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Proposta associazione vighenzi sulla riforma dei segretari comunali e provinciali
RIFLESSIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLO STATUS DEI SEGRETARI COMUNALI<br />(ART.30 ex ddl 1441 bis) ora atto senato 1082<br /><br />Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti<br /><br />OPPORTUNITA’: E’ sicuramente importante disegnare il ruolo del Segretario su misura dei piccoli enti, che sicuramente hanno peculiarità e problematiche specifiche che ben si differenziano da quelle dei Comuni più grandi.<br /><br /> CRITICITA’: E’ importante non correre il rischio di frazionare la carriera del Segretario in due diversi tronconi. L’esperienza che si acquisisce nei piccoli enti è una palestra importante per la professionalità dei Segretari e di questa se ne avvantaggiano anche i grandi Comuni.<br /><br />Istituzione di una sede di segreteria comunale unificata(tra Comuni con pop.complessiva di almeno 15.000 ab. o tra almeno quattro comuni)<br /><br />OPPORTUNITA’: La segreteria unificata è fondamentale per favorire la gestione associata dei servizi. Perché ciò possa realizzarsi è necessario: che il Segretario abbia la direzione ed il coordinamento della gestione, che i Comuni siano, se non limitrofi, quanto meno ragionevolmente vicini, Che ci sia un congruo periodo transitorio per far maturare le scelte politiche che devono sostenerle Che ci sia un correttivo ai parametri (15.000 ab /4 Comuni) tenendo conto di possibili variabili.<br />CRITICITA’: Se non si trattasse di una norma di indirizzo, si porrebbe in contrasto con l’autonomia degli enti, che si vedrebbero costretti ad avviare gestioni associate anche fittizie. Sganciata da un progetto di gestione associata riduce il Segretario ad un commesso viaggiatore che NON SERVE né alla struttura ne agli amministratori.<br /><br /> Riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata <br /><br />Rimediare alla estrema genericità della definizione del ruolo oggi contenuta nel TUEELL (art.97 lett.d) a fronte di una espressa attribuzione di ogni potere gestionale ai responsabili <br /><br />Ciò è funzionale ad un efficace inserimento del segretario nella struttura, che oggi è rimesso prevalentemente alla personalità dei singoli segretari<br /><br />Attribuire al Segretario in via ordinaria, e salvo deroghe rimesse all’autonomia organizzativa, una posizione di vertice amministrativo.<br /><br />Ciò sgombra il campo da richieste di trattamenti economici non contrattualizzati che oggi creano distorsioni soprattutto nei piccoli enti<br /><br />Precisare che solo in caso di sede unificata con gestione associata dei servizi il Segretario possa svolgere anche il ruolo di Direttore generale <br /><br />I Segretari sono chiamati ad operare nella direzione della gestione associata ed evitare convenzioni di segreteria funzionali solo al raggiugimento del parametro numerico<br /><br />Ampliamento delle responsabilita’ del segretario comunale in servizio presso la sede unificata <br /><br />OPPORTUNITA’: Attribuendo in modo chiaro al Segretario il ruolo di vertice dirigenziale e la funzione di assistenza giuridico amministrativa, ne consegue la necessità di collegare a questi importanti compiti le connesse responsabilità, ivi compresa quella sul mancato raggiungimento degli obiettivi.<br /><br />CRITICITA’: Innegabile la necessità di un rapporto fiduciario con l’Amministrazione, ma evidentemente il segretario non potrà trovarsi in una condizione di estrema precarietà per uno spoil system ampiamente discrezionale. <br /><br />Funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti al segretario comunale in servizio presso la sede unificata <br /><br />OPPORTUNITA’: Rafforzare la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, intesa come riferita alla legalità in tutti i suoi aspetti sostanziali e formali. Collegare la legalità anche alla valutazione economica posta alla base dei processi gestionali. Sicuramente il Segretario è in grado di coniugare legalità e economicità.<br /><br />CRITICITA’: Il “controllo di legittimità”su singoli atti suona un po’ anacronistico, meglio parlare di “conformità dell’azione amministrativa”. Il controllo di legittimità sui singoli atti, avulso peraltro dalla gestione, rischia di essere un inutile orpello e non è funzionale all’azione amministrativa<br /><br /><br />Altre opportunità da cogliere… <br /><br />Attribuire al Segretario funzioni di raccordo tecnico - operativo con tutti i livelli organizzativi della pubblica amministrazione per favorire l'erogazione dei servizi pubblici con un unico punto di accesso (locale o telematico) da parte del cittadino e delle Pubbliche Amministrazioni. (es. funzioni di coordinamento in materia elettorale, leva militare e statistica, con le competenze in materia dell’Ufficio Territoriale di Governo) <br />Rivedere i criteri di accesso alla posizione, che già economicamente è “assimilata” alla dirigenza, prevedendo un concorso pubblico riservato ai dipendenti di ruolo con almeno 5 anni di titolarità di PO . Ciò garantisce l’accesso al ruolo di persone qualificate e stabilità del rapporto di lavoro nei piccoli enti.<br />(Attribuire al Segretario funzioni rogatorie oltre che negli atti posti in essere nell’interesse dell’ente, anche in casi, previsti dalla legge, di atti posti in essere nell’interesse dei privati cittadini.) <br /><br />Considerazioni finali<br /><br />Il Segretario, posto al vertice della burocrazia locale, si configura come il funzionario pubblico (cioè al servizio della comunità locale) che è custode e garante della legittimità dell’attività amministrativa dell’ente e nel contempo assicura il perseguimento degli obiettivi predeterminati dall’Amministrazione con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. <br /> Svolge da sempre un delicato ruolo di cerniera tra politica e burocrazia, tra istituzioni e cittadini e tra i diversi livelli di governo che operano sul territorio.<br /> In ossequio all’autonomia organizzativa di ciascun ente potrà veder definite le sue funzioni con una “geometria variabile”, distinguendo tra:<br />Piccoli comuni: Il segretario svolgerà le funzioni di direttore generale nelle sedi di segreteria unificata quando siano avviate gestioni associate dei servizi, salvo che le esigenze degli enti non lo richiedano.<br />Enti di maggiori dimensioni: L’attribuzione delle funzioni di direttore generale è rimessa alle scelte organizzative del Comune tramite un contratto di natura privata. <br /><br />===============
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