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Contratti pubblici, nuova normativa antimafia L.136/2010 PDF Stampa E-mail
Lunedì 06 Settembre 2010 08:51

Aggiornamento del 10/09/2010. Un decreto Legge sospenderà la tracciabilità dei flussi finanziari. Sembra inoltre che siano in vista le seguenti novità:

1) tracciabilità flussi di tutti i partecipanti alle gare;

2) una sorta di e-procurement a livello regionale con unica stazione appaltante a cui le PA potranno aderire e delegare le procedure di scelta del contraente

3) reato di turbativa d'asta (aumento del minimo edittale che pasa da 6 mesi a 2 anni  - sanzioni da 2 a 5 anni di reclusione-)

4) introduzione di un nuovo reato: "turbativa del procedimento di scelta del contraente"

5) maggiori controlli sui cantieri

NEWS interpretativa: la tracciabilità dei flussi secondo il Ministro dell'Interno non è retroattiva.

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(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Legge 13 agosto2010 , n. 136Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Ai sensi della Legge indicata in epigrafe si propongono le variazioni negli atti pubblici rogati dall'Ufficiale Rogante al fine di dare applicazione ai contenuti normativi a partire dal 7 settembre 2010.

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PS: si ricorda inoltre che non è più necessario (dal novembre 2005, Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 nota 1, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005,) la indicazione della mancata comparizione/ utilizzo dei testimoni su autorizzazione del notaio/segretario.

 

Art.xxx. Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006, riguardante i contratti pubblici, nonchè l’art. 20 del capitolato  d’oneri.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 nota 2 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

 

Art. xxx. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998 n. 252, si prende atto che non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto di valore inferiore ad € 154.937,07.

2. Ai sensi dell’art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche.  L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

 

3. I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito su  conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. A pena la nullità assoluta del presente contratto è fatto obbligo all’appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6.  In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. sarà avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva.

7. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

8. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato speciale.

9.  Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, che il responsabile del servizio (o del procedimento) e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data ___/___/ _______ del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

nota1

Art. 12.

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto»;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto»;
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3º, le parole: «e la condizione» sono soppresse;

e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;
f) l'articolo 77 è abrogato.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».
4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale».

8. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

 

nota 2.

Legge 13 agosto2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

 

All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Ottobre 2010 15:48