Pareri negativi ex art. 49 TUEL
Sul rifiuto di apporre un parere di regolarità contabile.
Ferme le eventuali responsabilità disciplinari in capo al soggetto che omette il completamento dell'istruttoria del sub-procedimento "proposta di deliberazione", non rileva il fatto che il parere di regolarità tecnica sia “negativo”, poiché l’organo esecutivo potrebbe in ogni caso, discostandosi e adeguatamente motivando le scelte, adottare la proposta di deliberazione che però abbia abbia i prescritti pareri (per ipotesi anche nel caso in ciu vi fosse un parere [tecnico] negativo, nel caso del parere contabile negativo si rimanda il discorso alla efficacia della deliberazione ma si dubita fortemente che l'organo posaa essere impedino nella adozione, al più non si completerà la fase di efficacia dell'atto), in modo da poter deliberare l'atto, sia pure con parere contrario (ipotesi peraltro prevista con la modifica dell'art.49 TUEL ad oper dell'art.3 co.1 lettera b) della Legge 213/2012.
"La giurisprudenza è decisamente consolidata sull’orientamento secondo cui la mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni della giunta o del consiglio comunale, ma la loro mera irregolarità, atteso che la disposizione posta dall'art. 49 del TUEL, ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma senza che l'omissione del parere incida sulla validità delle deliberazioni stesse."
Alla luce di quanto sopra l’organo esecutivo deve essere messo in condizione di deliberare in ogni caso, ovviamente consapevole di assumerne le relative responsabilità politiche, amministrative e contabili, e, per tale ragione non può esimersi il responsabile di ragioneria dall’apporre il relativo parere di regolarità contabile che tenga anche conto dei vincoli di finanza pubblica in TUTTI I CASI l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Si sottolinea che i riflessi possono essere di tipo diretto ed indiretto, precisi nel loro ammontare o eventualmente da definire con atto separato. Il parere di regolarità contabile in caso di indeterminatezza delle somme potrà allora divenire più articolato ponendo dei limiti quantitativi e non qualitativi poiché se l'an e il quantum sono sottoponibili al vaglio del ragioniere, il quomodo è di competenza dell'organo decisionale salvo l'ipotesi che una modalità particolare impedisca di rispettare la regolarità contabile o i vincoli di finanza pubblica.
Il giudice amministrativo ha statuito che nel concetto di “mero atto di indirizzo” vi rientrano tutte le scelte di programmazione della futura attività, che “necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento” da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326; TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, sent. 10.12.2012, n. 2991).
Sui riflessi indiretti la Corte dei Conti al punto 65 del principio contabile n. 2 così si esprime: “il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”. Anche alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio interessato dovrà valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente. Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato.
La Corte conti segnala la portata delle modifiche che, con il D.L.74 del 2012, sono state apportate all’art. 153, commi 4 e 6, TUEL volte a rafforzare il ruolo del responsabile del servizio finanziario. Per ricostruire il percorso normativo risulta utile anche il comma 1-bis dell’art. 239 TUEL, introdotto dal d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui richiama i concetti di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (almeno per alcune significative tipologie di provvedimenti che di regola producono riflessi indiretti, quali quelle di cui alla lett. b), nn. 3 e 5); é di tutta evidenza, inoltre, che la formulazione del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione, ma anche sugli emendamenti (o alle succesive eventuali modifiche delle proposte di delibera) che alla stessa vengano presentati nel corso dell’esame da parte dell’organo deliberante.
Peraltro il Segretario generale in seduta può esprimere in relazione alle proprie competenze pareri in "assenza [delle nomine] dei responsabili", non certo se essi non siano stati in grado di programmare con diligenza media anche con le eventuali proprie brevi assenze, l’attività prevista dal 49 tuel. Il concetto di assenza è infatti ampiamente precisato anche dall'Ex AGES ora Ministero dell'interno.
Per quanto riguarda la "definizione di atto di indirizzo" è di tutta evidenza che il titolo della proposta ancorché contenga la locuzione "atto di indirizzo" non equivale ad una manleva della applicazione dell'art.49 TUEL poiché è la sostanza dell'atto a determinare che esso sia privo di valore impattante sul bilancio sia in modo indiretto sia in modo diretto. il vocabolo "riflessi" inoltre fornisce una connotazione di ampliamento a giusa che qualora non vi siano precisi numeri da verificare ma scelte di tipo politico, es politica delle assunzioni e piano di formazione, occorrerà in ogni caso fornire la proposta diella prescritta regolarità contabile da accertare anche rispetto ai vincoli di finanza pubblica.
Curioso il fato che nel comma 3 la responsabilità amministrativa e contabile sia ascrivibile ai soli soggetti di cui al comma 1 dell'art.49 TUEL e non anche al soggetto che dovesse intervenire esprimendo un parere ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ma questa sarebbe tutta un'altra storia.
Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL articolo così sostituito dall'art.3 co.1 lettera b) della Legge 213/2012
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
art. 239 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL
[...]
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. (comma così introdotto dall'art. 3, co.1 lett o) Legge n.213/2012).