Motore di ricerca
| Abolizione Agenzia Segretari, commento di G. Andreassi |
|
|
|
| Giovedì 12 Agosto 2010 14:34 |
|
tra le diverse sorprese che la conversione del decreto legge n. 78/2010 ci ha riservato durante i convulsi lavori parlamentari, puntualmente caratterizzati dal maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia al Senato, abbiamo trovato anche la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Una mossa decisamente inattesa per i non addetti ai lavori e che non attira le prime pagine dei giornali, ma che dimostra ancora una volta che l’unico modo per approvare misure di riforme amministrative nel nostro paese sono le «spallate» in Parlamento sotto forma di maxi emendamento e nei momenti in cui l’attenzione dell’opinione pubblica è attirata da altri problemi. In tal modo viene evitato quel minimo di confronto dialettico che costringe ad interrogarsi sulle ragioni della nascita di un tale organismo e della peculiarità dello status dei segretari degli enti locali.
I primi e più facili commenti alla manovra diranno che l’Agenzia dei segretari era diventato un carrozzone i cui costi ben possono essere cancellati attraverso il trasferimento delle sue funzioni al Ministero dell’Interno. La condizione lavorativa dei segretari non dovrebbe cambiare perché si ritroverebbero alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (il Ministero dell’Interno) in luogo della soppressa Agenzia. Dalle prime notizie di fonte parlamentare, poi, pare che la proposta di sopprimere l’Agenzia sia stata formulata da due senatori del P.d.l. e che tale proposta sia stata accolta dalla Commissione parlamentare all’unanimità. Il maxiemendamento del Governo ha fatto il resto. Eppure chi coltiva la speranza di riforme che migliorino seriamente l’efficienza della nostra pubblica amministrazione e che contribuiscano ad inverare lo spirito della nostra Carta costituzionale ha poco da festeggiare. Nel “lontano” 1997 la legge Bassanini-bis, la n. 127, quella del cosiddetto federalismo a Costituzione invariata, aveva tolto i segretari comunali dalle dipendenze del Ministero dell’interno e li aveva posti alle dipendenze di un’Agenzia appositamente creata. Accanto all’Agenzia nazionale vi sono delle articolazioni regionale, ciascuna retta da un consiglio di amministrazione nei quali una certa quota dei posti era riservata ad amministratori degli enti locali e rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Durante i dodici anni di funzionamento dell’Agenzia dei segretari è entrata in vigore un’importante riforma costituzionale, quella del Titolo V, che ha rafforzato a livello costituzionale l’autonomia organizzativa degli enti locali e la loro potestà regolamentare ( l.cost. 3/2001). Di seguito una elaborata e complessa giurisprudenza costituzionale ha stabilito che se da un lato le leggi dello Stato – sull’onda della “consueta” emergenza dei conti pubblici - potevano imporre limiti all’autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali ovvero l’obbligo di raggiungere determinati obiettivi finanziari, come nel caso del Patto di stabilità, dall’altro lato lo Stato non poteva dettare specifiche limitazioni su particolari voci di spesa, come quelle sul personale, in modo da comprimere eccessivamente l’autonomia organizzativa di enti territoriali, come le Regioni. In questo quadro normativo e giurisprudenziale riportare i segretari comunali alle dipendenze del Ministero dell’interno significa effettivamente fare un passo indietro di vent’anni, quando i segretari venivano inviati nei Comuni dal Prefetto ed erano effettivamente la longa manus del Prefetto negli affari interni delle Autonomie locali. E’ vero che i Sindaci e i presidenti delle province conservano la facoltà di scegliersi il segretario che preferiscono, ma non va dimenticato che il Ministero dell’Interno è un datore di lavoro e un interlocutore dallo stile amministrativo, dalle esigenze e dagli orizzonti ben diversi da quelli di un’Agenzia autonoma. Mentre oggi i sindaci possono scegliersi liberamente i segretari supplenti e reggenti che più gradiscono, con la nuova gestione del Ministero dell’interno potrebbe non essere più così. Non è da escludere, perciò, che prima o poi la Corte costituzionale sia chiamata ad occuparsi dei profili di costituzionalità di questa riforma. Chi si ricorda dell’art. 5 della Costituzione in base al quale «la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»? Nella realtà Governo e parlamento vanno sempre in senso contrario! Ci sarebbe da stupirsi anche del fatto proprio una forza politica come la «Lega Nord per