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Novità legislative 2009 di G. Andolina PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:25

A cura di Giacomo Andolina*

LE NOVITA’ LEGISLATIVE PIU’ RILEVANTI PER L’ATTIVITA’COMUNALE INTERVENUTE NEL PRIMO SEMESTRE 2009

Fonti normative:
- legge nr.13 del 27-2-2009 di conversione del d.l.nr.208/2008
- legge nr.14 del 27-2-2009 di conversione del d.l.nr.207/2008
- legge nr.33 del 9-4-2009 di conversione del d.l.nr. 5/2009
- legge nr.15 del 4-3-2009
- legge nr.69 del 18-6-2009


Procedimento amministrativo

- entro il 4-7-2010 occorre stabilire i termini di durata dei procedimenti amministrativi quando gli stessi non sono previsti da specifiche disposizioni legislative.
La misura massima di tali termini non può essere superiore a 180gg.
Decorso il predetto periodo senza che i termini siano stati fissati,si applica quello generale di 30gg.(fino alla scadenza del periodo 90gg.).
L’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento comporta la risarcibilità del danno ingiusto causato.
La giurisdizione per il risarcimento è del giudice amministrativo e la relativa azione si prescrive in 5 anni.
(art.7 l.69/2009)

-Il termine massimo per il rilascio di pareri (obbligatori o facoltativi) di organi consultivi diversi da quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini è fissato in 20gg,
decorsi inutilmente i quali è possibile procedere senza il parere
(art.8 l.69/2009)

-La conferenza di servizi può svolgersi per via telematica ed alla stessa possono partecipare,senza diritto di voto:
a) i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza;
b) i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività;
c) le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione
(art.9,2°co l.69/2009)

- non possono essere sostituiti con d.i.a. o con il silenzio assenso,anche gli atti autorizzativi concernenti l’asilo e la cittadinanza
(art.9,3°co l.69/2009)

- per le d.i.a. concernenti l’esercizio di impianti produttivi (di beni o servizi) o dei servizi di cui alla dir.2006/123/Ce o necessaria per l’iscrizione in albi,registri,o ruoli con efficacia abilitante,è possibile iniziare l’attività al momento della loro presentazione alla p.a. competente. Eventuali atti impeditivi dell’attività devono essere adottati entro trenta giorni dalla presentazione della d.i.a.
(art.9, 4° e 5°co l.69/2009).

- non necessitano di adeguamento normativo locale i seguenti istituti previsti dalla legge nr.241/1990:
a) risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione del procedimento;
b) gli accordi sostitutivi ed integrativi di provvedimenti;
c) gli accordi di collaborazione tra p.a.;
d) la tutela degli interessati contro il diniego di accesso agli atti(difensore civico/tar);
e) l’efficacia e le invalidità dei provvedimenti
Nella disciplina dei procedimenti amministrativi comunali occorre garantire livelli di prestazioni agli interessati non inferiori a quelli previsti dalla legge nr,241/1990 a riguardo della partecipazione al procedimento amministrativo e sua durata,all’accesso agli atti,al silenzio assenso ed alle denunce inizio attività
(art.10 l.69/2009)

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ai quali siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.
(art.11,3°co l.69/2009)

-dal primo gennaio 2010 ha effetto di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi,solo quella che avviene sul sito informatico dell’ente o,se se ne avvale,su quello di altra p.a. o di loro associazioni.
Allo stesso modo si deve procedere per gli obblighi di pubblicità legale concernente le procedure di evidenza pubblica ed i bilanci,che devono essere assolti con la pubblicazione sulla stampa che in ogni caso permangono.
Per i suddetti atti,dal primo gennaio 2013 ha effetto di pubblicità legale soltanto quella telematica e quella sulla g.u.r.i./g.u.c.e.
(art.32 l.69/2009)

- la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ed a tal fine dev’essere adottata ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.
La trasparenza è da intendere come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale
(art.4,6-9 co. l.15/2009)

Contrattualistica

-dal primo luglio 2009 anche nell’ipotesi di esercizio della facoltà di esclusione automatica di offerte anomale,possono concorrere alla gara alla quale partecipa il consorzio(stabile,di cooperative o di imprese artigiane) anche le imprese consorziate per le quali il consorzio non ha dichiarato di concorrere.
(art.17,1°co l.69/2009)

-ogni anno secondo modalità che saranno stabilite da un decreto ministeriale,occorre pubblicare sul sito telematico comunale,i tempi medi dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali(indicatore tempestività dei pagamenti) ed i tempi medi di erogazione dei servizi e di conclusione dei procedimenti riferiti all’esercizio finanziario precedente
(art.23,5°co l.69/2009);

Personale

- Le disposizioni di legge, regolamento o statuto,emanate o adottate dopo il 20-3-2009, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (art.1 l.15/2009);

