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IURE CONDITO LA VERIFICA DI LEGITTIMITA’ NEGLI EELL
di Antonio Pètrina
IURE CONDITO LA VERIFICA DI LEGITTIMITA’ NEGLI EELL I n d i c e
1. PREMESSA 2. Il procedimento di conformità dell’azione amministrativa alla legge o allo statuto/regolamento comunale 2.1. I giudizi di conformità
3 Riforme e snellimento dell’organizzazione amministrativa
1. PREMESSA
In queste brevi riflessioni vorremmo commentare le norme del Tuel che prevedono il “sindacato
di legittimità “ ( non più sugli atti, com’era nella vecchia legge n. 142 del 1990, bensì sull’azione
amministrativa : art. 97 del Tuel ) rimesso al segretario comunale , quindi un’analisi iure condito cioè sulla base della normativa vigente del Testo unico degli eell .
L’angolo visuale di chi scrive è quello di un dirigente pubblico ( segretario comunale ) a servizio dell’ente locale ( nominato fiduciariamente dal sindaco condividendone perciò gli obiettivi programmatici ) e di qui l’utilità della figura da sempre a fianco dell’ente locale specialmente nei piccoli comuni , che a seguito della riforma Bassanini (L.127/97) ha “perso” formalmente il controllo , sotto il profilo di legittimità , degli atti amministrativi che la legge previgente sull’ordinamento degli eell ( L. 142/1990 ) prima assegnava al segretario in base all’art. 53 L.142/90 (1) Ciò anche in linea con il nuovo assetto organizzativo venutosi a creare negli enti, specie di piccole e medie dimensioni.
Infatti in base ai recenti contratti dei dipendenti degli eell in ogni ente non possono mancare i “ RESPONSABILI DEI SERVIZI “ ed i “RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI “ , ragion per cui a loro , in forza della divisione dei poteri di indirizzo /controllo e gestione,sono assegnati i compiti di gestione e le responsabilità ,con rilevanza esterna , degli atti amministrativi ed in generale dell’azione amministrativa.
Ai responsabili dei servizi , specie negli enti di piccole dimensioni ( fino a 5.000 ab. e non solo ) sono affidati i “pareri” ( di regolarità tecnica /contabile) sulle proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta ed al Consiglio ( art.49 co.2 ed art.97 co.4 lett b) del Tuel) ,per cui è residuale ed Eccezionale ( in questi tempi) il “parere “ ( di legittimità ) del segretario com.le ( art.49 co.2), stante che i responsabili dei servizi non mancano ormai ( giustamente !) in nessuna piccola organizzazione comunale. Laddove mancassero, il segretario , può essere incaricato delle funzioni vicarie in assenza dei responsabili dei servizi ( art. 109 co.2 ).e/o in assenza di qualifiche dirigenziali ( per cui l’ente privo di personale con qualifica dirigenziale può legittimamente affidare al segretario le funzioni di responsabile di alcuni servizi delegando questi alcuni compiti a dipendenti in posizione di cat. “ D “: in tal senso il parere del Ministero .dell’Interno del20.12.2007 su : www.autonomie.interno.it ): Allora cosa richiede oggi , il Testo unico degli eell., al segretario comunale dopo l’abrogazione del “parere di legittimità” sulle proposte delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale ?
Qual è il contenuto delle “funzioni di assistenza giuridico-amministrativa” , cui è tenutoil segretario nei confronti degli organi comunali ( Sindaco, Giunta e Consiglio) e di queste funzioniegli ne risponde ex art 28 Cost ? Oggi nel Tuel al segretario comunale è richiesta un’assistenza legale agli organi comunali ex art. 97 co.2 “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,allo statuto ed ai regolamenti”. Vediamo di analizzare questo giudizio di legittimità e regolarità dell’azione amministrativa.
