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Novità legislative LUG-SETT 2009 di G. Andolina PDF Stampa E-mail
Venerdì 18 Giugno 2010 15:21

A cura di Giacomo Andolina*

LE NOVITA’ LEGISLATIVE PIU’ RILEVANTI PER L’ATTIVITA’COMUNALE INTERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO-SETT. 2009

Fonti normative:
Legge nr.94/2009
Legge nr.88/1999
Legge nr.99/2009
Legge nr.102/2009(conversione d.l.78/2009)
Decreto legge nr.135/2009
Ordinanza con tingibile ed urgente Ministro della Salute del 16-7-2009

Servizi demografici
- per contrarre matrimonio in Italia,uno straniero deve presentare anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano(art.1,15°co,l.94/2009)
- in caso di iscrizione o variazione della residenza anagrafica,è possibile verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile(art.1,18°co,l.94/2009);
-ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia della residenza anagrafica, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita
(art.3,38°co,l.94/2009);

Edilizia privata
- spetta al Comune accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dell’alloggio in disponibilità dello straniero che richieda il ricongiungimento familiare(art.1,19°co,l.94/2009)

Contrattualistica pubblica
- sono esclusi dalle procedure di scelta del contraente anche coloro che pur essendo state vittime di reati di stampo “mafioso”,abbiano omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria senza trovarsi nello stato di necessità.
L’elenco di tali soggetti è pubblicato sul sito dell’osservatorio a cura dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
(art.2,19°co.l.94/2009);
- alle aziende soggette a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,non si applicano i requisiti d’ordine generale per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente (art.2,19°co. l.94/2009);
- sono fissati nuovi termini minimi per l’urgenza nella ricerca del contraente nelle procedure ristrette(non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo; non inferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo) (art.4quater,d.l.78/2009);
- le offerte dei concorrenti non devono essere più corredate delle giustificazioni del prezzo ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte.
Per la presentazione delle giustificazioni non può essere assegnato un termine inferiore a 15gg. Per eventuali successive richieste di precisazioni dev’essere assegnato un termine non infriore a cinque giorni,mentre il termine per il contraddittorio con il concorrente da escludere non può essere inferiore a tre giorni.
Se previsto dal bando o dalla lettera d’invito,alla verifica dell’anomalia dell’offerta si può procedere cumulativamente nei confronti delle prime cinque offerte valide (art.4quater,d.l.78/2009);
- la situazione di controllo tra due o più ditte concorrenti nella stessa procedura di scelta del contraente,sia sotto il profilo dell’art.2359 del codice civile ,che in una qualsiasi altra relazione,anche di fatto,costituisce causa di esclusione dalla procedura soltanto se tale situazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
A tal fine i concorrenti interessati devono dichiarare e documentare che la situazione di controllo non ha influito nella formulazione dell’offerta che è avvenuta in modo autonomo.
La verifica e ’eventuale esclusione per la sussistenza della situazione di controllo che ha influito sulla formulazione dell’offerta,avviene dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica(art.3, d.l.135/2009).


Polizia locale
- le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque sporchi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500. (art.3,6°co,l.94/2009);
- coloro che sporcano le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000(art.3,14°co,l.94/2009);
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi,dev’essere iscritto in apposito albo prefettizio e per avvalersene occorre darne peventiva comunicazione al Prefetto(art.3,8°,10°co,l.94/2009);
-in caso d’indebita occupazione di suolo pubblico comunale, o di omesso adempimento degli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio a carico del titolare del negozio, il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Se si tratta di occupazione abusiva a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio (art.3,16°,17°,18°co,l.94/2009);
- il sindaco, previa intesa con il prefetto e secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale, può avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati,iscritte in apposito albo prefettizio e prioritariamente quelle costituite tra ex appartenenti a forze dell’ordine,forze armate o corpi dello stato, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (art.3,40°-43°co,l.94/2009);
- le sanzioni amministrative per alcune violazioni al codice della strada sono aumentate di un terzo se commesse nella fascia oraria 22-7(art.3,55°co,l.94/2009);
-la vendita o somministrazione di alcolici  in spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici titolari di licenza di p.s. è vietata.
Dalle ore 24 alle ore 7, la somministrazione ed il consumo sul posto di alcolici è consentita soltanto negli esercizi pubblici muniti della licenza di p.s. ed è vietata anche se avviene tramite distributori di bevande.(art.23,l.88/2009);

