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stop alle co.co.co. per attività "ordinarie" Il decreto legge 112 dispone alcune novità alla disciplina della Finanziaria 2008: Collaborazioni vietate per lo svolgimento di attività ordinarie
Il DL 112 dispone alcune modifiche in materia di conferimenti di incarichi esterni:
1. Deroga al requisito della specializzazione universitaria.
2. Divieto assoluto di utilizzare i co.co.co. per attività ordinarie.
Con l'art. 46 del decreto legge n. 112/2008 vengono disposte alcune significative novità in materia di conferimenti di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni. Viene ulteriormente modificato l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 (più volte modificato negli ultimi due anni) e dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge finanziaria 2008. Si prevede con questa ultima modifica (nuovo art. 7, c. 6, dlgs 165/2001) che per poter conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o co.co.co. ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, devono sussistere i seguenti presupposti di legittimità per lo svolgimento di attività cui le stesse non possono far fronte con il servizio in servizio:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Il requisito della comprovata specializzazione universitaria non è necessario per la stipulazione di contratti d'opera (prestazioni d'opera vedi art.2222 codice civile) relative ad attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (si pensi per esempio ai geometri o ai consulenti del lavoro) o da soggetti che svolgono la loro attività nel campo dell'arte, dello spettacolo o dell'artigianato, fermo restando, però, la necessità di verificare l'esperienza maturata nel settore di competenza. Il legislatore stronca definitivamente, per le attività di routine, l'utilizzo dei co.co.co., che, ricordiamo, la cui spesa rientra ora nel computo delle spese di personale: ogni contratto sottoscritto in divieto degli obblighi normativi è fonte di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha sottoscritto i contratti. Viene modificata anche parte della normativa introdotta con la legge finanziaria 2008; il nuovo art. 3, comma 55, prevede adesso che gli enti gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio (ex art. 42, comma 2, dlgs 267/2000). Ora, il novellato co.56 dell'art. 3 della legge 244/2007 prevede che all'interno del regolamento previsto dall'art. 89 tuel 267/2000 devono essere definiti limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che trovano applicazione nei confronti di tutte le tipologie di prestazioni. [vedi proposta di deliberazione] Viene confermato inoltre che la violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare, determinando responsabile erariale; mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione.
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proposta deliberazione Consiglio comunaleOggetto: Modifiche ed integrazioni al programma di contratti di collaborazione autonoma - anno 2008
Il Consiglio comunale/provinciale
Richiamati: - l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; - l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 113 del 25 giugno 2008, che prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - il successivo comma 56, così come modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 113 del 25 giugno 2008, che prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale; tenuto conto: - che con delibera consiliare n. XX del XX/XX/2008 è stato approvato il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008; - che con delibera dell'organo esecutivo n. XX del XX/XX/2008 sono stati fissati i limiti, i criteri, le modalità e il limite massimo di spesa annua per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, procedendo alla modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; dato atto:
- che l'art. 46, rubricato «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione», del decreto-legge n. 113 del 25 giugno 2008 ha modificato il quadro normativo in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni pubbliche; - che il novellato art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; considerato: - che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; - che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti; - che è necessario, pertanto, procedere ad una modifica/integrazione del programma originario, al fine di renderlo compatibile con il nuovo quadro normativo; dato atto:
- che i contratti di collaborazione autonoma, previsti nell'allegato prospetto, fanno riferimento alle attività istituzionali previste per legge o previsti documenti di programmazione approvati dall'ente (Piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica ecc.); - preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale/provinciale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2008/2010 allegata al bilancio di previsione annuale 2008 recante i programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2008;
dato atto:
- che la modifica al programma di incarichi comporta l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 dlgs 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri e modalità di affidamento di competenza dell'organo esecutivo;
visti:
- il vigente statuto comunale/provinciale; - il vigente regolamento di contabilità; - il dlgs 18 agosto 2000, n. 267; - il decreto-legge n. 112/2008; - il parere della Commissione bilancio e programmazione espresso nella seduta del XX/XX/2008; dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati; con votazione favorevoli n. XX, contrari n. XX;
delibera
1. di approvare le modifiche e le integrazioni al programma contratti di collaborazione autonoma per l'anno 2008, approvato con delibera consiliare n. XX del XX/XX/2008, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto, di conseguenza, che le modiche/integrazioni comportano l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 dlgs 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri e modalità di affidamento, di competenza dell'organo esecutivo; 3. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti dell'Ente; Successivamente,
Il Consiglio comunale
Con separata votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge Con voti:
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del dlgs 267/2000 per l'urgenza di dare immediata attuazione come previsto dal provvedimento legislativo già definito urgente ed emanato con la forma del Decreto Legge.
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