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Convenzione di segreteria PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:14

Il caro Amico e Collega Vittorio Carrara, Segretario generale e già CoA 1 (Primo concorso post-riforma DPR 465/97) mette a disposizione la seguente bozza di convenzione di segreteria tra Comuni (quale best practice aggiungo io), nella speranza di far cosa gradita.

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI _______ E _______

L’anno duemila____, addì __ del mese di ______, in ______ e nella residenza Municipale, tra:
1) Il Comune di ________ nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. _______, nato a ___________) il_____, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta (c.f________); 2) Il Comune di ________ nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. _______, nato a ___________) il_____, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta (c.f________);

PREMESSO

a) che l’art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l’art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l’art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di __________, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
Þ con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di in data ;
Þ con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di in data ; Þ entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per “Agenzia” si intende l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all’art.98 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465.

ART.2 – I Comuni di dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell’art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 del D.P.R. n.465/97, l’Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di , che assume il ruolo di Comune “Capo-convenzione”.

ART.3 – La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune “Capo-convenzione”;

ART.4 – La sede di servizio dell’Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.5 – Il Segretario Comunale nominato per l’espletamento dell’ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci. L’eventuale nomina a Direttore Generale ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potrà essere effettuata singolarmente da parte di ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, a cui farà carico la relativa indennità prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. del 16.05.2001.

ART.6 – La presente convenzione avrà la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla presa servizio del segretario titolare; potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui il C.d.A. dell’Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri Enti dell’atto suddetto, o in una data successiva indicata nell’atto di recesso. La convenzione continuerà a produrre la sua efficacia tra i restanti Comuni.
E’ altresì possibile lo scioglimento consensuale tra tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d’intesa tra loro e con l’accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest’ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica), può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Regionale dell’Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART.7 – Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.
La nomina sarà effettuata, all’inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, salvo che per la nomina iniziale che sarà effettuata in sede di attivazione della convenzione.

ART.8 – La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all’art.100, del d.lgs. n.267/2000 ed all’art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l’intesa che l’atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti gli altri Sindaci, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.9 – Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l’emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell’altro Comune.

ART.10 – Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo-Convenzione.
Il Sindaco del Comune di è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell’altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:
a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l’esercizio di attività.
ART.11 – Il Segretario assegnato all’Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a n. ( ) ore presso il Comune di e n. ( ) ore presso il Comune di . Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d’ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART.12 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni di ( %) e ( %).
I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune di Cividate al Piano. Il Comune capo convenzione provvederà inoltre alla gestione del servizio mensa. Il Comune capo-convenzione potrà chiedere, bimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell’anno in corso.
Il Comune di _____________ (non capoconvenzione) provvederà al rimborso delle quote a suo carico, entro trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.
Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.
ART.13 – Il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, da calcolarsi secondo le tariffe ACI, saranno equamente divisi tra i due comuni aderenti alla convenzione, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per prestazioni di lavoro straordinario nei casi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all’art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, il compenso per l’esercizio delle funzioni di direttore generale e la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art.41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.
I diritti di segreteria liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall’art.41 della legge 11.07.1980 n.312.

ART.14 – I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da quattro membri, nominati singolarmente dai Comuni convenzionati.
In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato dalla Sezione regionale Lombardia dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART.15 – Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.16 – Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell’art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alla competente sezione regionale Lombardia dell’Agenzia.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI
IL SINDACO DEL COMUNE DI