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| CCNL e news Aran 24/02/2009 [rinviato] |
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| Martedì 22 Giugno 2010 14:15 |
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ARAN 24/02/2009 trattative per CCNL [incontro rinviato dall'ARAN per impegni: Un simpatico ULTIMO DI CARNEVALE?] ===================
Aggiornamento24/02/2009
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Incontro Rinviato dall'ARAN per sopravvenuti impegni.
Sarà comunicata quanto prima la nuova data. dal sito aranagenzia.it
24 Febbraio 10.30 Avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 con le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e le OO.SS. CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DICCAP, CSA Regionie Autonomie locali. Scontato il commento che sia l'ultimo giorno di carnevale? La simpatia dell'ARAN ormai è leggendaria.
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Aggiornamento 19/02/2009
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ROMA ARAN. le OOSS sono convocate il 24/02/2009 per l'inizio delle trattative per il CCNL dei Segretari comunali e provinciali (il quadro normativo è scaduto da 3 anni). ==== Cari Segretari Comunali e Provinciali nei prossimi giorni sarà notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario o con raccomandata AG la seguente richiesta di avvio della trattativa. Contiene molto di più delle solite richieste di avvio di trattativa. Contiene un atto di significazione e diffida che fa presente che le risorse in Finanziaria erano disponibili e si rischia di perderle. Ovviamente in capo ai dirigenti ARAN inadempienti potrebbe configurarsi ipotesi di responsabilità, specie nel caso in cui venga prodotto un danno per l'intera categoria. Non tutte le sigle hanno la possibilità di essere così indipendenti da mettere in atto alcuni istituti sindacali tanto significativi. Di solito si limtano a fare una serie di comunicati con aggettivi sempre più indignati, ma di dubbia efficacia. Riteniamo con questo atto che, finalmente, le trattative saranno avviate in tempi brevi. pb =========
A N S A L DA CISL FPS Funzione Pubblica: Prot. n. 134/09/GDG – DV - DP
IMPORTANTE RISULTATO
Cari colleghi,
I Segretari Nazionali
Aggiornamento 16/06/2008
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FP CGIL CISL FP – LASEC UIL FPL – ANSAL UNSCP AL PRESIDENTE DELL’ARAN OGGETTO: APERTURA TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 – DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE
DELLA CATEGORIA. Già dalla scorsa metà di aprile la Funzione Pubblica ha inviato all’ARAN la direttiva per il rinnovo del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per biennio economico 2006-2007 e già più volte le organizzazioni sindacali hanno sollecitato, a Codesta Spettabile ARAN, l’apertura delle trattative per giungere alla definizione del nuovo contratto in tempi brevi, ma non si è ancora avuto riscontro alle richieste sindacali. In questa situazione di stallo, aumentano le preoccupazioni ed il disappunto della categoria che, nell’autunno scorso, è giunta lottando alla stipula, quale documento guida per il contatto 2006-2009, del protocollo d’intesa del 27 novembre 2007 il cui contenuto è stato poi trasfuso, e quindi confermato, nell’art. 5 del C.C.N.L. del 07.03.2008, relativo al biennio economico 2004-2005. Con la presente, nel richiedere ancora una volta la convocazione urgente per l’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. 2006-2009, le scriventi organizzazioni sindacali dichiarano lo stato di agitazione della categoria per l’eventuale ricorso ad azioni di lotta nel caso dovesse protrarsi questa situazione ingiustificatamente attendista. ROMA LI’ 13.06.2008 FP CGIL CISL FP – LASEC UIL FPL – ANSAL UNSCP
CRISPI ALIA FIORDALISO IUDICELLO ===================
Aggiornamento 29/05/2008 su Applicazione CCNL (Risultato).
