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2010 TIA dopo sentenza corte costituzionale 238/2010 di A. Pétrina PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:35
RIFLESSIONI DOPO LA SENTENZA DI RIGETTO DELLA CORTE COSTITUZIONE  N. 238 DEL 2009 IN TEMA DI TIA

Schema

1. Lo stato dell’arte della questione

2. Un caso analogo sul canone della depurazione ?

3..Conclusioni

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  1. Come è noto, con la sent. n 238/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile

 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co.2, secondo periodo, Decreto leg.

 

vo n. 546 del 1992 sulla competenza  del giudice tributario per la Tia , questione sollevata

 

dal giudice di pace di Catania e dalla commissione tributaria  prov.le  di Prato.

 

Trattasi della sent n. 238/2009 di una sentenza  interpretativa di rigetto che non ha

 

“efficacia generale “ ovvero che non è suscettibile di “ determinare un vincolo generale per

i  giudici comuni “   e tantomeno per chi  debba ( rectius: non deve)  applicarla (1) .

Invero sulla citata sentenza di rigetto si sonno avute le conseguenze più disparate ,

imponendo le conseguenze più varie da parte  degli operatori e da parte della dottrina oltre

ogni misura (2).

 

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(1) così Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale,Padova, Cedam,1974, pag.156.

(2) per alcuni autori la natura tributaria della Tia ,come nella motivazione della Corte, impone che essa non sia più soggetta ad iva  e quindi l’aggravio per la mancanza dell’iva

fa derivare come conseguenza diretta l’aggravio della  stessa per le imprese ed il rimborso ai cittadini dell’iva indebitamente versata : così Manassero, La natura tributaria della TIA  implica la qualificazione del servizio di igiene ambientale  come appalto dei servizi? Analisi delle implicazioni della sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale in www.dirittodeiservizipubblici.it .

 

 

Di tale medesima conseguenza è la fondazione Ifel dell’Anci del 02 marzo 2010 con effetti patrimonali sul bilancio comunale a seguito della citata sentenza (3) .

Ma dal momento che la sentenza interpretativa di rigetto non pone conseguenze

sul mondo del diritto, sia pur eventualmente limitate al caso singolo ( per cui non è il

giudice di pace che può opporsi all’esecuzione di una cartella esattoriale per la Tia , ma

è competente il giudice tributario,  giusta la previsione dell’art. 2 co. 2 , secondo periodo ,

del decreto leg vo n.446/1992 e success. modif ed integraz.), da ciò discende che ogni

altra conseguenza diretta od indiretta dalla sentenza di rigetto è inutiler data nel senso

che il solo giudice a quo ( e quelli cui devono applicare la medesima norma) non può

disconoscere l’interpretazione del giudice costituzionale.

Allora sembra metodologicamente corretta l’interpretazione della Corte tributaria regio-

nale della Toscana che con la sentenza n. 27/13/2010 ha affermato che l’Iva sulla Tia vada

pagata  quando il servizio sia effettuato in regime di impresa ,così interpretando le norme

del  D.P.R. n. 633 del 1972 ( tale conclusione invece è opposta quando a gestire la Tia sia

direttamente il Comune e pertanto non sia dovuta l’Iva sulla Tia).-

Si chiede quindi  un intervento da parte dell’Anci al Governo per riparare al torto di dover

rimborsare i cittadini per l’iva non dovuta. .

 

 

___________________

(3) Alberto Pierobon, La tassa e la tariffa rifiuti alla luce del “milleproroghe” e della circolare Ifel-Anci del 2 marzo 2010 in www.gazzetta.eell.it dell’08.03.2010.-

 

 

 

  1. Una diversa valutazione deve farsi invece per gli effetti della sentenza di accoglimento

nel 2008 della sent. n. 335  che ha abrogato la  norma della legge Galli ( art. 14 co.1 L.36/94)

per il canone di  depurazione  pagato dai cittadini in cui il Comune era sprovvisto di

depuratore..-

In quel caso giuste e sacrosante le richieste di rimborso dei canoni pregressi  pagati

anche se poi il legislatore  emanò un provvedimento risolvendo la situazione

venutasi a creare  dopo il vuoto normativo a seguito della nota la sentenza di

accoglimento della Corte Costituzionale  (4).-

 

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4).cfr .art. 8-sexies nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del dl. 30 dicembre 2008, n. 208, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. che di seguito si riporta.:

Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  1. A conclusione di queste brevi note a commento degli ” effetti” della sent. n. 238/2009

della Corte costituzionale , non possiamo non riportare una considerazione finale.

Il ruolo 2010 Tarsu o Tia  , se emesso direttamente dal Comune ., è legittimo non applicare

l’iva   aderendo così  alla citata. sentenza della commissione tributaria reg.le della Toscana ,

Diversamente per il caso di gestione della Tarsu  e/o Tia da parte della società mista o totalmente pubblica che  incassa la Tia in regime di impresa ( di cui l’ente conserva beninteso la titolarità per la politica tariffaria).

Questa conclusione nasce  dagli effetti  neutrali della sentenza di rigetto , sia pur interpretativa

( ma solo per il giudice a quo)  e quindi senza alcuna rilevanza per gli eell. (5)

 

.

 

 

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(5) Ad  analoga conclusione l’intervista al prof. Zanon  della Statale di Milano

apparsa su IL Sole 24 Ore del 06aprile 2010 (“La Tia fa ancora in conti con l’iva “di Gianni Trovati)  per cui la pronuncia della corte  “non è vincolante ,e in questo quadro la fatturazione con iva non è un’opzione,ma un atto dovuto”. Nell’interrogazione parlamentare  alla camera dei deputati  del 20 ottobre 2009  al Ministro delle Finanze, da parte degli on Fugati e Negro, la risposta fu che “L’amministrazione  sta effettuando specifici approfondimenti” di cui si ha notizia non si siano definitivamente conclusi.-

 

 

antonio petrina

aprile 2010

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Ultimo aggiornamento Martedì 22 Giugno 2010 14:36