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SOA e Certificati: Sanzioni per Comuni che non comunicano i C.E.L. PDF Stampa E-mail
Martedì 31 Agosto 2010 15:34

SOA e Certificati Sanzioni per i Comuni che non comunicano i certificati dei lavori; Nuove modalità segnalazioni casellario.

Area Tecnica. Contratti di lavori, servizi e forniture D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Segnalazioni alla Autorità per la vigilanza

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010 avente oggetto INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI E ALLE SOA IN MATERIA DI CONTROLLO SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 135, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17  agosto 2010 n. 191) ha stabilito una serie rilevante di comportamenti ed obblighi a carico delle stazioni appaltanti (Comuni ed Enti Locali e SOA), tra le quali quelle di una maggiore circolazione di informazioni e di invio di copia di Certificati dei lavori eseguiti, i relativi importi e le classi di appartenenza.


Al fine di evitare sanzioni si richiama l'attenzione di tutti i Signori Colleghi Segretari comunali e provinciali alla puntuale applicazione della determinazione indicata in epigrafe, vigilando altresì affinché tale situazione sia motivo di un costruttivo confronto con i responsabili di settore/area tecnica.

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Si ringrazia ATTICO SOA BRESCIA per la interessante e preziosa segnalazione

fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4319

 

In sintesi:


1. OBBLIGO TRASMISSIONE PER COMUNI DI COPIA DEI CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI. L'Autorità ribadisce che l’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile  2006, n. 163 , dispone l’obbligo per le stazioni  appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori  all’Autorità la quale, per il tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle Società  Organismi di Attestazione (SOA) ai fini dell’assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati  l’esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico organizzativi.

EVITARE LA EMISSIONE DI CERTIFICATI NON RISPONDENTI, NON VERIFICATI o FALSI o che si basano su lavori non effettivamnte eseguiti o senza riscontri da parte delle stazioni appaltanti. La ratio perseguita dal legislatore (secondo l'Autorità con interessante interpretazione teleologica) con il  sistema di qualificazione e con i poteri/doveri di controllo attribuiti  nell’ambito dello stesso alle SOA: consentire la possibilità di partecipare  alle procedure di affidamento alle sole imprese dotate dei requisiti necessari  e, più nello specifico, evitare l’immissione nel mercato di attestazioni  fondate su certificati non verificati e quindi potenzialmente falsi.

OBBLIGO DI RISOLUZIONE CONTRATTI ex art.  135, comma 1-bis: Le stazioni appaltanti, anche nella fase esecutiva dei lavori, dievono procedere alla  risoluzione del contratto “qualora nei  confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di  qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,  risultante dal casellario”, così prevedendo l’obbligo per le stesse di  verificare i dati risultanti dal casellario informatico in ordine alle intervenute  dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione fondate sui  suddetti presupposti e nel contempo chiudendo il cerchio con riferimento  all’estromissione dal sistema di quelle imprese che abbiano tratto vantaggio da  documenti o dichiarazioni false.


OBBLIGO DI CONTROLLO DELLE IMPRESE CHE LAVORANO SU COMMITTENZE CHE HANNO EFFETTUATO LA DIA. l'Autorità ha riscontrato specifiche segnalazioni con presenza in cantiere di imprese la cui attestazione è stata dichiarata  decaduta per false dichiarazioni.

EVITARE LA PROSECUZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI con operatori economici che non forniscono garanzie di  affidabilità morale e che di fatto hanno perso la capacità esecutiva.

OBBLIGO TRASMISSIONE C.E.L. Ai sensi dell’art. 40, comma 3, lettera b), le stazioni appaltanti dal 1 luglio 2006 hanno l’obbligo di  trasmettere copia dei C.E.L. all’Osservatorio, e che pertanto le SOA sono  tenute ad effettuare specifica segnalazione all’Autorità qualora non rinvengano  nel Casellario informatico copia degli stessi.

CONTROLLI PUNTUALI DEL CASELLARIO (INTEGRALE). Ex art. 135, comma 1-bis,  le stazioni appaltanti sono altresì obbligate a controllare  in maniera periodica il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di  decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per  false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla  risoluzione del contratto.
MOMENTO MIGLIORE PER IL CONTROLLO: prima della emissione degli stati di avanzamento in un’ottica di  maggiore completezza.