Società pubbliche
- almeno il 10% del servizio di trasporto pubblico locale affidato in house a società pubbliche, dev’essere affidato a terzi con procedure di evidenza pubblica. Le società pubbliche affidatarie senza gara del servizio di trasporto pubblico,non possono concorrere a gare per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in ambiti territoriali diversi da quello in cui operano(art.4bis,d.l.78/2009)
- entro il 4-2-2010 è possibile procedere con giusta causa alla revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
(art.17,22bis co d.l.78/2009)
- i divieti e le limitazioni nelle assunzioni di personale alle quali è soggetto il Comune,si applicano anche alle società pubbliche interamente partecipate o controllate dal medesimo.
Le stesse si adeguano al principio di contenimento della spesa del personale previsto per gli enti locali.
Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità e la modulistica per il rispetto del patto di stabilità delle società pubbliche controllate.
(art.19,1° co d.l.78/2009)
- è stato ripristinato il termine del 31-12-210,quale ultima data entro la quale il consiglio comunale deve valutare il mantenimento o meno delle proprie partecipazioni azionarie. (art.19,2° co d.l.78/2009)
- i servizi pubblici a rilevanza economica devono essere affidati con procedure ad evidenza pubblica,a imprese private o direttamente a società miste pubblico/privato a condizione che la partecipazione del socio privato non sia inferiore al 40% e che quest’ultimo sia stato scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica avente ad oggetto la qualità di società e l’attività operativa connessa con la gestione del servizio.
Ove condizioni documentate di mercato non lo consentano,previo parere dell’Autorità di vigilanza sulla concorrenza da rendere entro 60 gg. dalla richiesta ed adeguata pubblicità della scelta,è possibile affidare eccezionalmente il servizio a società interamente pubbliche aventi le caratteristiche dell”in house”.
Per le vigenti gestioni dei servizi affidati direttamente,è previsto il seguente regime transitorio:
a) al 31-12-2011 cessano gli affidamenti in corso al 22-8-2008 a società “in house” o miste,se la scelta del socio è avvenuta con procedure di evidenza pubblica senza avere ad oggetto le attività operative connesse con la gestione del servizio,
b) al 31-12-2012 cessano gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica gia' quotate in borsa a tale data  e  a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile.
Se entro la predetta data la partecipazione pubblica si riduce progressivamente al 30% attraverso  procedure  ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori  industriali,l’affidamento cessa alla data prevista dal contratto di servizio;
c)al 31-12-2009 cessano tutti gli affidamenti diretti diversi da quelli precedentemente indicati.
Gli affidatari diretti di servizi pubblici in Italia o all’estero, diversi dalle società quotate in borsa e le società pubbliche patrimoniali o gestori di reti pubbliche,non possono svolgere attività,neanche per il tramite di proprie controllate,a favore di enti pubblici o privati diversi da quelli a favore dei quali gestiscono il servizio o il patrimonio.
Gli stessi soggetti non possono partecipare a gare pubbliche salvo quella con la quale l’ente affida per la prima volta il servizio che risultava affidato direttamente.
Il regolamento governativo di attuazione della riforma dei servizi pubblici locali previsto dall’art.23bis del d.l.112/2008 dovrà essere emanato entro il 31-12-2009. Con tale regolamento saranno stabiliti i modi per assoggettare al patto di stabilità interno le società “in house” fino alla scadenza del regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio.
(art.15,d.l.nr.135/2009)

Contabilità
- gli enti soggetti al patto di stabilità interno e che l’abbiano rispettato nel 2008 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2007.
Di tale beneficio possono godere anche gli enti che hanno rispettato il patto nel triennio 2005-2007,ma non nel 2008, purchè in quest’ultimo anno,hanno registrato impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
(art.9bis,1°co d.l.78/2009);
- secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale,i mutui della Cassa DDpp concessi con ammortamento a carico dello stato,per la parte non erogata e non rinunciata,potranno essere devoluti fino ad un massimo del 50% per altre opere. Un’ulteriore quota del 25% sarà utilizzata dallo Stato per interventi infrastrutturali e la restante quota  confluirà in un fondo del Ministero dell’economia che ridistribuirà agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nel triennio.
(art.9bis,7°co d.l.78/2009).
- è possibile stabilire per le sanzioni pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada ed elevate entro il 31-12-2004 ed iscritte a ruolo,la riduzione al minimo delle sanzioni dovute e l’applicazione di un aggio del 4% per il concessionario delle entrate oltre al rimborso delle spese di riscossione e notifica(art.15,8quinquiesdecies co d.l.78/2009)
- in caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto(art.8,l.99/2009)

Varie
- l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva che viene verificato dal Comune entro il 31  gennaio di ogni anno
(art.11bis,d.l.78/2009)
- la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del dipendente pubblico è possibile esercitarla al raggiungimento da parte dell’interessato di quarant’anni di anzianità contributiva e non più di effettivo servizio(art.17,35novies co d.l.78/2009);
- a cura e spese del Comune,i cani ricoverati in canili comunali devono essere sterilizzati,dotati di microchip e denunciati all’anagrafe canina in proprietà del Comune.
I contratti di servizio per la gestione di canili comunali devono prevedere anche le seguenti clausole:
a) il possesso da parte della struttura dell’autorizzazione sanitaria e la presenza di un veterinario quale responsabile sanitario;
b) la struttura non deve contenere più di 200 animali;
c) l’adozione da parte del gestore di procedure per la restituzione ai proprietari del cane ricoverato;
d) l'apertura al pubblico della struttura almeno per tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo e per almeno quattro ore al giorno;
e) la previsione di iniziative utili ad incentivare l’adozione di cani.
Sono da preferire nella scelta del gestore del canile le strutture che:
a) consentono il minimo spostamento di animali nel territorio;
b) siano gestite o si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute aventi come finalita' la protezione degli animali;
Il Sindaco è responsabile dei cani prelevati sul territorio del proprio Comune e collocati in strutture site in altri Comuni e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione.
( ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della salute 16 luglio 2009,in vigore fino al luglio 2011)

 


Nota a cura del dott. Giacomo Andolina

*Segretario Generale del Comune di Brescia