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Lunedì 21 Giugno 2010 15:32

alcune proposte costruttive e federaliste
RIFLESSIONI SULLA POSSIBILE RIFORMA

aggiornamento 11/11/2008

proposte di riforma federalista in 4 punti nate da alcuni colleghi:

Punti fondamentali:

1. RECLUTAMENTO SEGRETARI. CONCORSI SU BASE REGIONALE SOLO DOVE VI E’ CAPIENZA DELL’ALBO ed OBBLIGO PERMANENZA PRIMI 3 ANNI SEZIONE REGIONALE APPARTENENZA.

effetto: "Regionalizzando" le sedi delle prove parteciperanno più Lombardi (o quelli della regione interessata alle prove) con evidente beneficio di maggiore probabilità che i segretari (finalmente) siano ESPRESSIONE DEL TERRITORIO.

2. CONVENZIONAMENTO RAGIONEVOLE: MAX 8 MILA ABITANTI MAX 3 COMUNI

effetto: si razionalizzano le spese ma non si deve varcare la soglia di efficienza ed efficacia a scapito degli enti locali premiando la sola "finta" economicità. Libere decisioni degli Enti Locali e dei loro Sindaci sulle convenzioni, norma di principio senza obbligo per gli enti locali - rischio di incorrere in conflitti con la Carta Costituzionale Titolo V ).

3. SEZIONI REGIONALI COMPLETAMENTE AUTONOME SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI SEDI DI SEGRETERIA COMPRESE CITTA’ E PROVINCE. Obbligo da parte delle Sezioni Regionali dell'Agenzia di provvedere direttamente alla nomina  se entro 120 giorni da quando la sede è vacante l'Ente non vi ha provveduto.

4. RISPARMIO PER I CITTADINI CON AMPLIAMENTO RESPONSABILITA’ E DOVERI (PERO' CON GARANZIE DI CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ora sotto scacco dello SPOIL SYSTEM e di mancate nomine) DEL SEGRETARIO COMUNALE.

paolo bertazzoli

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ulteriori proposte:

RIFLESSIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLO STATUS DEI SEGRETARI COMUNALI
(ART.30 ex ddl 1441 bis) ora atto senato 1082

Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

OPPORTUNITA’:   E’ sicuramente importante disegnare il ruolo del Segretario su misura dei piccoli enti, che sicuramente hanno peculiarità e problematiche specifiche che ben si differenziano da quelle dei Comuni più grandi.

CRITICITA’:  E’ importante non correre il rischio di frazionare la carriera del Segretario in due diversi tronconi.  L’esperienza che si acquisisce nei piccoli enti è una palestra importante per la professionalità dei Segretari e di questa se ne avvantaggiano anche i grandi Comuni.

Istituzione di una sede di segreteria comunale unificata(tra Comuni con pop.complessiva di almeno 15.000 ab. o tra almeno quattro comuni)

OPPORTUNITA’:  La segreteria unificata è fondamentale per favorire la gestione associata dei servizi.  Perché ciò possa realizzarsi è necessario:  che il Segretario abbia la direzione ed il coordinamento della gestione,  che i Comuni siano, se non limitrofi, quanto meno ragionevolmente vicini, Che ci sia un congruo periodo transitorio per far maturare le scelte politiche che devono sostenerle Che ci sia un correttivo ai parametri (15.000 ab /4 Comuni) tenendo conto di possibili variabili.
CRITICITA’:  Se non si trattasse di una norma di indirizzo, si porrebbe in contrasto con l’autonomia degli enti, che si vedrebbero costretti ad avviare gestioni associate anche fittizie. Sganciata da un progetto di gestione associata riduce il Segretario ad un commesso viaggiatore che NON SERVE né alla struttura ne agli amministratori.

Riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata

Rimediare alla estrema genericità della definizione del ruolo oggi contenuta nel TUEELL (art.97 lett.d) a fronte di una espressa attribuzione di ogni potere gestionale ai responsabili

Ciò è funzionale ad un efficace inserimento del segretario nella struttura, che oggi è rimesso prevalentemente alla personalità dei singoli segretari

Attribuire al Segretario in via ordinaria, e salvo deroghe rimesse all’autonomia organizzativa, una posizione di vertice amministrativo.

Ciò sgombra il campo da richieste di trattamenti economici non contrattualizzati che oggi creano distorsioni soprattutto nei piccoli enti

Precisare che solo in caso di sede unificata con gestione associata dei servizi il Segretario possa svolgere anche il ruolo di Direttore generale

I Segretari sono chiamati ad operare nella direzione della gestione associata ed evitare convenzioni di segreteria funzionali solo al raggiugimento del parametro numerico

Ampliamento delle responsabilita’ del segretario comunale in servizio presso la sede unificata

OPPORTUNITA’: Attribuendo in modo chiaro al Segretario il ruolo di vertice dirigenziale e la funzione di assistenza giuridico amministrativa, ne consegue la necessità di collegare a questi importanti compiti le connesse responsabilità, ivi compresa quella sul mancato raggiungimento degli obiettivi.

CRITICITA’: Innegabile la necessità di un rapporto fiduciario con l’Amministrazione, ma evidentemente il segretario non potrà trovarsi in una condizione di estrema precarietà per uno spoil system ampiamente discrezionale.

Funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti al segretario comunale in servizio presso la sede unificata

OPPORTUNITA’: Rafforzare la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, intesa come riferita alla legalità in tutti i suoi aspetti sostanziali e formali. Collegare la legalità anche alla valutazione economica posta alla base dei processi gestionali. Sicuramente il Segretario è in grado di coniugare legalità e economicità.

CRITICITA’: Il “controllo di legittimità”su singoli atti suona un po’ anacronistico, meglio parlare di “conformità dell’azione amministrativa”. Il controllo di legittimità sui singoli atti, avulso peraltro dalla gestione, rischia di essere un inutile orpello e non è funzionale all’azione amministrativa


Altre opportunità da cogliere…

Attribuire al Segretario funzioni di raccordo tecnico - operativo con tutti i livelli organizzativi della pubblica amministrazione per favorire l'erogazione dei servizi pubblici con un unico punto di accesso (locale o telematico) da parte del cittadino e delle Pubbliche Amministrazioni. (es. funzioni di coordinamento in materia elettorale, leva militare e statistica, con le competenze in materia dell’Ufficio Territoriale di Governo) 
Rivedere i criteri di accesso alla posizione, che già economicamente è “assimilata” alla dirigenza, prevedendo un concorso pubblico riservato ai dipendenti di ruolo con almeno 5 anni di titolarità di PO . Ciò garantisce l’accesso al ruolo di persone qualificate e stabilità del rapporto di lavoro nei piccoli enti.
(Attribuire al Segretario funzioni rogatorie oltre che negli atti posti in essere nell’interesse dell’ente, anche in casi, previsti dalla legge, di atti posti in essere nell’interesse dei privati cittadini.)

Considerazioni finali

Il Segretario, posto al vertice della burocrazia locale, si configura come il funzionario pubblico (cioè al servizio della comunità locale) che è custode e garante della legittimità dell’attività amministrativa dell’ente e nel contempo assicura il perseguimento degli obiettivi predeterminati dall’Amministrazione con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Svolge da sempre un delicato ruolo di cerniera tra politica e burocrazia, tra istituzioni e cittadini e tra i diversi livelli di governo che operano sul territorio.
In ossequio all’autonomia organizzativa di ciascun ente potrà veder definite le sue funzioni con una “geometria variabile”, distinguendo tra:
Piccoli comuni: Il segretario svolgerà le funzioni di direttore generale nelle sedi di segreteria unificata quando siano avviate gestioni associate dei servizi, salvo che le esigenze degli enti non lo richiedano.
Enti di maggiori dimensioni: L’attribuzione delle funzioni di direttore generale è rimessa alle scelte organizzative del Comune tramite un contratto di natura privata.

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UNA PROPOSTA DI RIFORMA PER I SEGRETARI COMUNALI

fonte: http://www.fenal.it/ Associazione sindacale CONFSAL FENAL DICAPP
Associazione Professionale Segretari Comunali e provinciali “G.B. Basili”
La figura del segretario comunale e provinciale, così com’è oggi conosciuta, rischia di non rispondere a pieno alle esigenze degli Enti Locali per quella gestione più efficace, efficiente ed economica dell’Ente che è necessario venga perseguita.
Alcuni sopperiscono all’esigenza con l’introduzione e la nomina di una figura alternativa “IL DIRETTORE GENERALE”, altri conferendo allo stesso segretario l’incarico di Direzione generale e complessiva dell’Ente.
Altri credono che la riunificazione delle due figure, di segretario e direttore generale, sia la soluzione dei problemi, non accorgendosi che, con molta probabilità, la conseguenza di ciò sarebbe una maggiore caratterizzazione locale e fiduciaria del segretario che, con il passare del tempo, sta dimostrando tutta la sua debolezza.
Da queste brevi considerazioni nasce questa proposta che inquadra il Segretario Comunale e Provinciale quale organo inter partes a cui vengono affidate funzioni di responsabilità e garanzia.
Coniugando le esigenze di autonomia locale con quelle di unitarietà, ambedue costituzionalmente protette, il rimedio più efficace, che taglia la testa al toro sembra essere l’affidare al Segretario comunale “funzioni statali di garanzia e controllo”, disciplinabili direttamente dalla legge dello stato, lasciando poi agli Enti la facoltà di sommare ad esse altre possibili (ma limitate) funzioni locali. In sostanza, si tratta di congegnare un’ipotesi di “unione reale di uffici”.
L’idea risponde anche alla necessità di riequilibrare i rapporti tra gli organi collegiali comunali che, a distanza di quasi tre lustri dalla legge n. 81/1993, soffrono a causa di lamentate minori competenze e poteri a vantaggio dell’organo monocratico.
L’idea si presta, inoltre, per garantire ai cittadini una maggiore trasparenza ed una maggior tutela dei diritti, funzioni alle quali i Segretari degli Enti Locali hanno, da sempre, associato il loro nome.
Da queste semplici considerazioni è nata questa proposta, che non ha alcuna pretesa di essere esaustiva e definitiva o di costituire la panacea per i segretari comunali e provinciali o per le istituzioni da loro servite.
Si tratta di un suggerimento appena abbozzato che sottoponiamo al giudizio ed al vaglio di coloro che, per il ruolo istituzionale che rivestono, dovranno decidere per il bene della collettività; un’idea che dovrà essere migliorata e perfezionata.
A questo scopo chiediamo la collaborazione di tutti, Politici, studiosi e cultori della materia, amministratori, affinchè, seduti intorno ad un tavolo, diano vita ad una riforma dello status dei Segretari, condivisa, nell’ambito di quella che sarà la più ampia riforma generale e federale delle Autonomie Locali.
E’ per questi motivi che contestualmente ed a gran voce si chiede lo stralcio del comma 6 dell’art. 30 del DDL n. 1441 bis, in discussione alla Camera.