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(1) L’art. 49 del vigente Tuel prevede “ il parere dei responsabili dei servizi” e tale norma ha sostituito l’originario art. 53 L:142/90 , poi abrogato dall’art. 17 co. 85 e 86 L. 127/97 ( cd Legge Bassanini bis). Tale parere del segretario su tutti gli atti dell’amministrazione comunale era obbligatorio ma non vincolante come quello degli altri responsabili dei servizi. Tale funzione di controllo preventivo di legittimità del segretario , che nel caso di mancanza dei responsabili dei servizi è ancora prevista al seconda comma dell’art. 49 del Tuel , in realtà non è più configurabile in quanto la nuova organizzazione degli eell prevede obbligatoriamente, come accennato nel testo, che nell’ente di piccole e medie dimensioni vi siano i responsabili dei servizi.
Sulla possibile reintroduzione del parere del segretario ai fini di responsabilizzare e rafforzare le funzioni del segretario oggi “messo nell’angolo di cenerentola “ cfr a pag 10 la Relazione del prof. V. Italia in Atti del convegno : “Quale futuro per il segretario comunale e provinciale? ” organizzato dal Centro studi amministrativi di Brescia il 27.02.2008 ,i cui atti sono stati pubblicati dalla casa editrice Cel .Per la medesima opinione del prof. Italia vedi Il Sole 24 Ore del 10/03/2008 “Al segretario responsabilità su tutti gli atti” ed il mio scritto edito dal sito on line de www.Ildirittodeiservizipubblici.it dell’08.01.2008 e poi pubblicato sulla rivista “L’Unione dei segretari” n. 3/2008, pag.70 e seg. “ Iure condendo qual è il valore giuridico del parere del Segretario comunale ?
Per la tesi inusuale degli aspetti giuridici di legittimità degli atti legati all’utilità degli stessi : "non è legittimo ciò che non è utile!" cfr. Lorenzo Camarda nello scritto : “ Il segretario comunale un tecnico garante con sensibilità politica” pubblicato nella rivista ministeriale “Amministrazione Civile “ n.3/2008, pag. 129). Per una disanima critica della reintroduzione dei controlli interni al segretario, ma sulla necessità di coniugare efficienza e legalità cfr. Lapedote, “Il ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni: necessità e prospettiva di riforma” , atti di “RisorseComuni” del 2008.- La riduzione dei controlli formali per il segretario ( in un’ottica di abbandono della cultura formalistica ) nonimplica che,pur essendo stata abrogata l’obbligatorietà del parere legale del segretario, vi sia un’area di irresponsabilità del medesimo secondo la Corte dei conti , sent. n. 197/2004, sez.II Appello.Quid iuris nel caso di un parere del segretario non formalmente inserito nella deliberazione ma citato per relationem quale atto endoprocedimentale ovvero nel decreto sindacale dicorresponsione di indennità di direzione generale allo stesso ovvero ai responsabili dei servizi ?
Che la verifica di legittimità del segretario non possa essere “omissiva” lo ha disposto la recente sentenzadella Corte dei Conti , sez. giurisdizionale del Veneto, n.1158/2006 con nota critica di Nuzzo in La Gazzetta degli enti locali del 29.07.2007 “Segretari comunali ancora una volta “troppo responsabili” e con ridotteprerogative difensive Commento a sentenza Corte dei Conti,sez.giurisdizionale per il Veneto, n-1158/2006.”- Insomma per la Corte dei Conti ,nonostante progetti di semplificazione della P.a. ,il segretario, lungi dalrimanere “irresponsabile” a seguito dell’abrogazione del parere ex art.53 L.142/90, diventa maggiormente responsabile degli atti degli organi collegiali ai quali assiste con ruolo di garanzia , non potendosi intendere come “esimente” l’abrogazione del parere ( cfr. in tal senso anche Carpino, commento all’art. 97 del Tuel in Testo unico degli enti locali,VI edizione, Maggioli,2008, pag. 207.-) :Recenti sviluppi legislativi intendono reintrodurre il parere ( rectius: il controllo interno) del segretario sulla regolarità dell’azione amministrativa nei comuni che non superino 10 mila abitanti ( non più di quattro enti ): ne dava notizie su Italia Oggi del 22 aprile 2009 Francesco Cerisano a pag. 34 :” Calderoli tagli gli enti locali inutili “ commento della bozza di ddl che prenderà il posto del Codice delle autonomie.- Carlino su Ages news n.5-6 /2008 nell’editoriale a pag. 1 e seg. commentava criticamente il travaglio della categoria alla prese con le prospettive di riforma del ruolo del segretario com.le , di cui il DDL 1082 “sembra andare nella direzione opposta a quella delineata dalle organizzazioni sindacali di categoria”, ma su cui si evidenzia comunque la necessità di un “utilizzo razionale e disciplinato” nella materia del convenzionamento, giacchè la prassi ha in realtà sconfinato dai limiti del convenzionamento .Che una riforma di semplificazione della contabilità degli enti minori si accompagni quindi ad un inevitabile accorpamento ( rectius : razionale convenzionamento ) incentivato degli enti medio – piccoli è cosa quanto mai opportuna anche sotto l’ulteriore profilo ,per gli enti minori, di sostenersi per la spesa della figura dirigenziale ed apicale del segretario comunale ..