Inoltre, sempre in materia di segnalazioni da effettuare alla Autorità per il Casellario sulla G.U. 18 agosto 2010, n. 192, S.O. n. 196, sono state pubblicate le modalità per le segnalazioni ai fini dell’inserimento di notizie nel casellario informatico, riferite:

1) alle esclusioni dalla procedure di affidamento;

2) agli inadempimenti che si verificano durante la esecuzione del contratto;

3) alla omessa dimostrazione del possesso dei requisiti economico –finanziari o tecnico-organizzativi.

I nuovi modelli (

ALLEGATO A [link]

ALLEGATO B [link]

ALLEGATO C [link]

sostituiscono quelli precedenti già allegati alle determinazioni n. 10/2003, n. 1/2005 e n. 1/2008.

Decorrenza nuovi modelli:18 agosto 2010.

fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4320

 

OBBLIGHI PER STAZIONI APPALTANTI (PA, COMUNI, ENTI LOCALI, ecc...)

1. Ai  sensi dell’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 163/2006: trasmettere  all’Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati;

2. Ai  sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del  D.Lgs. 163/2006 controllare il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle  attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni  e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto;

 

OBBLIGHI PER LE SOA


3. Ai  sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, se copia dei certificati di esecuzione dei  lavori presentati dalle imprese (ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006), non risulta inserita nell’Osservatorio presso l’Autorità, le SOA devono invitare le stazioni appaltanti a  controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei  lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, informandole altresì che il  mancato tempestivo riscontro può comportare l’applicazione nei confronti della  stazione appaltante della sanzione di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs.  163/2006. In  relazione ai C.E.L. emessi dopo 1° luglio 2006, le  Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all’Autorità  il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai  fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
La determinazione è entrata in vigore con la data di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17  agosto 2010 n. 191)

 


 

fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4319

Allegato

COMUNICAZIONE-TIPO



Raccomandata a.r. / P.E.C.
Anticipata via fax n.
(solo se inviata con raccomandata a.r.)

Al  Legale Rappresentante della stazione appaltante
Via

località

E p.c.
P.E.C.
Anticipata via fax n.
(solo se inviata con posta semplice)

Autorità  per la Vigilanza  sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e Forniture
Via  di Ripetta, 246

00186  Roma


Luogo, data

Oggetto: controllo  documentazione prodotta dall’impresa ________________________________ (cod.  fisc. _______________________) al fine del rilascio dell’attestazione di  qualificazione
Con la presente si comunica quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs.  163/2006, e dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. 34/2000, le Società Organismi di  Attestazione sono tenute a verificare l’adeguata idoneità tecnica e  organizzativa; requisito dimostrabile da parte dell’impresa, ai sensi del  combinato disposto dell’art. 18, comma 5, lettere b) e c), e comma 6,  e dell’art. 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000,  attraverso la produzione di certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) di  cui all’allegato D dello stesso D.P.R. rilasciati dalle stazioni appaltanti.
L’Autorità per la   Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture, con la determinazione  n. 6 del 27 luglio 2010 ha  ritenuto che le Società Organismi di Attestazione, qualora copia dei C.E.L.  presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell’attestazione di  qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti  inserita nel Casellario Informatico dell’Autorità, debbono invitare le stazioni  appaltanti a controllare e  confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel  termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta e che il mancato tempestivo  riscontro può comportare l’applicazione nei confronti della stazione appaltante  della sanzione di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, in relazione ai  C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società  Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all’Autorità il  mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini  dell’adozione dei provvedimenti più opportuni.
Pertanto si trasmette in allegato la documentazione  presentata dall’impresa indicata in oggetto con invito a verificare e a  confermare la veridicità dei dati riportati nei C.E.L. indicati nel termine  di 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r. /P.E.C.
Codesta Spettabile Amministrazione dovrà provvedere a:

1. inviare copia conforme dei C.E.L.  di cui si chiede la conferma se regolamente rilasciati e posseduti;

2. indicare eventuali  difformità tra i C.E.L. in suo possesso e quelli allegati di cui si chiede la  conferma (ponendo attenzione alle date di inizio/fine, importi e categorie dei  lavori, alla direzione tecnica, ad eventuali subappalti, ecc.);

3. nel caso in cui non abbia  emesso i C.E.L. in questione rilasciare dichiarazione espressa in tale senso.
Il mancato integrale riscontro nel termine anzidetto verrà comunicato  all’Autorità per la   Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e  Forniture ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio di  cui all’art. 6, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006.
Distinti saluti.

SOA
Legale  Rappresentante

 

 

RECAPITI AUTORITA:

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contact Center: 800896936

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Settembre 2010 09:54