Proposta di modifica dello status dei segretari comunali e provinciali.

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo …… e iscritto all'albo di cui all'articolo …....
I comuni possono istituire, mediante convenzione tra un massimo di quattro comuni contermini in un raggio massimo di trenta chilometri di distanza tra i rispettivi capoluoghi, sedi unificate di segreteria per il raggiungimento di una soglia minima di almeno 3.000 abitanti ed una soglia massima di 5.000 abitanti, al fine di consentire l’ottimale gestione associata di tutti i servizi comunali.
L’Atto di istituzione della segreteria unificata è approvato dall’Agenzia, che verifica e attesta il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
Le Unioni di comuni aventi una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche se partecipate da oltre quattro comuni, ma in numero non superiore a sei, costituiscono una “Segreteria Unificata” ed hanno un segretario titolare, che svolge le proprie funzioni sia negli Enti partecipanti, sia nell’Unione.
Al segretario della Segreteria Unificata spetta un compenso aggiuntivo determinato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% dello stipendio tabellare.
Le sedi di segreteria unificata possono essere costituite soltanto da comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Ai Segretari comunali perdenti posto a seguito della istituzione delle segreterie unificate è consentita, a domanda, una mobilità garantita e trasparente presso posti di qualifica dirigenziale vacanti nelle pubbliche amministrazioni che, a tal fine, provvedono a comunicare detti posti ad Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Dipartimento della FP gestisce la procedura di mobilità nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento.
E’ fatto divieto alle P.A. di procedere alla indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti di qualifica dirigenziale, prima del completo espletamento della procedura annuale di mobilità di cui al capoverso precedente.
E’ altresì consentito un prepensionamento, a domanda, ai Segretari comunali perdenti posto a seguito dell’ istituzione delle sedi di Segreteria comunale unificate, qualora gli stessi siano in possesso del requisito minimo contributivo, se donne di 25 anni, se uomini di 30 anni e dell’ulteriore requisito minimo di un ‘età anagrafica di almeno 50 anni per le donne e di 55 anni per gli uomini.

2. Il Segretario comunale e provinciale è organo ausiliario necessario degli organi di governo dell’ente, nei cui confronti egli svolge funzioni di assistenza giuridica. Partecipa con funzioni consultive e referenti alle riunioni del consiglio e della Giunta; cura la verbalizzazione, la pubblicazione e la documentazione dei relativi atti. Assiste il Presidente di tali collegi nella disciplina dei lavori delle sedute; rende pareri su ogni questione procedurale delle sedute stesse. Il collegio può disattendere tale parere solo con provvedimento motivato e suffragato dal voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati, (compreso il Sindaco/Presidente) arrotondato all’unità superiore.

3. Il segretario, quale organo di assistenza giuridico-amministrativa, concorre all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge nella prassi amministrativa locale; regola in via amministrativa i conflitti di competenza tra gli organi dell’ente presso cui è assegnato.