- Il DDL C. 1441 bis “Disposizioni per lo sviluppo economico,la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” , progetto poi trasfuso nel DDL 1082 che prevede una delega governativa per la “segreteria comunale unificata “ ed il riordino delle funzioni del segretario attribuendo allo stesso funzioni di controllo interno e di gestione. La Gazzetta eell del 03.04.2009 dava notizie della prossima approvazione al Cdm del DDL “Misure a favore dei piccoli comuni” sullo snellimento delle procedure contabili per i piccoli comuni comprensivo della norma sulla segreteria unificata ( fino a 10.000 ab.).
Offre un primo commento del DDl Calderoli ( ddl 1082) sulle nuove funzioni ai segretari degli enti minori Luigi Oliveri su Italia Oggi del 24 aprile 2009 “Enti locali, tornano i controlli “.In realtà ,come si commenta nel testo, i controlli interni sono già presenti nel Testo unico ( art. 49 co.2 e 97 co.2 lett b) ed affidati ai responsabili dei servizi ed , in loro assenza , al segretario com.le. Ciò che è stato abrogato è il controllo formale interno del segretario sugli atti ed in sua vece sostituito con una funzione di garanzia latu sensu sull’azione amministrativa ( art.97 co.2 ). Ora reintrodurre al segretario un controllo “interno” ( a garanzia degli organi elettivi ) non costituisce un aggravamento del procedimento nei piccoli enti dal momento che gli stessi segretari, nella stragrande maggioranza dei piccoli comuni, sono spesso incaricati delle funzioni di responsabili ex art.109 co.2 del Tuel .. Da ciò ne consegue altresì che è paradossale che debbano rispondere solo i responsabili dei servizi ex art. 49 co.3 dei pareri ed il segretario ,per l’assistenza giuridico amministrativa ex art.97 co.2 , non debba condividere alcuna responsabilità per i suoi pareri. Parla di “struttura organizzativa che non può essere terza rispetto alle finalità del raggiungimento degli obiettivi programmatici “ a proposito della figura e del ruolo del segretario comunale Giovanelli ,Intervento a Livorno sul nuovo Codice delle Autonomie e Federalismo il 06.03.2009 a Livorno della Legautonomie., pubbl. sul sito : www.astrid - on line.it Ma la terzietà non è nei confronti dell’ente , di cui il segretario condivide il programma essendo stato nominato fiduciariamente dal Sindaco , bensì è una condizione sine qua non per la crescita dell’ente in modo imparziale e legittimo ex L.241/90 ( per garantire cioè efficienza ed economicità e non aggravamento del procedimento) Quindi non una funzione “vecchia maniera” del segretario collegata ad un passato che non c’è più.- E’ anche l’idea del “cruscotto” ( citata da Giovanelli) per un’amministrazione moderna e responsabile.che ritorna con la reintroduzione dei controlli interni sulla regolarità amministrativa e della legittimità nel ddl 1082 che fino a pochi anni fa “ sembravano solo vieta espressione di una vetusta e odiosa burocrazia !” ( così Olivieri, Riforma enti locali:avanti nella nebbia in La settimana degli enti locali n.16 del 28.04.2009.)-
2. Il procedimento di conformità dell’azione amministrativa alla legge o allo statuto/regolamento comunale
Il procedimento di verifica e controllo di legittimità latu sensu dell’azione amministrativa attribuito al segretario comunale ex art.97 co. 2 del Tuel è processo semplice perché si tratta di confrontare il modello legale consentito con quello cui di fatto si intende realizzare. Vediamo di analizzare con quali modalità può e deve esercitarsi tale giudizio di conformità. Il processo di snellimento apportato nel ’97 ha comportato l’abrogazione dei controlli interni rimessi al segretario comunale (2) , ma la funzione di garanzia non è venuta meno ed infatti l’art.97 co2 del Tuel rimarca questa funzione di controllo latu sensu dell’azione amministrativa ,senza però effettive responsabilità cui la Costituzione assegna ai funzionari ( art. 28 Cost ). Di qui l’importanza di reintrodurre , come sottolineato da autorevole dottrina ( Italia) un parere collaborativo del segretario su tutti gli atti amministrativi “condividendone la responsabilità salvo che esprima motivato dissenso” ( 3)
In tal senso l’indirizzo di valorizzazione del segretario comunale nel DDL 1082 mediante il controllo affidato al segretario “sulla regolarità amministrativa” risulta quanto mai opportuna.
