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| SOA e Certificati: Sanzioni per Comuni che non comunicano i C.E.L. |
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| Martedì 31 Agosto 2010 15:34 |
SOA e Certificati Sanzioni per i Comuni che non comunicano i certificati dei lavori; Nuove modalità segnalazioni casellario.Area Tecnica. Contratti di lavori, servizi e forniture D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Segnalazioni alla Autorità per la vigilanzaL'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010 avente oggetto INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI E ALLE SOA IN MATERIA DI CONTROLLO SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 135, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17 agosto 2010 n. 191) ha stabilito una serie rilevante di comportamenti ed obblighi a carico delle stazioni appaltanti (Comuni ed Enti Locali e SOA), tra le quali quelle di una maggiore circolazione di informazioni e di invio di copia di Certificati dei lavori eseguiti, i relativi importi e le classi di appartenenza.Al fine di evitare sanzioni si richiama l'attenzione di tutti i Signori Colleghi Segretari comunali e provinciali alla puntuale applicazione della determinazione indicata in epigrafe, vigilando altresì affinché tale situazione sia motivo di un costruttivo confronto con i responsabili di settore/area tecnica. pb (
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Si ringrazia ATTICO SOA BRESCIA per la interessante e preziosa segnalazione fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4319
In sintesi:
EVITARE LA EMISSIONE DI CERTIFICATI NON RISPONDENTI, NON VERIFICATI o FALSI o che si basano su lavori non effettivamnte eseguiti o senza riscontri da parte delle stazioni appaltanti. La ratio perseguita dal legislatore (secondo l'Autorità con interessante interpretazione teleologica) con il sistema di qualificazione e con i poteri/doveri di controllo attribuiti nell’ambito dello stesso alle SOA: consentire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento alle sole imprese dotate dei requisiti necessari e, più nello specifico, evitare l’immissione nel mercato di attestazioni fondate su certificati non verificati e quindi potenzialmente falsi. OBBLIGO DI RISOLUZIONE CONTRATTI ex art. 135, comma 1-bis: Le stazioni appaltanti, anche nella fase esecutiva dei lavori, dievono procedere alla risoluzione del contratto “qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario”, così prevedendo l’obbligo per le stesse di verificare i dati risultanti dal casellario informatico in ordine alle intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione fondate sui suddetti presupposti e nel contempo chiudendo il cerchio con riferimento all’estromissione dal sistema di quelle imprese che abbiano tratto vantaggio da documenti o dichiarazioni false.
EVITARE LA PROSECUZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI con operatori economici che non forniscono garanzie di affidabilità morale e che di fatto hanno perso la capacità esecutiva. OBBLIGO TRASMISSIONE C.E.L. Ai sensi dell’art. 40, comma 3, lettera b), le stazioni appaltanti dal 1 luglio 2006 hanno l’obbligo di trasmettere copia dei C.E.L. all’Osservatorio, e che pertanto le SOA sono tenute ad effettuare specifica segnalazione all’Autorità qualora non rinvengano nel Casellario informatico copia degli stessi. CONTROLLI PUNTUALI DEL CASELLARIO (INTEGRALE). Ex art. 135, comma 1-bis, le stazioni appaltanti sono altresì obbligate a controllare in maniera periodica il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto. Inoltre, sempre in materia di segnalazioni da effettuare alla Autorità per il Casellario sulla G.U. 18 agosto 2010, n. 192, S.O. n. 196, sono state pubblicate le modalità per le segnalazioni ai fini dell’inserimento di notizie nel casellario informatico, riferite: 1) alle esclusioni dalla procedure di affidamento; 2) agli inadempimenti che si verificano durante la esecuzione del contratto; 3) alla omessa dimostrazione del possesso dei requisiti economico –finanziari o tecnico-organizzativi. I nuovi modelli ( sostituiscono quelli precedenti già allegati alle determinazioni n. 10/2003, n. 1/2005 e n. 1/2008. Decorrenza nuovi modelli:18 agosto 2010. fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4320
OBBLIGHI PER STAZIONI APPALTANTI (PA, COMUNI, ENTI LOCALI, ecc...) 2. Ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 controllare il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto;
OBBLIGHI PER LE SOA
fonte: http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4319 Allegato COMUNICAZIONE-TIPO
RECAPITI AUTORITA: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture |
| Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Settembre 2010 09:54 |


