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| DDL 19/11/2009 e la figura del Segretario comunale negli EELL |
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| Martedì 22 Giugno 2010 14:33 |
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Quale la scelta di campo del nuovo codice delle autonomie licenziato con il DDL Quale la scelta di campo del nuovo codice delle autonomie licenziato con il DDL Premessa La soppressione della figura del “Direttore generale “ ex art-108 del Tuel, salvo per le città metropolitane, rimarca l’esigenza di valorizzare le funzioni ed il ruolo del segretario comunale (2) il cui modello storico è riassunto nella formula dottrinaria di “sentinella della legalità” degli enti. A molti non piacerà tale scelta di campo , ma tant’è e l’investimento in tale figura ( del segretario comunale ) sia nella fase antecedente l’emanazione dell’atto giuntale o della determinazione, sia nella fase successiva, presuppone un’organizzazione interna ,che individui “ strumenti e metodologie adeguati” ai fini di garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa” ( art.147 “Tipologia dei controlli interni”DDL cit.).- Avremo così tanti pareri in base al contenuto che la legge richiede di osservare ? Certamente non sfuggirà più ,ai ferrei controlli dell’organizzazione comunale ,un atto privo di “copertura finanziaria” , ovvero non consono allo statuto ed alla legge . --------------------------- (2) E’ un passo indietro rispetto all’originario scorporo dalle funzioni del segretario che la legge 2. Le modifiche intervenute nel DDL licenziato nel Cdm del 19.11.2009 ( in quanto la bozza “estiva” del progetto Calderoli era stata criticata da autorevole dottrina per la mancanza di organicità specialmente relativamente al mancato raccordo con la riforma Brunetta e poi per la carente precisazione della figura del segretario, di cui s’è accennato nella nota 1) in precedenza illustrata) , hanno notevolmente migliorato il testo e certamente non si vede alcun contrasto , come vede invero Arturo Bianco (3) relativamente all’accorpamento nello “svolgimento di poteri di controllo e di quelli di direzione “ , alludendo con ciò che non possa il segretario comunale svolgere quei compiti , compiti che ,come abbiamo visto fino al ’97 , egli disimpegnava regolarmente ,mentre lo scorporo delle funzioni di “direzione” e di “coordinamento dei dirigenti” ( con la figura del Direttore generale ex art.108 del Tuel ) , introdotta nel 1997 con la legge n.127 , 4), ha prodotto i guasti che sono sotto gli occhi di tutti, specialmente sul fronte finanziario degli enti minori.-. (3) cfr A. Bianco, I “cento passi” della riforma Calderoli in Guida al pubblico impiego,n. 9/09 , pag.15 e segg.., specialmente laddove a pag. 19 egli afferma :”E’ questa una carenza della proposta…E’ un grave errore pensare che tali poteri … possano essere essere svolti nella forma assai blanda e limitata del mero coordinamento dei dirigenti”. Ma la migliore dottrina già in passato,prima della L. 127/07, ha commentato favorevolmente questa funzione del segretario di (3) Tale istituto del DG venne da subito definita dalla migliore dottrina (Barusso) come “figura indubbiamente a connotazione politica” ( così a pag. 1072 del Testo unico, ult.op.cit.).- 3. Ci auguriamo che tale DDL venga in sede di lettura parlamentare confermato stante l’alto valore innovativo che le disposizioni finora commentate ed altre del Codice delle Autonomie introdurranno nel mondo degli eeell: si pensi al controllo di qualità dei servizi ( art. 147 lett d) del DDL) , ma anche la riscrittura dei parametri per il controllo di gestione e del controllo degli equilibri finanziari e sul patto di stabilità interno ex lett. e) ed f) , nonché sul bilancio consolidato. ( questi ultimi controlli per i comuni superiori ai 5.000 ab., mentre per gli enti minori beneficiano di modelli semplificati). Ogni ente ha poi propria autonomia organizzativa per gestire l’ufficio addetto al controllo di regolarità amministrativa e contabile ( art. 147 bis) sia nella fase antecedente alla formazione dell’atto e sia nella fase successiva , sotto la direzione del segretario comunale. Tutti gli atti ( deliberazioni , determine di spesa, contratti, atti di liquidazione ,ecc. ) rientreranno nei controlli svolti anche casualmente ( “una selezione casuale “ recita l’art.147 bis. co. 2 del DDL ).-
Antonio Petrrina segretario comunale |


