Trasparenza novità D.Lgs. n. 97/2016
D.Lgs. n. 97/2016 1) le informazioni devono essere pubblicate sul sito per 5 anni; 2) dopo i 5 anni devono comunque essere accessibili come esercizio del diritto civico. 3) info pubblicate per un periodo di tempo inferiore elenco ANAC e garante in... arrivo. pagina Amministrazione Trasparente
4) abrogato l’obbligo di pubblicare i curricula ed i compensi dei dirigenti ed i curricula dei titolari di posizione organizzativa, 5) art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, prevede l’obbligo di pubblicazione di alcuni dati personali ai titolari di incarichi politici non elettivi, 6) pubblicazione art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, per i componenti gli organi di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali, 7) pubblicazione art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, per i titolari di posizione organizzativa che svolgono incarichi dirigenziali, di: a) atto di nomina, compresa l’indicazione della durata; b) curriculum; compensi connessi alla carica e spese rimborsate; c) dati relativi alla assunzione di altre cariche presso PA e relativi compensi; d) dati relativi alla assunzione di altri incarichi presso PA e relativi compensi; e) dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni, compresi i familiari stretti se gli stessi non si oppongono; f) per i dirigenti il totale dei compensi percepiti da pubbliche amministrazioni. Negli atti di nomina degli incarichi dirigenziali sono indicati gli obiettivi di trasparenza in caso di mancato raggiungimento vi è responsabilità dirigenziale. g) le pubblicazione sono necessarie anche per gli incarichi di consulenza e/o collaborazione, il che costituisce condizione di efficacia per la effettuazione del pagamento.
8) i pubblicare misure integrative in materia di prevenzione della corruzione, 9) i documenti di programmazione 10) gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, 11) il conto annuale del personale, 12) le spese per il personale, 13) le dotazioni organiche ed il personale in servizio. 14) per il personale a tempo determinato indicarne i costi su base trimestrale, idem per quelli per dipendenti dell’ufficio di supporto degli organi di governo. 15) di incarichi conferiti o autorizzati al personale con la indicazione dei compensi. 16 CONCORSI pubblicare anche i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte. 17) Per la performance occorre pubblicare anche i criteri di valutazione, 18) dati sulla distribuzione del salario accessorio ad essa connesso ed i gradi di differenziazione degli emolumenti.
società ed enti finanziati, 19) notizie sui provvedimenti di costituzione delle società, di acquisto, di quotazione 20) piani di razionalizzazione e link al sito delle società stesse.
La sanzione è il divieto di trasferimento di risorse, fatte salve quelle per obbligazioni contrattuali. NON SI PUBBLICANO PIU' a) atti e concessioni, concorsi e prove selettive, schede sintetiche con contenuto, spesa, i dati aggregati sulla attività amministrativa, compresi i tempi medi di conclusione del procedimenti. b) i vincoli di pubblicazione dei dati sui controlli alle imprese. Invece si pubblicano con garanzie di privacy: 21) preliminarmente resi anonimi nel contenuto se vi sono informazioni personali 22) le relazioni degli organi di revisione 23) rilievi Corti dei Conti sulla organizzazione e l’attività. 24) carta dei servizi (per gestori di pubblici servizi) 25) info tempi medi pagamenti: specificare quelli per prestazioni professionali e relativo importo delle imprese creditrici e dei debiti.
26) ora si pubblica l'ufficio responsabile e non il nome del responsabile del procedimento Divieto di pubblicare indagini di customer satisfaction, le convenzioni e le modalità di accesso per lo scambio di dati in forma telematica con altre PA. 27) pubblicrei dati sui contratti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; si assolve all'obbligo semplicemente con l’invio alle banche dati nazionali.
28) informazioni programmazione delle opere pubbliche, ma noni gli schemi iniziali e gli allegati ai documenti di programmazione urbanistica.
29) Relativamente agli interventi di emergenza non devono essere pubblicate le informazioni sulle forme di partecipazione degli interessati ai relativi procedimenti. TRASPARENZA
30) adottare il piano per la trasparenza non è più obbligatorio.
31)I singoli dirigenti/responsabili ed al responsabile per la trasparenza sono obblicati a garantire il rispetto delle previsioni sull’accesso civico. 32) Gli (OIV) organismi di valutazione verificano la coerenza tra obiettivi performance e obiettivi piano anticorruzione, con controllo sulla adeguatezza degli indicatori.
SANZIONE
Viene irrogata la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, cioè da 500 a 10.000 euro, ai dirigenti o posizioni organizzative o responsabili che non comunicano i dati a) relativi alla propria condizione b) dati sui pagamenti dell’ente c) dati sulle società partecipate. Tali sanzioni sono irrogate dall’ANAC. SEMPLIFICAZIONE:
- le informazioni in banche dati nazionali valgono come ottemperanza agli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni che le hanno trasmesse;
- si può fare un link con le parti del sito in cui queste informazioni sono contenute.