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| nuovi Segretari comunali, assunzioni |
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| Mercoledì 20 Ottobre 2010 14:34 |
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Concorso 390 posti per borsista al corso-concorso selettivo per 300 posti per iscrizione albo dei segretari comunali, autorizzazioni e problematiche relative alla assunzione. art. 1 co. 524 finanziaria 2007, art. 35 co. 4 D.Lgs 165/2001 Relativamente alle autorizzazioni per le assunzioni, si ritiene che il costo a carico dello Stato sia pari a zero poiché si consegue il mero titolo di iscritto all'albo dei segretari comunali e provinciali per effetto della graduatoria del corso-concorso a seguito di complessa selezione concorsuale e di selezione anche nel corso-concorso, quindi facilmente autorizzabile, come peraltro già in passato è stato fatto anche in deroga al blocco delle assunzioni,. Si ritiene altresì prioritaria l'informazione da dare ai sindaci circa la necessità della copertura di una sede di segreteria vacante, tanto che il Comune di Castel di Tora fu sciolto e commissariato a seguito del controllo sugli organi su proposta dell'Ministro dell'Interno pro-tempore (Maroni) con Decreto del Presidente della Repubblica. Sapete perché? Perché non nominava il segretario. La facoltà di scelta tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali non prevede ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) la facoltà di rimanere "senza segretario titolare", ovvero quella di credere possibile la scelta del segretario reggente in una sede di segreteria vacante. Si ricorda che il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data dell'evento (elezioni, trasferimento ad altra sede, ovvero casi di vacanza della sede). Il titolare lo sceglie il sindaco dall'albo apposito, il reggente lo sceglie, oggi, il Ministero dell'Interno. La eventuale obiezione di mancata nomina per blocchi delle assunzioni dovuti alle finanziariae o a misure contenitive in materia di assunzione del personale non ha alcun pregio poiché, invece, la mancata nomina del segretario è già stata ritenuta utile e sufficiente a determinare lo scioglimento degli organi, oltre che essere un obbligo normativo e una garanzia per l'ente: quella di avere professionalità specifiche e selezionate con procedure lunghe e complesse oltre ad un successivo corso-concorso ulteriormente selettivo con migliaia di ore di lezione e costruito sui modelli europei dell'Alta Dirigenza dello Stato e degli Enti Locali. Qualora la Corte dei Conti chieda notizie sull'eventuale sforamento del tetto di spesa per il "personale" (poiché il dato numerico nelle loro tabelle potrebbe avere un dato assoluto complessivo) facendo una ipotesi di violazione di norme in materia economica del DL78/2010 ovvero altre analoghe, la stessa Corte dei Conti potrà essere edotta delle scelte compiute dal sindaco anche al fine di rispettare il dettato normativo contenuto nell'art.97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267nota1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare. Non ho notizie nonostante i carteggi tra Comuni e Corte dei Conti relativi alla richiesta informazione di alcuna condanna da parte della medesima Corte verso responsabili del personale o verso amministratori per la puntuale attuazione del dettato normativo (art.97 TUEL). Una linea di azione utlissima che il Ministero dell'Interno (Prefetture di capoluogo regionale) potrebbe adottare al fine di coprire le sedi vacanti potrebbe essere quella di dare una sorta di provvisorietà alle richieste di reggenza utilizzando un principio di turnazione che privilegi l'incarico per gli eventuali segretari in condizione di disponibilità e in seconda battuta anche per titolari che siano contermini, ovvero vicini, alla sede da ricoprire. Peraltro il convenzionamento dovrebbe essere ipotesi residuale, ora divenuta una prassi diffusa a causa della diminuzione degli iscritti nell'albo, che fino a pochi anni fa era di granlunga superiore ai 3.377 (dato Min. Interno del 19/10/2010). I Comuni non sono certo diminuiti, così pure il numero dei sindaci, anzi se mai, negli ultimi anni si sono accresciuti arrivando ad oltre (dati di giugno 2010) 8.094 comuni e ben 110 province! L'esercizio in convenzione delle funzioni di segretario comunale attualmente è adottato da oltre 5.300 enti locali e nonostante il convenzionamento le sedi vacanti sono più di 1.100 di cui 720 circa di IV classe (corrispondente alla prima fascia di ingresso: fascia C) Gli iscritti (anche da anni) che non hanno mai preso servizio: a) i vice-segretari che hanno usufruito della prima applicazione del DPR 465/97 b) i vincitori del concorso del Ministero dell'Interno del 1995 e seguenti c) coloro che sono stati idonei e vincitori del concorso e del corso-concorso pur non avendo mai preso servizio (quota preponderante a coloro che vincitori del concorso per Magistratura ordinaria non hanno inteso cancellarsi dall'albo). Le eventuali difficoltà di primo ingresso dei giovani neo-iscritti scontano il mancato decentramento delle procedure selettive (almeno quelle pre-selettive) su base regionale anziché esclusivamente a Roma. I sindaci infatti hanno spesso il timore di nominare un soggetto che ha vita ed affetti lontani dalla sede senza il contrappeso da opporre come garanzie per il lavoratore, ad esempio, di quelle della carriera della magistratura della impossibilità di cambio sede per un determinato periodo di tempo iniziale. E' di tutta evidenza che questo obbligo si scontrerebbe con l'ampia facoltà di scelta del segretario che rimane, anche oggi, in capo al sindaco. In sostanza, per dare facoltà al sindaco di scegliersi chi vuole, si è stati "costretti" a non limitare i movimenti professionali dei segretari. La categoria inoltre non ha un regolamento di aggiornamento professionale anche se per i passaggi di fascia occorre addirittura vincere un altro concorso interno, mentre categorie diverse notai, magistrati, professionisti in genere, non hanno step o passaggi ma si differenziano solo per funzioni. Occorre pertanto stabilire se la professione debba procedere verso una valorizzazione della gestione e controllo rimanendo terza oppure se, municipalizzandola, si rischi di togliere anche le ultime vestigia di imparzialità. Tali funzioni, peraltro non adeguatamente protette da contrappesi e garanzie, fanno in modo che sia difficile e rischioso il loro effettivo esercizio. (vedi il corsivo Autonomie al Galoppo di Paolo Bertazzoli e Figura necessaria ad una PA imparziale di Antonino MINICUCI.) La parola al Legislatore che con l'occasione del provvedimento Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE nr 2156 possa finalmente trovare quella serenità necessaria per dare maggiori garanzie all'esercizio indipendente della professione di segretario comunale e provinciale rendendolo con un baricentro meno rischioso di quello della stupenda Torre di Pisa. paolo bertazzoli*
nota1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) CAPO II Segretari comunali e provinciali Articolo 97 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare [...] === LETTERA corsista Sono un corsista COA III ed ho appena letto il Suo articolo pubblicato sul sito segretariocomunale.com xxxxx xxxxxxxx ========== Con particolare preoccupazione per gli sviluppi possibili, giriamo la Sua preziosa comunicazione alla direzione Unità di Missione ex AGES Roma ed in particolare tramite la segreteria di presidenza a S.E. il Prefetto Cimmino.
* segretario comunale resp.naz. giovani segretari ansal-uil |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Ottobre 2010 11:41 |