- i 40 anni di anzianità per l’esercizio della facoltà della p.a. di risolvere unilateralmente un rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi, si calcolano sull’effettivo servizio(art.6 l.15/2009)

- occorre pubblicare nel sito internet dell’ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(art.21 l.69/2009)

- è possibile conferire incarichi di collaborazione a prescindere dalla specializzazione universitaria,quando l’oggetto dell’incarico richieda il ricorso a soggetti che esercitano l’artigianato,l’attività informatica , quella a supporto dell’attività didattica e di ricerca, o concernente i servizi di orientamento,compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
(art.22,2°co l.69/2009)

-è prorogata al 31-12-2009 la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti soggetti a limitazione delle assunzioni,approvate successivamente al 1° gennaio 1999(art.5 d.l.nr.207/2007);

Servizi pubblici

- il ricorso all’ esternalizzazione dei servizi deve consentire economie di gestione e comporta la rideterminazione della dotazione organica con la conseguente riallocazione o mobilità del relativo personale. Nelle more di quest’ultimo processo non è possibile coprire i relativi posti ed occorre provvedere alla riduzione temporanea dei fondi della contrattazione.
Dei risparmi conseguiti ne dà conto il collegio dei revisori
(art.22,1°co l.69/2009)

-le carte dei servizi relative all’erogazione di servizi pubblici,devono prevedere forme di conciliazione stragiudiziale delle controversie da definire entro un termine non superiore a trenta giorni con la previsione di interventi sostitutivi del responsabile dell’inadempimento(art.30)
- il termine per la dismissione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali è differito al 31-12-2010 ed il relativo obbligo non si applica per le partecipazioni societarie indirette
(art.71 l.69/2009)

- non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per
tre esercizi consecutivi,non più una perdita,ma un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali
(art.71 l.69/2009)

Bilancio

-fino al 2010 non è possibile trasformare in corrispettivo la tassa rifiuti(art.5 d.l.208/2008);

- la tariffa per la depurazione è dovuta anche in assenza del servizio, a partire dall’affidamento dell’attività di progettazione per la costruzione o ampliamento dell’impianto di depurazione(art.8sexies d.l.208/2008);

- entro l’importo comunicato a ciascun ente interessato dalla Regione,i Comuni soggetti al patto di stabilità possono escludere dal saldo del patto 2009 i seguenti pagamenti:
a) quelli in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;
b) quelli per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione
c) nel limite di spesa complessivo di 150milioni di euro e secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale, quelli per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese.
La predetta possibilità è possibile esercitarla soltanto se il Comune interessato:
a) abbia rispettato il patto nel 2007;
b) presenti un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) abbia registrato nell’anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007
(art.7quater,1-3 co.d.l.5/2009)

- ai fini del rispetto del patto di stabilità, gli enti che hanno approvato i bilanci dopo il 10-3-2009 devono considerare nel calcolo del saldo 2007 e dei risultati da conseguire per il periodo 2009-2011, anche le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, anche se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito(art.7quater,9°co d.l.5/2009)

Varie

- è possibile assegnare ai cittadini residenti ,caselle di posta elettronica certificata per la trasmissione ufficiale di documenti.
Entro il 30 giugno 2009,sul sito telematico dev’essere pubblicato l’indirizzo di posta elettronica certificata per la corrispondenza con gli utenti. Sullo stesso sito devono essere pubblicati i servizi al pubblico resi dal Comune ed i tempi di durata dei procedimenti.
Entro il 31-12-2009 devono essere pubblicizzati i servizi resi on-line e le modalità di verifica a distanza dello stato di avanzamento dei procedimenti
(art.34 l.69/2009)

- dall’uso degli strumenti informatici e telematici a favore del pubblico,non devono derivare aumenti di costi a carico degli utenti
(art.36,5°comma l.69/2009)

- la sezione regionale di controllo della corte dei conti,può effettuare controlli sulle gestioni pubbliche degli enti locali(ad es.:soggetti terzi che ricevono trasferimenti di risorse finanziarie comunali) riferendo dei risultati al Sindaco che a sua volta deve informare il consiglio comunale.(art.11,2-3co l.15/2009)

- sulla base di un accordo di programma da concludere con il Ministero dell’ambiente,occorre provvedere all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico del mercato dell’usato(art.7sexties d.l.208/2008);

- dal primo gennaio 2010 sono nulli gli atti adottati dall’associazione tra Comuni e quelli ad essa pertinenti dei singoli enti associati,se la stessa risulta costituita tra Comuni che hanno più di una forma associativa (art.3,comma 1ter d.l.207/2008)

Brescia,22-6-2009
Nota a cura del dott. Giacomo Andolina

*Segretario Generale del Comune di Brescia