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DDL 19/11/2009 e la figura del Segretario comunale negli EELL PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:33

Quale la scelta di campo del nuovo codice delle autonomie  licenziato con il DDL
del 19 novembre 2009 relativamente alla figura del “segretario comunale “ ?

Quale la scelta di campo del nuovo codice delle autonomie  licenziato con il DDL
del 19 novembre 2009 relativamente alla figura del “segretario comunale “ ?

Premessa
1.
Per rispondere a questo interrogativo rinviamo preliminarmente a quanto già in precedenza  affermato (1)  ,nel quale auspicavamo un ritorno al parere collaborativo delsegretario comunale  ,dopo l’espressa abrogazione del parere ex art. 53 della L. 142/90, avvenuta ad opera della legge n. 127/97 ( cd. Legge Bassanini bis).- Il nuovo Codice delle autonomie è pervaso da questa scelta di campo : un ritorno alla legittimità ed al riordino del sistema dei controlli  interni negli enti locali (art. 34 e ss.).

La soppressione della figura del “Direttore generale “ ex art-108 del Tuel, salvo per le città metropolitane, rimarca l’esigenza di valorizzare le funzioni ed il ruolo del segretario comunale (2) il cui modello storico è riassunto nella formula dottrinaria di “sentinella della legalità” degli enti.

A molti non piacerà tale scelta di campo  , ma tant’è  e l’investimento in tale figura  ( del segretario comunale ) sia nella fase antecedente l’emanazione dell’atto giuntale o della determinazione, sia  nella fase successiva, presuppone un’organizzazione interna ,che individui “ strumenti e  metodologie adeguati” ai fini di garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa” ( art.147 “Tipologia dei controlli interni”DDL cit.).-

Avremo così  tanti pareri in base al contenuto che la legge richiede di osservare ? Certamente non sfuggirà più  ,ai ferrei controlli dell’organizzazione comunale ,un atto privo di  “copertura finanziaria” , ovvero non consono allo statuto ed alla legge .

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(1) cfr. “Iure condendo qual è il valore giuridico del parere del segretario comunale ? “in
www.dirittodeiservizipubblici.it del 06.05.2008 ; in dottrina  cfr. prof. V.Italia ,Al segretario
responsabilità su tutti gli atti in  Il Sole 24 Ore  del 10.03.2008. Su un primo giudizio critico
della bozza “Calderoli” dell’estate 2009  , poi passata al vaglio della Conferenza unificata
Stato  ed infine licenziata al Cdm del 19 novembre, vedi giudizio del prof. Italia,Interventi
poco organici non risolvono i problemi degli enti locali in Guida al pubblico impiego n.
9/2009, pag..3 .La critica del prof. Italia  è stata accolta nel  senso  che la  “mancata
precisazione di alcune figure di rilievo nella vita degli enti locali .Si pensi,innanzitutto, al
Segretario …”  è stata attentamente riconsiderata nel ddl licenziato il 19.11.2009.-

(2)  E’ un passo indietro rispetto all’originario scorporo dalle funzioni  del segretario che la legge
Bassanini  aveva creato per sperimentare un nuovo modello  ( del city manager), che ha
avuto alterne vicende,ma che è stato aspramente criticato negli enti minori per l’uso
spregiudicato  e di cui la cronaca recente , anche giudiziaria, s’è occupata. (Dongo e Stezzano ).
Si riporta , per completezza, l’autorevole opinione in dottrina di  Caringella su tale istituto della
Direzione generale negli enti minori:   
"pare davvero un non senso,per di più lesivo del principio di corretta gestione del pubblico denaro,specialmente nei comuni piccoli e piccolissimi "(così Caringella/Garofoli, . Codice Amministrativo , ed .Giuffrè,Milano, 2005,,pag. 222).-

2.

Le modifiche  intervenute nel DDL licenziato nel Cdm del 19.11.2009 ( in quanto la bozza  “estiva” del progetto Calderoli era stata criticata da autorevole dottrina per la mancanza di organicità specialmente relativamente al mancato raccordo con la riforma Brunetta  e poi per la carente precisazione  della figura del segretario, di cui s’è accennato nella nota 1)  in precedenza illustrata) , hanno notevolmente migliorato il testo e certamente non  si vede alcun contrasto , come vede invero Arturo Bianco (3) relativamente all’accorpamento nello

“svolgimento  di  poteri   di controllo e di quelli di direzione “ , alludendo con ciò che non  possa il segretario  comunale svolgere quei compiti , compiti che ,come abbiamo visto  fino al ’97 ,  egli disimpegnava  regolarmente ,mentre lo scorporo delle funzioni di “direzione” e di “coordinamento dei dirigenti” ( con la figura del Direttore generale ex art.108 del Tuel ) , introdotta nel 1997 con la legge  n.127 , 4),  ha prodotto i guasti che sono  sotto gli occhi di tutti, specialmente sul fronte  finanziario degli enti minori.-.  
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(3) cfr A. Bianco,  I “cento passi” della riforma Calderoli in Guida al pubblico impiego,n. 9/09 , pag.15 e segg.., specialmente laddove a pag. 19 egli afferma :”E’ questa una carenza della proposta…E’ un grave errore pensare che tali poteri … possano essere essere svolti nella forma assai blanda e limitata del mero coordinamento dei dirigenti”. Ma la migliore dottrina già in passato,prima della L. 127/07, ha commentato  favorevolmente questa funzione del segretario di
cui all’art.97 co. 4 del Tuel “( cd “coordinamento e sovraintendenza dei dirigenti”) , funzione  che anche il Ministero dell’Interno si espresse sulla sopravvivenza della stessa dopo la legge n. 127 del ’97.( circolare  del 15 luglio 1997 n. 18, riportata dal Testo unico degli enti locali,coordinato da Vittorio Italia, vol. I, Ordinamento istituzionale,Giuffrè,2000, pag. 957.).-

(3) Tale istituto del DG venne da subito definita dalla migliore dottrina (Barusso)  come “figura indubbiamente a connotazione politica” ( così a pag. 1072 del Testo unico, ult.op.cit.).-

3.
Conclusioni

Ci auguriamo che tale DDL venga in sede di lettura parlamentare confermato stante l’alto valore innovativo che le disposizioni finora commentate ed  altre del Codice delle Autonomie  introdurranno nel mondo degli eeell: si pensi al controllo di qualità dei servizi ( art. 147 lett d) del DDL) , ma anche la riscrittura  dei parametri per il  controllo di gestione e del controllo degli equilibri finanziari e sul patto di  stabilità interno ex  lett. e) ed  f) , nonché sul bilancio consolidato. ( questi ultimi controlli per i  comuni superiori ai 5.000 ab., mentre per gli enti minori beneficiano di modelli semplificati).

Ogni ente ha poi  propria autonomia organizzativa  per gestire l’ufficio addetto al controllo di regolarità amministrativa e contabile ( art. 147 bis) sia nella fase antecedente alla formazione  dell’atto e sia nella fase successiva , sotto la direzione del segretario comunale. Tutti gli atti ( deliberazioni , determine di spesa, contratti, atti di liquidazione ,ecc.  )  rientreranno  nei controlli  svolti anche  casualmente ( “una selezione  casuale “ recita l’art.147 bis. co. 2 del DDL ).-

 

Antonio Petrrina segretario comunale