Questa funzione di controllo collaborativi non è in contrasto od incompatibile con la nomina fiduciaria del segretario in quanto anche i responsabili dei servizi, che hanno le medesime
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(2 ) In realtà non si tratta di controllo degli atti, com’era nell’abrogato parere di legittimità ex art. 53 L.142/90 ,bensì di sindacato lato sensu dell’azione amministrativa e degli obiettivi della stessa ( sia pur sotto l’aspetto della legittimità, senza sindacarne il merito , in quanto questo strettamente attinente alle scelte amministrative degli organi elettivi. ) . Nel senso che l’abrogato parere di legittimità ex art. 53 L.142/90 non potrebbe reintrodursi per via statutaria perché “non si può reintrodurre ciò che la legge ha voluto espressamente abrogare “ è il parere di Edoardo Barusso ne il “ Testo unico degli enti locali” , tomo II, Giuffrè,2000, pag. 944 .- --------------------------- Nel senso invece dell’ obbligatorietà della previsione del parere del segretario , se richiesto, nello statuto comunale dell’ente si è espresso il Ministero dell’Internon con circolare n 18 del 15 luglio 1997. Ma noi, come Barusso a pag. 944 op.cit.. ci chiediamo : “… perché mai il legislatore abbia voluto sopprimere l’uno ( il parere ) ed introdurre l’altra ( l’assistenza giuridico-amministrativa) ? Sembra che la ratio del Legislatore sia stata di sopprimere un controllo “interno” ma non un sindacato di legittimità latu sensu affidato al medesimo funzionario. (3 ) Italia , Il Sole 24 Ore del 10/03/2008 “Al segretario responsabilità su tutti gli atti”
funzioni di controllo, sono individuati fiduciariamente dal capo dell’amministrazione ( artt. 109 e 110 del Tuel).-
Tale parere, di natura collaborativa, sarà una sorta di programma correttore degli errori in uso nei p.c., per usare una metafora., rispetto alle scelte amministrative rimesse ,insindacabilmente , alla parte politica.
2.1. I giudizi di conformità
Passiamo ora in rassegna alcune ipotesi in cui si esercita il parere di legittimità.
Idealmente i giudizi di conformità sono molto vari nella pratica applicazione e noi, mutuando quelli
espressi dai revisori sui bilanci societari, passiamo ora in rassegna tre di questi giudizi che riassumiamo nel modo seguente :
a) il giudizio favorevole b) il giudizio avverso c) il giudizio di illegittimità
Iniziamo ad esaminare il primo dei tre modelli di giudizio : a) il giudizio sul rispetto del patto di stabilità ovvero il giudizio fav.le
Gli enti soggetti al patto di stabilità ( comuni con popolazione sup. ai 5.000 ab.) , per non incorrerenelle sanzioni delle infrazioni di legge per mancato rispetto del patto di stabilità, devono applicare la legge o la circolare che interpreta più restrittivamente i vincoli del Patto ?