l’Indipendenza della Padania» non si preoccupi dello svilimento dell’autonomia dei Comuni e delle Province, tenuto conto che la circostanza che attualmente il Ministro dell’Interno è espressione di quel partito non ci offre delle spiegazioni significative, se non quella di una sbalorditiva miopia politica. In realtà non c’è molto di cui stupirsi dal momento che l’attuale classe politica mostra sempre più segni di insofferenza verso tutte le figure professionali della P.a. deputate ad assicurare la legalità nei procedimenti amministrativi. Non si può escludere, quindi, che il “retropensiero” dei nostri legislatori sia quello di pervenire in modo subdolo alla totale abolizione della figura del segretario comunale. Ci si potrebbe domandare perché il legislatore, spinto dalla ricerca di economie di spesa, non abolisce anche i revisori dei conti. La spiegazione è semplice: i revisori dei conti sono eletti – a scrutinio segreto – dalla maggioranza consiliare all’interno degli organi di vertice dei comuni e delle province: per questo non possono dar fastidio al manovratore! Leggendo la stampa finanziaria, tuttavia, non si hanno notizie di fenomeni di sprechi adeguatamente contrastati degli organi di revisione. Si pensi, a titolo di esempio, a tutti quegli enti territoriali che hanno sottoscritto contratti derivati di ristrutturazione del debito per poi pentirsene amaramente ( Milano docet…..). Dall’avvento della riforma Bassanini bis ad oggi i segretari comunali e provinciali, investiti in pieno da un sistema di spoil system prima d’ora sconosciuto il tutto il panorama del pubblico impiego, hanno compiuto uno sforzo significativo per adeguare la propria professionalità al fabbisogno di managerialità delle amministrazioni locali. Di fatto sono una categoria all’avanguardia dei processi di modernizzazione del lavoro pubblico e anche questo aspetto non trova riscontro, e forse anche gradimento, nelle riforme amministrative che i nostri legislatori riescono a partorire. Si avverte, quindi, la necessità che nelle sedi politiche competenti si affronti un vero dibattito sui profili caratterizzanti della figura del segretario comunale: se egli debba rimanere una specie di notaio dell’ente locale, ovvero se debba specializzarsi nelle funzioni di controllo interno e valutazione del personale, o se debba diventare un manager a tutto tondo, con poteri gestionali, però, adeguati al suo ruolo. In assenza di una politica delle autonomie locali autenticamente meditate e orientate ad un assetto di lungo periodo c’è il pericolo che la politica abbandoni a se stessa la categoria dei segretari degli enti locali, affinché il numero dei segretari in servizio si riduca sempre di più di numero e si proceda ad una loro abolizione ricollocando i segretari rimasti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche attraverso processi di mobilità. Un altro scenario potrebbe essere quello di trasformare la figura del segretario comunale in un libero professionista che lavora con contratti a tempo determinato nei comuni che lo scelgono, come se fosse un normale amministratore delegato di un’azienda manifatturiera o di servizi. Si pensi anche alla categoria degli ufficiali giudiziari, nella quale una componente sindacale propone da tempo la trasformazione in liberi professionisti al fine di dare più slancio ed efficienza alle funzioni tipiche degli UNEP ( uffici notificazione esecuzione e protesti), senza essere vincolati dalla scarsità delle risorse materiali messe a disposizione dell’Amministrazione della Giustizia, ovvero dagli orari di lavoro stabiliti dalla contrattazione collettiva. A questo punto il discorso si fa estremamente complesso e ci fermiamo qui, ma con la speranza che i nodi cruciali dell’efficienza e della modernità della nostra pubblica amministrazione siano affrontati dalla classe politica senza ipocrisie e senza un’idea riduttiva della competitività che il nostro paese deve recuperare nel contesto europeo. G.Andreassi Milano. -------------- NEWS libro: il procedimento amministrativo di A. Di Mario, Giuffré Per la particolare competenza e professionalità si segnala il libro da poco in uscita scritto da un caro Collega segretario comunale ora Magistrato TAR: Alberto Di Mario.
Il procedimento amministrativo. Link:
http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=57&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&APAutVolume=DI+MARIO+ALBERTO
in Gazzetta il Dlgs 2 luglio 2010, n. 104, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 24 giugno, dal titolo "attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo". |


