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Niente protesti per i vice segretari PDF Stampa E-mail
Martedì 22 Giugno 2010 14:12

Secondo l'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (AGES) il protesto levato da vice-segretari incorre in unaincompetenza assoluta e violazione di legge.

Roma,  Prot. n. 

Comune di

e, p.c. Al Responsabile della sezione

regionale

oggetto: quesito in materia di competenza alla levata di protesti cambiari.[link].

Si fa riferimento alla nota prot. n. dello, protocollata in ricezione al n. in data, con cui il responsabile della sezione regionale dell’Agenzia ha trasmesso il quesito di codesto Comune, in merito alla competenza del vice segretario alla levata dei protesti cambiari, in assenza del segretario comunale.

Al riguardo, si rende noto che la Legge n. 349 del 12 giugno 1973, afferma che “il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall’ufficiale giudiziario e dall’aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall’art. 68 del Regio Decreto n.1669 del 14 dicembre 1933 e dall’art. 60 del Regio decreto n.1736 del 21 dicembre 1933”, i quali prevedono che, nei comuni privi di notaio o ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal segretario comunale.

La competenza del segretario comunale è, quindi, ai sensi della succitata normativa, sussidiaria rispetto a quella del notaio e trova spazio in assenza, anche temporanea, di questo e dell’ufficiale giudiziario. In altri termini, i segretari comunali sarebbero titolari di un diritto soggettivo alla levata dei protesti solo in assenza delle altre figure previste dalla citata normativa.

La previsione della possibilità di elevare protesti cambiari, è comunque da ritenere riservata, al di fuori delle altre categorie previste in via prioritaria dalla legge, esclusivamente ai segretari comunali, e non anche ai vice segretari: questi ultimi, innanzitutto, non sono in possesso dei titoli e dei requisiti di cui è in possesso, al contrario, il segretario comunale, il quale accede alla carriera previo superamento delle apposite procedure concorsuali.

In particolare, in relazione alla prestazione d’opera consistente nell’elevazione dei protesti cambiari, la legislazione citata fa riferimento diretto al segretario comunale solo subordinatamente alla constatazione dell’impossibilità effettiva da parte dei soggetti abilitati, in via preliminare, allo svolgimento della relativa attività, senza accennare nulla al riguardo con riferimento alla figura del vice segretario. 

Il vice segretario comunale, non essendo in possesso di uno status giuridico equiparabile a quello del segretario comunale, non potrebbe rientrare, pertanto, fra le figure abilitate previste dalla legge allo svolgimento dell’attività in discussione. In altri termini, la levata dei protesti non rientra nelle attività proprie del segretario comunale, le sole che possono rientrare nell’attività vicaria del vicesegretario (vedi sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n.274 del 23.01.1983 che recita come segue: “….. il Servizio protesti, ancorché sia attribuito al segretario comunale, è estraneo ai suoi compiti istituzionali e si concreta in una attività che presenta caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo…..”.

In conclusione, la giurisprudenza ha affermato come l’attività di elevazione di protesti, laddove sia svolta da un soggetto privo di qualifica, deve essere considerata priva di effetti giuridici (Corte dei Conti Sezione II, sentenza n.118249 del 12.10.1983), ed affetta da un vizio radicale di nullità assoluta (Commissione Tributaria Centrale Sezione XVII, decisione n.6571 dello 01.10.1987).

Per la dottrina maggioritaria non solo l’attribuzione di pubbliche potestà in assenza di una espressa disposizione di legge sarebbe contraria alle più elementari regole giuridiche, in ossequio al generale principio di legalità ma, altresì, estendere per via analogica al vice segretario il servizio protesti, incontrerebbe il limite difficilmente superabile non solo della violazione di legge per i motivi sopra esposti ma anche, quelli non meno pregnanti del vizio di incompetenza atteso che, il vice segretario, non dispone della qualifica necessaria per assolvere tale prestazione d’opera.


Un cordiale saluto.

IL DIRETTORE GENERALE