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modifica alla normativa del 2006 OGGETTO: Richiesta vidimazione registro Sostanze psicotrope; mancato accoglimento per carenza assoluta di competenza; normativa di riferimento: legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 (modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina de-gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-bre 1990, n. 309); competenze alla vidimazione: responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato. Premesso che anche nella normativa precedente risultava quanto segue: Titolo VI DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA Articolo 60. Registro di entrata e uscita […] co.6. Il registro di cui al comma 3 e' vi-dimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribu-zione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Si fa presente che la materia è stata modificata con la conversione in legge del DE-CRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tos-sicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ri-abilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». 18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a tito-lo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o ag-giunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo de-legato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbri-cazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto ter-mine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.” … =========== commento: Le soddisfazioni professionali o la sensazione di potere non sono direttamente proporzionali al numero di firme apposte, ma, se mai, ad una approfondita e continua consulenza legale per i Comuni e gli Amministratori, in grado di prevenire contenzioso e problemi futuri. Peccato che questo lavoro continuo dei Segretari comunali e provinciali non sia di impatto visibile né quantificabile se non a "posteriori" quando invece giungono decreti ingiuntivi, cause ed altri guai. pb
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