Ora, in questi e simili casi , il sindacato latu sensu di legittimità attribuito al segretario comunale riveste un’importanza fondamentale. Il Comune X è soggetto alla legge nella formazione del bilancio preventivo e la Circolare del Ministero dell’economia rimane subordinata alla prima nella gerarchia delle fonti.
Il giudizio di legittimità rimesso al segretario , se richiesto, dovrà dunque attenersi alla norma sia pur in presenza di una circolare esplicativa più restrittiva od interpretativa ( nel caso di specie i proventi delle alienazioni non peggiorano il patto perchè sono , secondo la norma, irrilevanti) .
Il parere favorevole del segretario farà presente il rilievo che la circolare non può contrastare una norma .
In effetti gli statuti comunali prevedono già questa funzione di garanzia del segretario e pertanto il Legislatore in fase di riscrittura del Codice delle autonomie deve semplicemente far tesoro degli statuti depositati al Viminale per prevedere una norma ad hoc per i segretari comunali (4).
La necessità di una norma espressa sul “parere” collaborativo , al di là della funzione di assistenzalatu sensu attribuita al segretario ex art. 97 co.2 del Tuel , attualizza il dettato costituzionale per cuidelle funzioni di garanzia e dei pareri agli organi elettivi il segretario deve condividerne le responsabilità ( art. 28 Cost ).- _____________
(4 ) Su Italia Oggi del 27 marzo 2009 si dava notizia dell’accelerazione governativa per l’approvazione del nuovo codice delle autonomie dopo l’approvazione del DDL sul federalismo fiscale :” I comuni non riescono a sorridere” di F. Cerisano. Per una disamina delle norme statutarie in ordine alle funzioni dei segretari per tutti vedasi dal sito del Ministero dell’Interno , lo sportello delle autonomie locali che comprende la libera consultazione degli statuti ufficiali approvati dai comuni italiani ( www.interno.it ).
Passando in rassegna alcuni statuti comunali, lo Statuto del comune di San Daniele del Friuli , prevede all’art. 32 le funzioni del segretario comunale nel modo seguente. :” Art.32 Funzioni del segretario comunale (.. ) co.2 Il segretario comunale …. su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, anche avvalendosi di consulenze esterne ad elevato contenuto di specializzazione, al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri “.. Le medesima materia è così regolamentata nel comune di Lissone art. 34 Il Segretario generale
(…) co. 3 Il Segretario Comunale, nell'ambito delle direttive impartitegli dal Sindaco, esercita i compiti e le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto e precisamente: 1. svolge compiti di collaborazione e consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali, provvedendo, su richiesta del Sindaco, ad apporre il visto di conformità sui singoli atti degli organi stessi; 2. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta provvedendo alla stesura dei relativi verbali ed esprimendo, su richiesta del Sindaco, pareri scritti e orali in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni (… )”.
Ciò che si propugna nel testo è di rendere attuale e concreto il sindacato di legittimità latu sensu attribuito ex art. 97 co.2 del Tuel al segretario comunale , che ai fini pratici oggi ( salvo lesioni del codice penale ) è irrilevante sotto l’aspetto della responsabilità per cui il segretario può assistere solo come presenza passiva , senza cioè alcuna responsabilità,per i pareri verbali espressi anche se tale comportamento omissivo non è un esimente secondo la migliore dottrina ( di cui s’è fatto cenno nel paragrafo precedente ed in particolare nella nota 1 )..- Passiamo ora ad esaminare il secondo dei modelli proposti: b) il divieto previsto dall’ art. 2 co. 28 L.244/2007 ovvero il giudizio avverso Se un ente intende gestire un servizio locale in forma associata ( es. servizio rifiuti ) tramite consorzio con altro ente , avendo già la partecipazione con società mista X per la gestione del medesimo servizio, tale scelta di addivenire all’approvazione del consorzio si scontra con il divieto della doppia partecipazione ad un solo ente per gestire lo stesso servizio ex art. 2 co. 28 L. finanziaria 2008 ( oggi in deroga fino al 31.12.2009 in base all’art. 3 co.1 ter L.14/2009 ).
