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| Soppressione Agenzia Segretari |
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| Giovedì 12 Agosto 2010 14:34 |
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ROMA. Conversione del Decreto legge n. 78/2010 . Senato della Repubblica. Commissione Bilancio approva all'unanimità emendamento sulla abolizione Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali con riacquisizione compentenze verso Ministero degli Interni e Prefettura. Guerra Coordinatore ANCI piccoli comuni chiede un ripensamento del Governo.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=35500
Data: 10/07/2010 15:25 MANOVRA: ANCI, ASSURDA ABOLIZIONE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI 'Un provvedimento che - afferma Mauro Guerra, Coordinatore ANCI dei Piccoli Comuni - proprio alla vigilia dell'avvio di un percorso federalista, va a rimettere in capo al Ministero dell'Interno la gestione della figura dei Segretari Comunali''. ''Su questo punto - aggiunge Guerra - auspichiamo che il Governo abbia un ripensamento e intervenga. Anche perche', come Associazione dei Comuni Italiani, siamo ovviamente d'accordo con la necessita' di semplificare l'Agenzia, con una netta riduzione dei suoi costi, ma per far questo non e' certo necessario tornare ad attribuire una funzione che ha profondi legami con il territorio, al Viminale''. ' 'Oltretutto - conclude Guerra - viene anche da chiedersi se abbia ancora un senso quel codice delle autonomie che dovrebbe essere il contenitore di norme come quelle varate ieri, oppure se esso sia ormai da considerare come uno specchietto per le allodole in mano ai rappresentanti della Lega''. (ANSA). = notizia da: http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=94676
5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio)XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008)
7.179 Aggiungere, in fine, i seguenti commi: «32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione delL'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa di 30 milioni di euro, sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l'Innovazione della medesima Presidenza. 33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 de 2000 è sopresso dal 1º gennaio 2011. 36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. l criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città, Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7.180 Aggiungere, in fine, i seguenti commi: «32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l'Innovazione della medesima Presidenza. 33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011.l 36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 40 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7.180 (testo 3) Aggiungere, in fine, i seguenti commi: «32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministro dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. 33. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011. 36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti del Ministero dell'interno.» 7.180 (testo 2) Aggiungere, in fine, i seguenti commi: «32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l'Innovazione della medesima Presidenza. 33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011. 36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Agosto 2010 14:37 |