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AL PRESIDENTE DELL’ARAN
E P. C. AL PRESIDENTE DELL’AGES
ALL’ANCI ALL’UPI OGGETTO: SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ARTICOLI 5 E 4 DEI CCNL DEL 07.03.2008. Con nota diffusa in data 26.05.2008 Codesta spettabile ARAN ha dato risposta ad un quesito sulle modalità applicative delle disposizioni in materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali contenute nell’art.5 del CCNL del 7.3.2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, e nell’art.4 del CCNL, di medesima data, per il biennio economico 2004-2005. I contenuti della nota di chiarimento non sono tutti condivisibili e le scriventi organizzazioni sindacali li respingono Sul piano del metodo e ne danno un giudizio selettivo su quello del merito. Sulle avvisaglie di un orientamento interpretativo unilaterale, e non condivisibile, di Codesta ARAN, le scriventi organizzazioni sindacali, con nota dello scorso 8 aprile, sollecitata in data 21 aprile, richiedevano un incontro urgente, rendendosi disponibili anche ad una procedura di interpretazione autentica, e chiedendo di non emettere interpretazioni unilaterali, ma l’ARAN non ne ha tenuto conto. Sul piano dei contenuti non si condivide in alcun modo il parere emesso nella parte in cui ritiene che il limite del 10% del monte salari, stabilito dall’art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, operi nei riguardi dell’applicazione degli articoli 5 e 4 dei C.C.N.L. del 07.03.2008. Il comma 2 dell’art.42 dispone: “Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”. La posizione non tiene nel debito conto che l’art. 42 tratta del finanziamento della retribuzione di risultato utilizzando somme variabili, appunto “risorse aggiuntive a proprio carico”, tratte dal bilancio dell’ente; gli art. 5 e 4 fanno invece riferimento a somme fisse e ricorrenti tratte dalle risorse contrattuali, quindi di natura completamente diversa. Tali somme non possono quindi essere incise dal disposto del comma 2 dell’art.42 del C.C.N.L. 16.05.2001. L’interpretazione offerta appare dunque incongrua e sosteniamo la legittimità delle eventuali liquidazioni già effettuate, e di quelle che verranno effettuate, in linea con le valutazioni sindacali; con la presente nota si richiede formalmente all’ARAN di revocare tale interpretazione unilaterale, che viola le normali relazioni sindacali, e di convocare urgentemente le parti anche al fine di aprire le trattative per il rinnovo contrattuale per il periodo 2006/2009. Perdurando l’atteggiamento di sufficienza dell’ARAN le scriventi OO. SS. si vedranno costrette a ricorrere a tutti gli strumenti, non escluso quello giudiziario, per ripristinare le corrette relazioni sindacali.” Roma lì 29.05.2008 FP CGIL CISL FP – LASEC UIL FPL – ANSAL UNSCP
CRISPI ALIA FIORDALISO IUDICELLO ===================
Aggiornamento 23/05/2008
per APPLICAZIONE CCNL
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Aggiornamento, 27/05/2008
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Comparto: Regioni ed autonomie locali Area:
===================Segretari comunali e provinciali Istituto: Segretari comunali e provinciali Data: 26/05/2008 Quesito: SGR.28 - Quali sono le modalità applicative delle disposizioni in materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali contenute nell’art.5 del CCNL del 7.3.2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, e nell’art.4 del CCNL, di medesima data, per il biennio economico 2004-2005? (aggiornato al 26 maggio 2008) Risposta: Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5 del CCNL dei segretari comunali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del 7.3.2008 e dell’art.4 del CCNL sottoscritto nella medesima data, per il successivo biennio economico 2004-2005, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni: art. 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 Tale clausola contrattuale si è limitata a disporre solo che le risorse destinate, presso ciascun ente ,al finanziamento della retribuzione di risultato dei segretari, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001. La chiara formulazione della disciplina contrattuale, che consente solo un incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non si presta in alcun modo ad essere interpretata nel senso anche di una modifica del limite massimo stabilito per tale specifica voce retributiva dall’art.42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, secondo il quale, infatti, essa non può essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento. Con riferimento agli specifici profili applicativi, si ritiene che la clausola in esame non presenta particolari problemi. Infatti, l’ente procederà alla determinazione dell’incremento delle risorse destinate al segretario per la retribuzione di risultato nell’anno 2003, calcolando, semplicemente, la percentuale dello 0,5% sul monte salari del segretario relativo all’anno 2001 (come risultante dai dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale). A tal fine, peraltro, si deve evidenziare anche che la disciplina contrattuale in esame, attraverso il chiaro ed espresso riferimento al monte salari 2001, non prevede e non legittima alcuna operazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali corrisposti con decorrenza dall’1.1.2002 e dall’1.1.2003 e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive. Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione, avrebbe dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL per la certificazione della Corte dei Conti. Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, relativamente all’anno 2003. L’unico aumento legittimo delle risorse destinate a tale voce retributiva, per il suddetto anno, infatti, è solo quello derivante dall’applicazione dell’art.5 del CCNL del 7.3.2008. L’importo derivante dall’applicazione della percentuale prevista dello 0,5% sul monte salari dell’anno 2001 (si tratta di una misura fissa) andrà ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato del segretario, nella misura autonomamente determinata dagli enti ai sensi dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001 e corrisposta nel rispetto delle altre regole ivi previste, relativamente all’anno 2003. Poiché, come anticipato, non è stato modificato il tetto massimo della retribuzione di risultato, pari al 10% del monte salari del segretario nell’anno di riferimento, se questi, nell’anno 2003, ha già percepito un importo della retribuzione di risultato pari a tale tetto massimo, le risorse derivanti dall’applicazione dello 0,5% non potranno comunque consentire l’erogazione allo stesso di alcun ulteriore incremento della suddetta retribuzione di risultato. L’ammontare delle risorse corrispondente all’incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell’ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale. art. 4 del CCNL per il biennio economico 2004-2005 In termini sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti, si procede anche per l’applicazione di questa ulteriore clausola contrattuale. Essa, infatti, prevede con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, un incremento delle risorse destinate presso ciascun ente al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario in una misura pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003. Per la determinazione di quest’ultimo, saranno considerati i dati già inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, relativamente al suddetto anno 2003. Conseguentemente, anche in questo caso, non essendosi modificata la base di calcolo, non si deve procedere ad alcuna rivalutazione del valore della retribuzione di risultato già erogata nel 2003 (entro il tetto del 10%, ai sensi dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001). Sulla base della disciplina contrattuale (“a valere per l’anno 2006”), l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato nella misura da questa disposta, sarà possibile solo a far data dall’anno 2006. L’ammontare delle risorse corrispondente all’incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell’ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale. Tale incremento si somma a quello, precedente, derivante dall’applicazione dell’art.5 del CCNL del 7.3.2008 relativo al quadriennio 2002-2005. Anche in questo caso, se il segretario ha già percepito nell’anno 2006, un importo della retribuzione di risultato pari al tetto massimo del 10%, le risorse aggiuntive previste dal rinnovo contrattuale non potranno consentire l’erogazione di alcun ulteriore incremento, dato che questo, inevitabilmente, si tradurrebbe nel superamento del suddetto limite . Il ricalcolo del monte salari sarà possibile solo relativamente all’anno 2008, a seguito dell’applicazione a regime delle previsioni dei CCNL del 7.3.2008, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario relativa a tale anno. In tale ricalcolo, si dovrà tenere conto della retribuzione di risultato relativa all’anno precedente, se corrisposta nel corso del 2008. Aggiornamento, 25/05/2008
Si segnala su GUIDA AGLI ENTI LOCALI n.21 del 24 maggio 2008 Sole24Ore pag. 92 un articolo di Arturo BIANCO " Segretari, un contratto che guarda lontano" Incipit del notissimo esperto è proprio un dato di fatto: aumenti retributivi in linea con quelli dei dirigenti e del personale nello stesso arco temporale a seguito del ritardo di ben 6 anni e 3 mesi accumulato. Possibilità di auemnto della retribuzione di risultato ma sempre nei limiti percetnuali del previgente contratto. Valorizzazione del ruolo. compartecipazione per gli enti non soggetti al patto di stabilità con il fondo di mobilità dell'AGES. Le amministrazioni avrebbero dovuto liquidare gli arretrati ed i miglioramenti. Tali termini devono essere rispettati anche per gli enti che hanno avuto un segretario per una parte di tempo dal 01/01/2002 in poi. GLI ONERI AVREBBERO BEN DOVUTO ESSERE PRUDENTEMENTE GIA' STANZIATI, poiché la percentuale di aumetno è esattamente la stessa concessa al personale degli enti locali ed ai dirigenti. Di rilievo inoltre la equiparazione contenuta nel prossimo CCNL 2006-2009. ===================
Aggiornamento, 04/04/2008
Sembra che notizie non ufficiali sulla direttiva
(MEF) a firma del Ministro pro-tempore, siano
positive e che sia da verificare se essa sia
in attesa di approdo alla sua finale destinazione.
(Chi avesse notizie può segnalarcelo, grazie).
pb
Aggiornamento, 10/04/2008
A seguito della notizia già data il 4 aprile 2008 (forse quasi anteprima?)
vi comunico l'aggiornamento con il seguente
COMUNICATO SINDACALE UNITARIO del 10 aprile 2008 (notiamo la data)
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COMUNICATO SINDACALE
Si ha notizia, che la Funzione Pubblica avrebbe licenziato e sarebbe in procinto di inviare all’ARAN, la direttiva per avviare la trattativa relativa al CCNL per il periodo 2006/2009 parte normativa e 2006/2007 parte economica.
Non si ha conoscenza del testo. Sembrerebbe tuttavia che i contenuti siano i medesimi di quelli presenti nel protocollo d’intesa, siglato nel mese di novembre 2007, e nella norma programmatica del contratto sottoscritto il 7 marzo scorso. La valorizzazione della figura professionale del segretario con il conseguente riallineamento del trattamento economico tabellare alla dirigenza degli enti è il grandissimo risultato, frutto del grande impegno profuso con i Ministeri della Funzione Pubblica, dell’Economia, degli AA. Regionali e AA.LL. , con ANCI e UPI. Si profila il grande traguardo delle iniziative e delle battaglie dei segretari. ROMA LI’ 10.04.2008 FP CGIL CISL FP – LASEC UIL FPL – ANSAL UNSCP CRISPI ALIA FIORDALISO IUDICELLO ======================= Ricordiamo che il contratt appena approvato è scaduto
appena nato già nel 2005. manca quindi:
2006 2007 2008 2009. E un contratto "giuridico" come si deve.
fonte sito web ARAN.
DA QUESTO LINK è POSSIBILE VEDERE IL CONTRATTO
7 Marzo 11.00 Sottoscrizione definitiva del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, con le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, USAE e le OO.SS. : CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DICCAP, CSA, U.N.S.C.P.
7 Marzo 11.15 Sottoscrizione definitiva del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2004-2005, con le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, USAE e le OO.SS. : CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DICCAP, CSA, U.N.S.C.P. |