Da qui il giudizio seguente : è legittimo l’esercizio associato tramite consorzio ex art. 31 delTuel per un servizio a carattere produttivo ovvero a carattere sociale onde garantire esigenze di efficienza ed economicità ?
La disposizione di legge, sia pur momentaneamente sospesa , sancisce la nullità per tali partecipazioni multiple per uno stesso servizio, di guisa che gravi sono le conseguenze degli atticonseguenti a tale scelta amministrativa in cui si sostanzia l’azione amministrativa ( nel caso dell’esempio : l’emanazione della delibera che affidamento del servizio al consorzio ) , soggetta a sindacato negativo ( giudizio avverso ) di conformità alla legge da parte del segretario comunale.
Essendo rinviata l’applicazione della norma che pone il divieto il giudizio avverso, in questa ipotesi, rimane sospeso o condizionato. Passiamo ad esaminare infine l’ultimo modello dei giudizi di conformità:
c) il divieto del diritto di voto agli extracomunitari ex artt.10 co2 /117 co.2 . Cost
ovvero il giudizio di illegittimità
Il Comune X prevede , in sede di revisione dello Statuto comunale , l’esercizio del diritto di voto alle amministrative agli immigrati che risiedono da almeno cinque anni , prevedendo chiaramente non appena l’elezione di consiglieri aggiunti senza alcun diritto di voto ( possibilità ammessa dall’art. 8 del Tuel ) , bensì l’elettorato attivo agli stranieri extracomunitari.
In questo caso il segretario dovrà emettere un giudizio di illegittimità dell’atto essendo tale materia esclusiva dello Stato ( art. 10 co.2 e 117 co.2 Cost) e pertanto lo Statuto, che preveda tale diritto di voto , è palesemente illegittimo.
La casistica dei giudizi potrebbe ritenersi esaustiva , ma per accademia accenniamo anche al “giudizio impossibile” ( per usare lo stesso termine dei nuovi giudizi dei revisori sui bilanci societari ). Infatti in questo caso è irrilevante un giudizio del segretario dal momento che non siamo nellamateria di conformità dell’atto o dell’azione amministrativa alla legge bensì nel campo delle scelte amministrative attinenti al merito, insindacabili al giudizio interno dei tecnici, ma rimesse,eventualmente, al sindacato giurisdizionale .- Può crearsi ,in situazioni particolari ,il giudizio “impossibile” nel senso che tale giudizio non è tecnicamente rimesso al segretario in quantoegli è nell’impossibilità di sindacare le scelte amministrative. Vediamo dianalizzare il caso.
Il Comune X intende agevolare con “bonus” le famiglie residenti o anziani , escludendo dalleprovvidenze economiche coloro che non sono cittadini ovvero extracomunitari sia pur residenti.
In questo caso il giudizio di legittimità ,rientrando nel merito, è insindacabile : esso è dunque insindacabile ( per i responsabili dei servizi e del segretario ) valutazione della scelta amministrativa di incentivare le famiglie o anziani cittadini rispetto ai nuclei familiari /anziani che non godono appieno dei diritti civici ( es diritto di voto ).
