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PGT, astensione consiglieri singole votazioni PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:25

TAR Brescia Sentenza 1312/2009; PGT (obbligo di) Astensione dei Consiglieri alle singole osservazioni in caso di parenti e affini sino al IV grado; sufficiente presa d'atto conclusiva senza votazione complessiva finale.

Qualche volta si dice "ai posteri l'ardua sentenza" qui, invece, la sentenza c'è già. Il sistema si è accorto che se il consigliere ha l'obbligo di astenersi per interessi suoi o di parenti o affini sino al quarto grado nelle singole osservazioni, ma ci si è dimenticati che in tutte le deliberazioni normalmente si ha una votazione finale che stabilisce una serie di punti nel deliberato. Un po' come quando all'esito di una votazione per scrutino segreto il Presidente /Sindaco  proclama l'esito, ma poi la approvazione dei risultati viene votata in un punto della delibera.

In questo caso, poiché si ipotizzano moltissime osservazioni che coinvolgono sul piano della probabilità ancor prima che sul piano giuridico molti dei consiglieri chiamati alla approvazione del PGT, si è deciso che la legge regionale non chiede una votazione complessiva, con buona pace dei commissari ad acta che grazie a questa giurisprudenza, di fatto, potrebbero non essere necessari.

Il sistema reagisce sempre a mancanze legislative a volte inventando ed a volte risolvendo brillantemente situazioni di conflitto o notevolmente problematiche.

Ai posteri l'ardua sentenza.

pb

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N. 01312/2009 REG.SEN.

N. 00024/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2009, proposto da:
Robert Carrara, Chiara Drago, Andrea Carrara, Massimo Gustinelli, Gianpaolo Bonacina, Sergio Daleffe, Giovanni Ghidoni, rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani, Tarcisio Grechi, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;

contro

Comune di Cologno al Serio, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;

nei confronti di

Adriano Verdi, Lauro Maver, Roberto Gritti, Elena Maria Maver;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale n. 53 del 29/10/2008, di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

- della delibera del Consiglio comunale n. 54 del 30/10/2008, concernente esame osservazioni e controdeduzioni e presa d'atto, approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguente.;

- della delibera del Consiglio comunale n. 28 del 20/572008 di iniziale adozione di detto P.G.T..

 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno al Serio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO

1 – Con gli atti C.C. di cui in rubrica del 29.10.2008 n. 53 e 30.10.2008 n. 54 il Comune di Cologno al Serio dava definitivo corso al proprio PGT, già adottato con la qui pur rubricata delibera C.C. n. 28 del 20.05.2008.

2 – I collettivi ricorrenti, che sono tutti consiglieri comunali del citato comune bergamasco, impugnano, qui in questa sede e per la prima volta, le prime due citate deliberazioni C.C..

Mentre la delib. C.C. n. 28 del 20.5.2008 – anch’essa sopra già brevemente descritta – è stata qui impugnata anche per una seconda volta (v. ric. 776/08). A tale ultimo proposito va, non solo per ragioni di economia espositiva, annotato che quest’ultimo atto consiliare – primo in ordine temporale - venne sospeso in parte qua da questa stessa Sezione con riguardo al relativo ricorso; ciò solo in ragione di quella censura con la quale veniva affermata l’incompatibilità di una singola posizione di conflitto istituzionale di un consigliere comunale a causa della posizione di particolare interesse in parte qua di uno stretto congiunto.

3 – Sono ora prospettati i seguenti vizi:

a – illegittimità degli atti impugnati per violazione, falsa od erronea applicazione dell’art. 13 della l.r. 12/20205, eccesso di potere e sviamento;

b – illegittimità degli atti impugnati per violazione, falsa od erronea applicazione dell’art. 18 della l.r. 12/2005 in uno con la asserita violazione dell’art. 15 della medesima legge; eccesso di potere per contradditorietà, travisamento dei fatti e sviamento.

4 – Si è costituito in giudizio l’intimato Comune; il medesimo, ex adverso deducendo e premessa eccezione di carenza di interesse per asserita assenza di lesione del c.d. munus di ciasuno dei Consiglieri ricorrenti, ha, infine, concluso per la reiezione del ricorso.

5 – All’U.P. del 13.05.2009 la causa – dopo che le parti costituite hanno avuto ancor modo di precisare oralmente le rispettive avverse posizioni – è stata spedita a sentenza in quanto ritenuta matura per la decisione.

DIRITTO

1 – I collettivi ricorrenti sono tutti Consiglieri Comunali di minoranza dell’intimato Comune di Cologno al Serio. Essi insorgono in questa sede avverso il complesso degli atti di cui in rubrica che hanno consentito la definitiva messa a regime del Piano di Gestione del Territorio comunale ex l.r. n. 12 del 2005.

2 – Assumendo la mera strumentalità dell’intervenuto e particolare meccanismo di votazione della relativa approvazione in seconda convocazione, sia pur a termini del regolamento comunale inerente, i medesimi sostengono, in primo luogo, che in tal modo, di per sé legittimo, sarebbe, peraltro, venuta a mancare, la normativamente prevista autonoma votazione finale di definitiva approvazione del detto PGT; invero quest’ultima avrebbe, funzionalmente, richiesto la presenza al voto di un minimo di Consiglieri Comunali ben superiore. Di talché, non potendosi tenere tale ulteriore finale votazione per rilevanti plurime incompatibilità del tipo già descritto, la detta procedura così adottata si classificherebbe come sviante e fuori luogo.