4. Il segretario inoltre:

a) Roga, salvo diversa e motivata disposizione, tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autentica scritture private e riceve atti unilaterali nell'interesse dell'ente, in modo da conferire certezza giuridica agli atti così formati. Qualora richiesto da cittadini residenti nel Comune, roga contratti di compravendita tra privati cittadini , autentica scritture private e riceve atti unilaterali. Per l’esercizio di tale funzione sono attribuiti al segretario i diritti di rogito nella misura prevista dalla legge;
b) Sovrintende, in nome per conto dello Stato, ai seguenti servizi gestiti dal Comune: servizio elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. In tali materie riceve e decide i ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dai dirigenti o responsabili degli uffici. La decisione del segretario deve intervenire entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, trascorsi i quali, il ricorso si intende respinto. Contro il provvedimento del segretario è ammesso ricorso al Prefetto;
c) Presiede l’Ufficio elettorale comunale;
d) Svolge la funzione di Revisore del Conto e collabora con la Corte dei conti per il controllo interno della gestione contabile;
e) Riceve le candidature alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e provinciale;
f) Esamina, avvalendosi dell’Ufficio elettorale comunale ed in contraddittorio con i rappresentanti di lista, le candidature presentate ai sensi della precedente lettera e) ed assume i provvedimenti previsti dalla legge in ordine alla possibile integrazione documentale, all’ammissione o ricusazione delle candidature;
g) Nomina gli scrutatori traendoli dall’apposito albo, secondo i criteri generali dettati con apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale;
h) Assume, di norma e salva contraria motivazione contenuta nel relativo decreto, la funzione di commissario in caso di scioglimento del consiglio dell’ente, esercitando le funzioni che gli sono conferite con il decreto di scioglimento medesimo. Per tutta la durata di tale incarico al segretario compete un’indennità aggiuntiva pari al ___% del trattamento economico mensile in godimento;
i) È nominato, di norma e salva contraria motivazione addotta dal Giudice competente, commissario per l’ottemperanza alle sentenze pronunciate contro il Comune o la provincia di assegnazione. Con il provvedimento di nomina il giudice, tenuto conto della complessità e della presumibile durata dell’incarico, dispone l’ammontare del compenso aggiuntivo spettante al Segretario;
j) Vigila perché siano rispettati i principi di partecipazione procedimentale e di accesso agli atti stabiliti dalla legge. Può impartire, al riguardo, direttive motivate agli uffici dell’Ente, raccomandazioni agli organi e, su richiesta degli interessati, può adottare provvedimenti diretti a garantire effettività all’esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione da parte dei terzi;
k) E’ il Difensore Civico del Comune;
l) Decide, in via gerarchica, in ordine ai ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti adottati dagli organi della gestione dell’ente, al fine precipuo di implementare forme deflattive del contenzioso giurisdizionale e di ridurre i conseguenti oneri a carico dell’ente locale. A tale proposito egli si pronuncia, sentite le parti, entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto. E’ fatta salva la facoltà delle parti di autorizzare per iscritto il segretario a prolungare tale termine sino al massimo di ulteriori 15 giorni. Il segretario, tenuto conto di quanto documentalmente provato dalle parti, può proporre utili forme di conciliazione o di accordo;
5. Al segretario possono essere conferite attribuzioni in materie di competenza locale, secondo quanto previsto dallo Statuto o dai regolamenti ed in quanto compatibili con lo status fissato nei commi precedenti. Resta escluso l’affidamento di funzioni direttamente gestionali di pertinenza dei dirigenti o responsabili dei servizi. Gli atti normativi locali possono conferire al Segretario: la funzione di coordinamento dei dirigenti o responsabili, la presidenza di commissioni di valutazione, di studio o tecniche. Per l’esercizio di tali funzioni di competenza locale è attribuita al segretario una maggiorazione dell’indennità di funzione che può variare dal 10% al 50%, secondo i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e precisamente determinati in sede locale. I relativi oneri restano a carico del bilancio locale;
6. Il segretario dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione. E’ nominato dall’Agenzia, nei tempi, nei modi e secondo le procedure di cui al successivo art. ___, previo esperimento di apposito procedimento selettivo ed adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale di individuazione, come previsto dal regolamento che disciplinerà lo status professionale, la carriera, la tenuta dell’Albo e L’Agenzia dei Segretari comunali e provinciali. Il segretario titolare della segreteria unificata dipende funzionalmente dal sindaco del comune con maggior numeri di abitanti, tra i comuni partecipanti. Egli esercita le sue funzioni nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti. I provvedimenti assunti dal segretario assumono il nome di decreti. Il Segretario ne cura la redazione, la numerazione progressiva, secondo un registro annuale, la documentazione e la pubblicazione;
7. Il trattamento economico del segretario è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale. Al finanziamento della spesa concorre lo Stato in misura pari al 50% dell’intero onere stipendiale, con apposito trasferimento in favore dell’ente cui il segretario è assegnato. La restante quota del 50% del trattamento economico rimane a carico del bilancio degli enti locali. Questi finanziano in misura non inferiore al 10% dell’intero trattamento base, i compensi accessori da erogarsi in sede di contrattazione decentrata. Il compenso di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma 4 non costituiscono base per la determinazione del limite massimo dei diritti di rogito spettanti al segretario né per la determinazione del compenso accessorio.

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Corollari:
A) La individuazione del segretario è effettuata con provvedimento motivato non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla elezione del consiglio Comunale, con il voto favorevole unanime di tutto il consiglio comunale, per le prime due votazioni che devono avvenire in successione nella stessa seduta. Qualora non si raggiunga tale quorum il Consiglio dovrà essere riconvocato in altra seduta entro 5 giorni e l’individuazione dovrà avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga il quorum stabilito il Segretario sarà individuato da un organo terzo;



ULTERIORE PROPOSTA FEDERALISTA SUL RIORDINO AUTONOMIE LOCALI

(relativamente ai segretari comunali e provinciali e delle autonomie locali)
Con l’approvazione della “carta delle Autonomie” sarà portata a termine la riforma dello Stato, in chiave federalista e sarà completato il processo di trasferimento dei poteri dal centro alla periferia.
“nell’attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) I concorsi per l'accesso in carriera dei segretari comunali, provinciali e delle autonomie locali sono improntati a principi federalisti: sono su base regionale e sono di esclusiva competenza delle singole sezioni regionali dell'AGES (Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e delle autonomie locali) che possono indire un concorso in caso di necessità della sezione regionale nel rispetto del rapporto sedi di segreteria / segretari iscritti alla sezione regionale.

B) Il Segretario comunale, provinciale e delle autonomie locali (comunità montane, unioni di comuni ed altre forme associative locali) è dirigente dello Stato presso il Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali) ed è al servizio delle Autonomie Locali; le sue fuinzioni dovranno sempre più essere caratterizzate dal servizio verso le comunità amministrate, da connotazioni di garanzia ed imparzialità e terzietà e garanzie per poterle svolgere correttamente e senza pressioni di sorta o pregiudizi per la carriera. Sono assorbiti i principi della Corte Costituzionale Sentenze nr. 103 e 104 del 2007: il Governo è delegato ad emanare un Decreto Legislativo che rispetti tali principi generali di nomina sottraendo le pericolosità del c.d. spoil system a tale figura professionale.

Il segretario comunale, provinciale e delle autonomie locali può svolgere la sua funzione anche presso le singole prefetture UTG con compiti di coordinamento e dirigenziali. Quando non esercità titolarità presso autonomie locali può a domanda essere distaccato presso le UTG Prefetture di ultima titolarità o residenza e nell'esercizio delle funzioni dirigenziali risponde direttamente al Prefetto con vincolo di subordinazione gerarchico-funzionale. Con l'atto di accettazione della nuova nomina cessa automaticamente l'utilizzo presso l'UTG Prefettura.

C) Occorre dare concretezza al principio generale che l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo non può essere svuotato da una nomina libera effettuata dai soggetti sottoposti a tale controllo di "conformità amministrativa", ma scegliendo i nominativi da un apposito albo, con deliberazione del Consiglio Comunale per una durata non inferiore ad anni sei.

D) A vantaggio dei cittadini il Segretario comunale ha potestà rogatoria ampliata e generale per tutti gli atti svolti nell'interesse pubblico. Inoltre, ha facoltà rogatoria anche nell'interesse dei singoli cittadini. puo' rogare tutti i contratti nell'interesse pubblico ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; può rogare tutti i contratti, in relazione alle sue competenze, anche nell'interesse dei privati cittadini con limite di importo pari 50 mila euro con il limite dei diritti di rogito percepibili pari al 50% del proprio trattamento economico complessivo;

E) è previsto l'obbligo iniziale di permanenza del Segretario comuinale della sezione regionale del primo incarico per almeno 3 anni.

F) in caso di sede di segreteria vacante per oltre 120 giorni il Consiglio di Amministrazione della Sezione interessata, previa deliberazione, può procedere direttamente alla nomina del titolare della sede di segreteria.

G) Prevedere un ampliamento delle funzioni del Segretario comunale e provinciale, affinché tale figura professionale assicuri, oltre che il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, il rispetto della legalità e dell’efficienza dell’attività dell’Ente, costituendo, inoltre, un punto di riferimento per il cittadino all’interno delle realtà locali”.

H) Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita' e svolge funzioni di direzione generale dell'ente L’attribuzione di ulteriori funzioni potrà essere esaminata nel corso del periodo di esercizio della delega da parte del Governo.

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di conformità amministrativa; esprime parere di regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze, nei casi in cui non vi siano i responsabili di servizio;
c) puo' rogare tutti i contratti nell'interesse pubblico ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; può rogare tutti i contratti, in relazione alle sue competenze, anche nell'interesse dei privati cittadini con limite di importo pari 50 mila euro con il limite dei diritti di rogito percepibili pari al 50% del proprio trattamento economico complessivo;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale ed ha poteri generali di rappresentanza in giudizio .
I) Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ed è inserito nel comparto della dirigenza dello Stato con salvaguardia delle peculiarità della figura e dell'ultimo trattamento stipendiale; il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie e' disciplinato dai contratti collettivi ed è inserito nel comparto ministeriale (Ministero degli Interni).

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per tutti i FATTIVI E COSTRUTTIVI CONTRIBUTI SI RINGRAZIANO, a vario titolo;
tutte le associazioni e confederazioni sindacali ed in particolare CGIL, CISL, UIL, Ansal UIL, UNSCP;
l'Associazione Professionale Segretari Comunali e provinciali “G.B. Basili” L'associazione sindacale CONFSAL FENAL DICAPP
l'Associazione Professionale Segretari Comunali e provinciali “G.B. VIGHENZI”
Il Collega in quiescenza Dott. Carlo SAFFIOTI per una vita spesa per la categoria ed anche per il bollettino dei segretari comunali e per le innumerevoli iniziative; ultima quella insieme con i colleghi che hanno contrinuito alla stesura delle proposte di questi giorni;
Il Collega in quiescenza Dott. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , già Segretario generale del Comune di Brescia;
La Collega Preg.ma Dott.ssa Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Segretario Generale del Comune ORZINUOVI BS;
La Collega Preg.ma Dott.ssa Melina BARILLA Segretario Generale del Comune di GARDONE VAL TROMPIA BS;
La Collega Preg.ma Dott.ssa Rosa RANDAZZO Segretario Generale del Comune di Roncadelle e Flero BS;
il Collega Dott. Ciro MENNELLA Segretario Generale in servizio dal 1979 ed ora segretario comunale della sede SOMMARIVA PERNO+CERESOLE D'ALBA (CN);
il Collega Dott. Maurizio MOSCARA Segretario comunale e dirigente della organizzazione sindacale UNSCP insieme con il Collega v. Presidente AGES Lombardia Dott. Alfredo RICCIARDI e Segretario regionale UNSCP;
il Collega Dott. Franco BARI, Segretario generale e direttore della Provincia di Bdergamo, nonché Segretario nazionale Ansal UIL;
Il Collega Dott. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Segretario generale, già V.Presidente CdA Ages Lombardia, Segretario-Direttore del Comune di Manerbio BS e responsabile regionale associazione Ansal- UIL

Con i migliori in bocca al lupo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Segretario comunale e Consigliere AGES Sez. Lombardia.

 

 

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE: LA PROPOSTA DELL’UNIONE PER LA RIFORMA DEL RUOLO DEL SEGRETARIO
La proposta dell’Unione: un ruolo unitario
di direzione complessiva degli enti

La proposta di riforma del ruolo del segretario nei piccoli comuni, avanzata nei mesi scorsi dal Governo, ha trovato la ferma opposizione da parte dell’Unione dei Segretari, non per una sterile difesa corporativa degli interessi dei segretari, che sarebbe fine a se stessa, ma perché si è da subito ritenuto che quel progetto di riforma non fosse idoneo a conseguire le finalità di una maggiore efficienza e razionalizzazione del sistema amministrativo dei piccoli comuni.
L’Unione evidenzia come tale “riforma”, obbligando un singolo segretario a svolgere la sua funzione in un numero troppo elevato di comuni, finisca per disegnare una sostanziale impossibilità di continuare a garantire ai piccoli comuni un ragionevole livello di buona amministrazione, venendo meno la capacità del segretario di fornire il proprio apporto qualificato ed essenziale a quell’attività in ciascuno di essi.
Ed anche la previsione di tornare ad affidare al segretario un parere di legittimità appare come una proposta sbagliata, perché reintroduce forme di controllo formali e formalistiche, che non appaiono più compatibili con lo sviluppo e la modernizzazione del sistema delle autonomie, e che non sarebbero concretamente in grado di perseguire il proprio fine. Agli enti non vanno offerti singoli pareri, va piuttosto assicurata una figura professionale il cui ruolo sia quello di garantire e promuovere complessivamente il buon andamento dell’amministrazione, e in questo ambito conseguentemente assicurare la regolarità amministrativa dell’attività, che ne è presupposto e componente integrante.
Per questi motivi – e non certo dunque perseguendo fini pretestuosi che non appartengono alla nostra organizzazione – continuiamo a chiedere lo stralcio del comma 6, dell’art. 9, del d.d.l. n. 1082, attualmente all’attenzione del Senato.
Partendo da questo presupposto, però, si ritiene innegabile che una riforma del ruolo e delle competenze dei segretari si avverta come necessaria, soprattutto con la finalità di completare ed integrare alcuni aspetti lacunosi ereditati dalla riforma Bassanini e comunque per rendere più razionale ed efficiente l’assetto organizzativo degli enti locali. Tale riforma, per essere efficace, deve essere complessiva, e deve collocarsi nell’ambito del disegno del nuovo ordinamento degli enti locali, costituendone una parte integrante e sostanziale.
Entrando nel merito del problema, l’Unione ritiene che il segretario comunale e provinciale debba configurarsi come il soggetto che presidia una funzione unitaria di direzione complessiva degli enti, garantendo la
distinzione ed il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, attraverso il coordinamento unitario del complesso delle attività poste in essere dall’ente al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa ed affermare, nel contempo, la regolarità e la trasparenza di essa. Riferimenti questi che sono tutti espressione del principio di buona amministrazione e di legalità, e che vanno sostenuti e promossi nell’attività espletata dalle autonomie locali, secondo quanto disposto da un fondamentale riferimento normativo e cioè dall’art. 1 della legge n. 241/1990.
E’ ovvio constatare, allora, come questa funzione debba essere identica ed unitaria in tutti i comuni, dai più piccoli a quelli di maggiore dimensione, perché medesimo è il fine ultimo che essa deve raggiungere che è quello di garantire il buon andamento delle attività che si pongono in essere per realizzare i programmi definiti dagli organi politici e la qualità ed efficienza in generale dell’attività amministrativa e dei servizi erogati dagli enti locali ai propri cittadini.
L’esercizio di questa funzione di direzione complessiva deve però necessariamente differenziarsi, nei modi e nei contenuti, adeguandosi alle esigenze concrete degli enti, che variano a seconda delle dimensioni e delle competenze che essi sono chiamati ad esercitare, in modo da poter rispondere adeguatamente a quei bisogni.
L’articolazione del ruolo e della funzione di direzione complessiva in relazione alla dimensione degli enti
Il ruolo dei segretari nei piccoli comuni, storicamente, è sempre stato quello di regista dell’azione amministrativa, di soggetto che concretamente cura e garantisce il corretto assolvimento delle funzioni proprie degli enti: in questa veste egli diviene punto di riferimento tanto degli organi politici quanto di quelli gestionali. Occorre confermare questa funzione, adeguandola alle necessità attuali e rispondendo efficacemente ai bisogni concreti degli enti. Per raggiungere questo obiettivo il ruolo e le competenze del segretario vanno allora impegnati lì dove ve ne è maggior bisogno, al centro e nel vivo dell’attività amministrativa e gestionale quotidiana, di cui vanno assicurate l’efficacia e correttezza.
Nei piccoli comuni la direzione complessiva assume quindi il proprio valore se si concretizza nell’assunzione diretta in capo al segretario di poteri e responsabilità complessivi sulla gestione, affinché possa effettivamente dirigere l’attività e garantire che sia connotata dai canoni e criteri di buon andamento, efficienza e regolarità.
La differenza non è quindi nella funzione, che è sempre di direzione complessiva, ma nell’attribuire a tale ruolo anche quelle competenze e quei poteri gestionali necessari per rispondere effettivamente alle esigenze di enti caratterizzati da una minore dimensione organizzativa: sarebbe dunque l’aspetto territoriale a giustificare l’individuazione di un contenuto peculiare nell’ambito delle funzioni normalmente espletate dal segretario.
Negli enti di maggiori dimensioni, ove il livello delle professionalità specifiche è notevolmente più elevato, la direzione complessiva trova invece il proprio contenuto qualificante nel raccordo fra organi politici e gestionali e dunque nel coordinamento unitario dell’azione amministrativa ai fini della sua efficienza e regolarità, assicurando che il complesso dell’attività posta in essere sia connotato dai criteri di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e
sia diretto, nella sua definitiva attuazione, alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma politico di governo.
Il segretario comunale e le unioni di comuni
Il presidio di questo ruolo di direzione complessiva può assumere aspetti di notevole interesse nelle unioni dei comuni, che si delineano sempre più, anche in prospettiva, come l’ambito ottimale per lo svolgimento di servizi e funzioni in un territorio unitariamente inteso, composto da una pluralità di piccoli comuni. Tale funzione determinerebbe il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi:
a)
Innanzitutto, una riorganizzazione dei servizi locali attraverso la definizione di ambiti territoriali ottimali, intendendo con tale espressione delle circoscrizioni territoriali individuate in base a comuni caratteristiche geo-morfologiche e accomunate dalle modeste dimensioni demografiche degli enti ricompresi: si costituirebbero dunque delle aggregazioni ottimali, per efficacia ed efficienza, volte alla individuazione dell’organizzazione ed offerta associata di servizi e di prestazioni, aventi ad oggetto i diritti civili e sociali dei cittadini. L’unione non comporterebbe ovviamente la fusione delle comunità locali, alle quali verrebbe garantito il mantenimento della propria identità, ma esclusivamente la creazione di questo nuovo assetto organizzativo, finalizzato all’ottimizzazione della funzionalità.
b)
In secondo luogo – e come conseguenza di quanto appena descritto - la realizzazione di significative economie di scala, con immediati vantaggi per il sistema enti locali e con positive ricadute sullo stato finanziario del sistema medesimo;
c)
Infine, si evidenzierebbe la sostanziale inutilità di ricorrere ad una fusione degli enti, proprio perché la istituzione del nuovo assetto organizzativo sarebbe finalizzato all’ottimizzazione della funzionalità ed al massimo contenimento della spesa: si garantirebbe in tal modo alle comunità locali il mantenimento della propria identità e si aprirebbe, nel contempo, una prospettiva importante per implementare uno strumento associativo, quale quello dell’unione, ancora sotto utilizzato nel nostro Paese, ma di fondamentale importanza strategica se si pensa che tutti i servizi potrebbero essere gestiti in forma associata.
Naturalmente se l’Unione si caratterizza per lo svolgimento di queste funzioni delegate dagli enti che la costituiscono, allora anche ad essa dovrà essere assicurata la funzione di direzione della struttura associata, egualmente mediante un segretario attinto dall’Albo, per garantire anche a questo diverso livello istituzionale il buon andamento dei servizi e delle funzioni che gli sono assegnate. La funzione di direzione del segretario dei singoli comuni, viceversa, continuerà ad essere necessaria per le competenze non delegate, ma potrà più ragionevolmente essere convenzionata secondo limiti e criteri coerenti ed adeguati alla distribuzione di competenze fra comuni ed Unione. Il tutto nell’ottica della razionalizzazione e funzionalità dei livelli di governo delle autonomie.
Il superamento della distinzione fra segretari e direttori
Una funzione unitaria ed importante quale è quella della direzione complessiva non può che essere svolta da soggetti che abbiano un elevato ed accertato livello di professionalità. Non vi è motivo per lasciare che proprio la funzione più delicata e centrale degli enti sia lasciata priva di una figura di riferimento, reclutata e formata secondo criteri che ne garantiscano la più elevata professionalità. Le esperienze sin qui avutesi di direzione complessiva affidata a soggetti che non appartengono all’albo dei segretari non hanno dimostrato l’utilità di tali scelte, né hanno condotto gli enti locali a poter disporre di una diversa classe dirigente di riferimento; esse si riassumono invece in esperienze sostanzialmente specifiche e proprie di singole realtà e al di là del giudizio che su di esse si può dare, ciò che più conta è che tali esperienze non fanno sistema, né seriamente può ritenersi che possano fare sistema in futuro.
L’Albo dei segretari è e resta, allora, l’unico punto di riferimento, imprescindibile, per lo svolgimento di questa funzione: e ciò non tanto perché esso contenga le uniche professionalità in grado di espletare una funzione di direzione complessiva, quanto perché l’iscrizione all’albo dopo un concorso ed un corso-concorso come quello previsto dalla procedura attuale assicura comunque la certificazione dei soggetti che vi sono iscritti, a garanzia delle amministrazioni che poi si avvarranno di queste professionalità.
Ma vi è di più. La valorizzazione del segretario comunale in questo ruolo di direzione complessiva si configura come un passaggio fondamentale per la maturazione definitiva del sistema amministrativo locale che per troppi anni ha vissuto sull’equivoco della distinzione fra legalità ed efficienza dell’attività. Questa distinzione è lo specchio di una contrapposizione fra la visione burocratica e la visione manageriale dell’attività degli enti, sulla quale si è molto spesa un’attività riformatrice dei modi di funzionamento dell’amministrazione. Oggi questa contrapposizione va superata, e non per fare passi indietro, ma semmai per compiere un definitivo passo in avanti, per completare un processo di maturazione della modernizzazione della pubblica amministrazione, che assuma quale presupposto che non vi può essere efficienza senza legalità né legalità senza efficienza. Si afferma così il principio di legalità sostanziale, ben diverso dall’antico e superato concetto di legittimità formale che esprimeva una forma di controllo esterno sugli atti degli organi politici; la legalità sostanziale, invece, è una forma di collaborazione fattiva diretta a promuovere le scelte politiche di governo e le opzioni operative della gestione, abbandonando dunque il controllo di legittimità che rappresenterebbe il ritorno al passato.
Immaginare che la funzione di direzione debba essere separata dal presidio della garanzia, separare quando non contrapporre questi aspetti di una attività che invece va necessariamente integrata, significa perpetuare sistemi che continuerebbero in sostanza a non garantire veramente né l’efficacia né la regolarità. Crediamo fortemente che invece legalità ed efficienza debbano finalmente integrarsi, e che si possa e si debba quindi puntare su un’unica figura, quella del segretario, per questo unico ruolo di direzione complessiva.
L’Albo dei Segretari
Se vi è condivisione su questo, non vi può essere una pregiudiziale contrarietà rispetto al fatto che le esperienze più positive, sin’ora maturate nell’ambito di percorsi professionali diversi da quelli del segretario comunale e provinciale, confluiscano nell’Albo, sopperendo tra l’altro alle sue carenze
numeriche, e purché vi sia un reale apporto di valori di professionalità ed esperienza acquisita. Ma questo nell’ottica appunto della conferma dell’Albo dei segretari quale unico punto di riferimento per l’altrettanto unico ruolo di direzione complessiva degli enti locali.
E nemmeno siamo contrari a discutere quali debbano essere a regime le procedure di reclutamento dei segretari comunali, secondo i reali fabbisogni dell’Albo. Certamente il sistema del corso concorso nazionale, che ha rappresentato un’esperienza positiva, deve rimanere il principale meccanismo di selezione di questa classe dirigente, alimentandola periodicamente con le migliori leve di giovani laureati. La figura del segretario comunale e provinciale è però sempre stata vista come un approdo prestigioso della propria carriera anche per chi già opera negli enti locali, anche a livelli dirigenziali. Non va allora esclusa una riflessione su altre forme di reclutamento che, attraverso altrettanto rigorosi percorsi di selezione gestiti dalla SSPAL, possano concorrere ad alimentare periodicamente l’albo, sempre secondo gli effettivi e reali fabbisogni, anche con le migliori professionalità del mondo degli enti locali.
Infine, pur rispettando il principio di rappresentanza, riteniamo che non si possa essere pregiudizialmente contrari anche ad una eventuale proposta di riorganizzazione dell’Ages nazionale e delle sue articolazioni regionali secondo i criteri della semplificazione e della economicità.
Il rigore nella carriera
In questo quadro, l’Unione riafferma la centralità della funzione della SSPAL, quale luogo e istituzione che garantisce la formazione e l’arricchimento professionale dei segretari. Non vi è però vera formazione e vero arricchimento se non vi sono percorsi di carriera equilibrati e corretti. I percorsi di progressione vanno rivisti, garantendo che l’approdo alle fasce professionali più elevate avvenga solo a seguito dell’acquisizione di un effettivo e reale bagaglio di esperienza lavorativa nei comuni piccoli e medi, nonché del superamento di corsi di specializzazione realmente e severamente selettivi. Solo attraverso un maggior rigore nella carriera si può garantire che la professionalità dei segretari sia effettivamente commisurata alla complessità degli enti di maggiori dimensioni.
Trieste, 24.10.2008

.................... 27 NOV. Convegno sul Personale c/o CCIAA Massa Carrara

Le principali novità
in materia
di personale
negli Eenti Locali.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Le principali 
novità in materia 
di personale 
negli EE.LL.


27 Novembre 2008

Ha contribuito all’iniziativa EuroIDEES

Si invita a confermare la propria
partecipazione alla
Segreteria Organizzativa
Tel. 0585/816522 — 523
Fax 0585/816529 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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invito

La S.V.  è invitata al Convegno Nazionale
organizzato  dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara
come da programma presso la Camera di Commercio di Massa Carrara

CONVEGNO NAZIONALE

“ Le principali novità in materia di personale negli EE.LL.”


Carrara, 27 novembre 2008 
Programma


Antonino Minicuci, Segretario Generale della Provincia di Massa-Carrara
Relazione introduttiva

Andrea Cardone, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università di Firenze
“La privatizzazione del rapporto di P.I. nell’ambito costituzionale”
Enea Barbagli, Responsabile Regionale CISL FPS
“La contrattazione collettiva e l’interpretazione dei contratti di lavoro”
Eugenio Mele Consigliere di Stato
“La dirigenza pubblica locale: analisi e prospettive”
Sauro Brecciaroli Segretario Nazionale UIL FPL
“La disciplina del rapporto di lavoro tra legge e contratto”
Luigi Badiali Presidente Euro*IDEES.
“Le competenze del personale nelle sfide dell’Europa”
Giuseppe Lucibello, Ispettore Generale capo per gli ordinamenti del personale e i costi del Lavoro pubblico - Ministero dell’Economia e delle Finanze
“Le principali novità e gli scenari futuri sul personale e sui collaboratori operanti negli EE.LL”

Interventi
Ore 13.30 Chiusura Lavori
I lavori verranno coordinati da Antonino Minicuci, Segretario Generale della Provincia di Massa-Carrara