Certamente non è vietato da nessuna legge riconoscere provvidenze a tutela della famiglia ,anzi la Costituzione richiede misure volte a tutela delle famiglie legittimamente costituiteovvero agli anziani italiani residenti e la scelta di riconoscere vantaggi collegati al diritto di cittadinanza , sembra ictu oculi scelta meritevole , ragionevole e legittima , ma per il segretariorimane irrilevante formulare un giudizio che , sotto l’aspetto del contenuto della sceltaamministrativa e non della forma ,a lui non spetta.-
3 Riforme e snellimento dell’organizzazione amministrativa
Che si condividano o no le annunciate riforme di “snellimento” e semplificazione amministrativa
(5) , stanno comunque dei punti fermi ed in particolare i seguenti:
- a) previsione di misure di semplificazione ed efficienza nei piccoli comuni ( come l’introduzione di una modulistica semplificata per il bilancio di previsione e relativi allegati ) essendo i comuni minori non soggetti al patto di stabilità;
- b) garantire agli enti locali minori risorse certe ( di cui il progetto di federalismo fiscale dovrà farsi carico ) ,pur con le sanzioni ,analogamente a quanto è previsto per gli enti soggetti al patto (comuni sup ai 5.000 ab) per il mancato rispetto dei parametri di stabilità economica per la spese del personale ,introdotti con il recente provvedimento denominato “milleproroghe” ( art.2 L. 14/2009);
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(5) Per un’ autocritica della annunciata riforma a costo zero delle prefetture nel contesto del decentramento della L.59/97 cfr. lettera di Bassanini al Corsera del 09.03.2009 ( pubbl. sul sito : www.bassanini.eu ), a cui Petrina ha dato idealmente una risposta con lettera del 10.03.2009 pubblicata sul portale dei city manager : www.segretario comunale.com ( vedi sezione Articoli) , mentre sulla valutazione generale della riforma Bassanini e del D. leg vo n. 112/98 cfr. Olivieri, Costi della politica o dell’organizzazione amministrativa? In Gazzetta eell del 06.07.2007. Per un esame critico dello spojl system dei segretari cfr.Lapedote , ult. op. cit..- Sul ritardo nell’applicazione della riforma Bassanini in ordine ai LEM ( livelli minimi di e- government) negli eell cfr. i risultati della ricerca presentata a Roma alla Sspal di cui ne dava notizie La Gazzetta eell del 17.12.2008 ed in generale sui vantaggi del progetto del federalismo fiscale Antonini,Il federalismo è servito , editoriale pubblicato in www.ilsussidiario.net del 16.01.2009 . Per l’intervento di Tremonti al Senato il 21.01.2009 sul Federalismo fiscale ed un giudizio sulla riforma Bassanini vedi www.governo.it Il 29 Marzo 2009 è stato approvato definitivamente il decreto legislativo sul federalismo fiscale con 154 voti fav.li, 87 astenuti e 6 contrari.-
- c) per converso a tali riforme di snellimento degli enti locali si deve far fronte con un’accorta revisione del Codice delle autonomie evitando gli errori del passato.
Infatti la riduzione dei controlli formalistici previsti dalla riforma Bassanini ( i cui intenti della predetta riforma erano : l’introduzione dello spojl system negli eell con la riforma dei segretari comunali ed il decentramento a costituzione invariata ) si sono rivelati di segno contrario: anzicchè devolvere agli enti locali funzioni dimesse dal centro alla periferia , come prevedeva anche il D. leg vo n. 112/1998 , per ironia della sorte , si sono realizzati al contrario cioè aumentando le competenze degli enti della periferia ( senza risorse aggiuntive) e con il contestuale mantenimento delle funzioni e burocrazia al centro (6)
Sembra ora che il DDL sulle procedure semplificate dei piccoli comuni sia in dirittura d’arrivo ( vedi notizie sulla Gazzetta eell del 03.04.2009) e ci auguriamo che l’intento di semplificare e tagliare enti inutili sia realmente perseguito per tagliare spese di parte corrente, nonché di riformare le funzioni dei segretari comunali ( come s’è accennato con le presenti note) nelle “segreterie unificate “vada in porto !--
- d) la spinta dell’innovazione nella P.a. comporterà sempre maggiori controlli di qualità sui servizi ai cittadini ed in tal senso il segretario potrà essere quindi sempre più un riferimento indispensabile , stante la sua capacità manageriale e competenza amministrativa generale (7)
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( 6) Per un’analisi degli errori del passato decentramento amministrativo , a costituzione invariata, cfr- lettera di Bassanini del 09.03.2009
(7) Sulla innovazione nella P.a. cfr. Saluto di Brunetta al convegno ”Euro.P.A.” di Rimini del marzo 2009 pubblicato sul sito: www.euro-pa.it e la recente legge delega n. 15 del 4 marzo 2009 finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni . Un’applicazione di tali indirizzi di innovazione tecnologica e della digitalizzazione della P.a. secondo il Piano e Government 2012 della Presidenza del Consiglio –Dipartimento Funzione Pubblica è la nuova rete on line “Linea amica “ sugli enti pubblici a servizio dei cittadini.
Antonio Pètrina
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maggio 2009
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