3 – Con riguardo al secondo rilievo si deduce che il Comune intimato non avrebbe potuto disattendere – pur nel modo procedimentale di cui sopra – l’enunciato giudizio valutativo di incompatibilità, espresso dalla Provincia di Bergamo, rispetto al PTC provinciale vigente e, in particolare, con riguardo a tre aree ivi classificate agricole e come tali con dedicazione urbanistica insuperabile in quanto cogente e prevalente nei confronti del PGT stesso. Più nello specifico e a loro dire il Comune, in spregio a tale asserito insuperabile vincolo, avrebbe evitato di conformarsi al detto giudizio, altrimenti confermando la trasformazione delle citate tre medesime aree agricole già così trasformate la cui diversa relativa dedicazione era già intervenuta in sede di adozione (n. 28 del 20.05.2008) del PGT stesso.

4 – La prima lamentela può trovare ingresso in questa sede poiché i Consiglieri Comunali ricorrenti si dolgono – in sostanza .- di essere stati privati, alla stregua della asserita non osservanza delle procedure di approvazione definitiva del PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 2005, di un’ulteriore segmento procedimentale ritenuto da loro stessi necessario e che avrebbe dovuto concretizzarsi in una autonoma delibera consiliare di approvazione definitiva del più volte citato PGT.

5 – La seconda lamentala non può avere, invece, ingresso. Ed invero, se da un lato risulta che gli stessi Consiglieri ricorrenti hanno partecipato alle votazioni inerenti le deliberazioni CC n. 53 del 29.10.2008 e n. 54 del 30.10.2008 - così concorrendo alla certa presenza del cd. numero legale e funzionale nel modo già in precedenza descritto - dall’altro il Collegio non intravede in quale modo l’ivi deliberato e argomentato non ossequio alla detta valutazione di non compatibilità in parte qua della Provincia di Bergamo, leda il cd. munus di ciascuno di essi.

5.1 – In ogni caso il detto e relativo secondo rilievo ha già avuto esito giustiziale nell’ambito del giudizio relativo al ric. 1327/08, qui discusso e deciso in pari data alla presente (sentenza n. 1243 del 22.6.2009) Di modo che, anche sotto tale particolare profilo, essendo stata detta questione già ivi compiutamente definita e non residuando, così, in capo ai qui ricorrenti alcun margine di ulteriore specifico interesse, il detto medesimo rilievo ha perso ogni utilità di ulteriore coltivazione almeno in questa sede. Va solo soggiunto che l’impianto di revisione del P.T.C.P., alla stregua delle relative proposte di modifica di quest’ultimo del Comune di Cologno al Serio come colà in tal senso considerate, dovrà concludersi con apposita statuizione del Consiglio provinciale della Provincia di Bergamo (v., per utili spunti, CdS Sez. IV n. 3333 del 28.5.2009).

6 – Tanto annotato in rito, osserva ora il Collegio che – ancor sotto tale profilo – il Comune, al fine di ovviare alla su ricordata sospensione giustiziale dell’efficacia in parte qua della delib. di adozione del PGT n. 28 del 20.05.2008 per la – al tempo - rilevata incompatibilità parentale, ha fatto in modo che la collegata proposta pianificativa e/o di trasformazione di interesse del detto stretto congiunto del Consigliere, la cui partecipazione, al voto in tale iniziale sede era stata ritenuta incompatibile, venisse presentata autonomamente ed ex novo solo come osservazione contributiva; in modo che, applicando poi il meccanismo di voto in seconda battuta per seconda convocazione, di per sé legittimo, tale medesima condizione di legittima suspicione non si concretizzasse ex novo per l’ormai irrilevante assenza numerica sul punto del detto Consigliere. Tale accorgimento strumentale finale non è qui criticato nuovamente. Deve perciò ritenersi, sia per tale verso e sia per acta e facta concludentia, che il relativo ostacolo sia stato così superato e ciò proprio nel modo descritto e che perciò, in questa sede, si possa prescindere,ormai, da detta cautelare statuizione.

7 – Resta così solo in discussione la doglianza iniziale e di fondo dei qui ricorrenti collettivi; i quali, appunto, assumono di essere stati privati di una parte di quel segmento procedimentale ascrivibile, per legge, alla messa a regime del PGT e ciò per il tramite la non intervenuta approvazione definitiva del medesimo con una autonoma e concludente deliberazione consiliare. Essi dunque non contestano tanto le modalità di espressione del voto in seconda convocazione quanto e solo la su descritta mancanza ed il fatto che, al modo indicato, sia stato evitato il richiesto voto finale autonomo alla stregua della cui concretizzazione si sarebbero così ripresentate – a loro dire – molto legittime suspicioni di incompatibilità parentale e, probabilmente, di ulteriore tipo.

7.1 – La detta lamentela non è condivisibile.

7.1.1 – Infatti, se si scruta attentamente il disposto normativo evocato e di cui all’art. 13 della l.r. n. 12 del 2005, la approvazione definitiva del PGT interviene e si sostanzia, a termini del 10° c. dello stesso, tramite le modalità procedimentali previste nei commi precedenti al modo disposto dal Comune e senza che vi sia la necessità di una automoma approvazione finale ulteriore.

Di talché tanto basta ed altresì avanza con la sola mera presa d’atto.

Del resto quanto divisato testé dal Collegio è stato lealmente ammesso dalla difesa dei ricorrenti in sede di trattazione orale, assumendo quest’ultima difesa che la norma invocata non impone, almeno in modo puntuale, quanto dedotto in ricorso e sopra testè descritto.

8 – E dunque e in conclusione il presente ricorso è, in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.

9 – Soccorrono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia – definitivamente decidendo, dichiara, in parte inammissibile il presente ricorso; mentre, per la restante parte, lo respinge siccome infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

 

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO