Motore di ricerca
| Comunicazione motivi ostativi istanza |
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| Lunedì 21 Giugno 2010 15:30 |
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Articolo 10-bis L 241/90 ed il preavviso di adozione provvedimento negativo
Come autorevolmente il Prof. Avv. Gabriele Bottino (Ricercatore di Diritto Amministrativo) faceva presente in una recente lezione, ancora oggi nelle Pubbliche Amministrazioni, anche Locali, vi è una fortissima resistenza nella applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 15/2005 che modifica la più nota L. 241/90. Pertanto si "ri-avvia" la questione dell'avvio al procedimento in generale e dell'avviso contenente i motivi ostativi (preavviso di rigetto istanza). pb
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
inoltre si ripropone il testo integrato con le modifiche della L 15/2005
esempio.
COMUNE DI xxxxxxx Area Amministrativa Servizi Demografici email: xxxx Telefono: xxxxx Al Signor xxxxx
Preavviso di diniego e comunicazione motivi ostativi istanza di immigrazione (a seguito di richiesta di Residenza nel Comune di xxx prot. reg. pratiche immigrazione n.xxxxxxx del xx/xx/20xx)
Avvisa
Il/La richiedente che è Sua facoltà far pervenire a questa Amministrazione, per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di questa comunicazione, eventuali osservazioni.
Tali osservazioni possono essere corredate da documenti (es. bollette, luce, gas, acqua e telefono ed ogni elemento utile alla verifica della residenza) oltre a tutti gli eventuali elementi che possano contribuire alla adozione di un provvedimento amministrativo motivato con una effettiva verifica della “abituale dimora” e con espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determineranno la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
nota1: LEGGE 7 agosto 1990, n. 241; Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
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