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| Diritti rogito e natura tributaria di Paolo Bertazzoli |
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| Lunedì 21 Giugno 2010 14:53 |
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rischio di danno erariale e scelta della forma di stipula La scelta di avvalersi del Pubblico Ufficiale Rogante (P.U.R.) in capo al Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.107 TUEL, brevi considerazioni.
Premesso che i diritti di "rogito" (che sono quelli dovuti per attività rogatoria) sono spesso erroneamente scambiati per quelli di "segreteria"(che sono ad esempio quelli relativi al rilascio di una carta di identità), si fa presente che, in ogni caso, entrambi hanno natura tributaria e non sono "negoziabili". Mentre i diritti di segreteria possono riguardare diritti per la emissione di carte di identità o diritti connessi a pratiche edilizie, (vedi tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, sostituita dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e modificata con l'art. 19-ter della legge 440/1987); quelli definiti diritti di "rogito", invece, sono strettamente connessi alla attività rogatoria che il Pubblico Ufficiale svolge a favore dell'Ente e in genere delle parti. Invece la facoltà di avvalersi del Pubblico Ufficiale Rogante è la nuova frontiera delle facoltà in capo ai responsabili di servizio. Normalmente nei regolamenti comunali si stabilisce poco circa le modalità di scelta della forma delle stipulazioni. Buona cosa è invece prevedere in capo al responsabile di area o di servizio (art.107 TUEL) quello di scegliere direttamente se avvalersi di un pubblico ufficiale rogante e quindi, indirettamente, tra diverse forme di stipula, consapevole ovviamente dei rischi che si corrono in caso di eventuale contenzioso. A tale facoltà di scelta va contrapposta una responsabilità anche di natura disciplinare e/o contabile nel caso in cui per scelta inopportuna e temeraria si sia proceduto alla sottoscrizione di contratti senza utilizzare la forma pubblica o un pubblico ufficiale rogante (anche esterno in caso di particolari complessità degli atti da rogare). La enorme capacità di prevenire eventuale contenzioso, anche di rielvanti entità, che non traspare minimamente, ma che è certamente presente in ogni atto sipulato in forma pubblica, non è un argomento ancora sufficientemente sensibile agli occhi di molti amministratori locali. I quali, però, ben si rendono conto, invece, ogni volta che giunge in Comune un decreto ingiuntivo o una citazione in giudizio che facilmente avrebbe potuto essere evitata con una buona valutazione dei rischi circa la scelta indiretta della forma di un contratto, o meglio della possibilità di avvalersi o meno del Pubblico ufficiale Rogante, poiché la concreta scelta tra le forme di stipula (atto pubblico / scrittura privata autenticata) è sottratta completamente alle parti ed è invece rimessa in capo esclusivamente al PUR, che deve però prediligere la forma dell'atto pubblico (così: codice deontologico notai). Diviene di fatto una scelta possibile entro i binari dei principi deontologici e delle normative che governano l'atto che deve essere stipulato, e, pertanto, dovrebbe essere meramente residuale la scelta che ricada sulla stipula di un atto per scrittura privata autenticata nei soli casi dove le parti non fossero compresenti, ma giungessero alla stipula in tempi diversi. Il Consiglio Nazionale del Notariato adotta, infatti, ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, come modificato dall'art. 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220, i principi di deontologia professionale dei notai. Dove al Capo III - Degli atti in generale, Sezione I, Della forma, cosi si dispone: 47. - L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto. Le scelte pertanto e le conseguenze positive e negative delle scelte è giusto che ricadano sui singoli reponsabili di servizio, sperando che in caso di contenzioso, almeno, si proceda alla verifica delle rispettive responsabilità. L'unica cosa che invece balza agli occhi è la somma dei diritti di rogito, che, spesso, viene comunicata alle parti, ma che comprende anche tasse, imposte di registro e di bollo, in proporzioni tali che su 700 euro complessivi solo 400 euro sono di "diritti di rogito" a cui peraltro in buona quota beneficia lo stesso Ente (Comune) e il sistema di sostentamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali in ROMA, e ciò su valori contrattuali ad esempio di oltre 55 mila euro. Per questi motivi è stato redatto il presente parere di regolarità tecnica,ex art. 49 TUEL, peraltro positivo, anche se articolato e condizionato al rispetto dei principi sopra esposti. Del presente breve contributo sono felice di poter finalmente ringraziare anche per la possibilità di approfondimento ed interessante confronto durante le eccellenti lezioni presso la SSPAL Lombardia, il Ch.mo Dott. Giuseppe GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano. PARERE FAVOREVOLE ARTICOLATO Premesso che, ai sensi della nuova capacità rogatoria del segretario comunale, notevolmente ampliata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 97 decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000, la stipula di cui alla bozza di deliberazione rientra nelle funzioni proprie del Segretario comunale, nell’interesse dell’Ente, parte contraente, la cui forma può essere quella pubblica amministrativa ( atto pubblico o scrittura privata autenticata), e che, per la stipula dell’atto di concessione in uso di immobile de quibus, sussiste il diritto del Comune all’esazione dei diritti di rogito. Si sottolinea che, la situazione giuridica è disciplinata con l’applicazione dei diritti di segreteria di cui all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465 dello 04.12.1997, il quale precisa che “sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lettera b) della legge n. 127/’97, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”. È noto che la tabella D, ad oggi, non è ancora stata modificata ed al n.4 consente la riscossione dei diritti di rogito, con l’applicazione esclusiva del calcolo proporzionale sul valore economico delle stipulazioni relative agli oggetti negoziali, solo se collegati all’attività rogatoria del segretario. Ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria si sottolinea che la eventuale esenzione di oneri tributari potrebbe configurare l’ipotesi di danno erariale per mancata riscossione dei diritti de quibus ancorché gli accordi negoziali siano volti a mantenere indenne una parte stipulante nelle spese di registrazione, stipula e accessorie. Infatti, tali diritti di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente Locale ma, per la quota stabilita dall’ articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all’ Agenzia e sono versati direttamente all’istituto di credito incaricato del servizio di cassa, cosi come previsto dall’art. 21 del D.P.R.465/1997. Tali diritti hanno natura tributaria e costituiscono, in sostanza, delle tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente, a fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente, e una loro esenzione o riduzione potrebbe essere disposta solo con una norma di legge in relazione al principio di legalità tassatività che non consente interpretazioni in via analogica. Pertanto, sui contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, dovranno comunque applicarsi i diritti di segreteria/rogito nella misura prevista dalla tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962 n. 604 e s. m. i. IL SEGRETARIO COMUNALE (Bertazzoli) =====
brevi considerazioni sulle forme degli atti:
1) ATTO PUBBLICO / ATTO PUBBLICO IN FORMA AMMINISTRATIVA responsabilità del Pubblico Ufficiale Rogante (P.U.R.) a) disciplinare b) civile 2) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 3> ATTO UNILATERALE ================ SCRITTURA PRIVATA ( quando si sottoscrive solo tra le parti senza nessuna forma di autentica) ================ brevi considerazioni sulle formalità:
Le ipotesi di nullità sono tassative, tra le altre: violazione della competenza territoriale (se si riceve un atto al di fuori dei confini dell'ente dove si presta servizio), assenza di testimoni (l'omessa rinuncia è stata abrogata da provvedimenti normativi di "semplificazione amministrativa" nel novembre 2005); mancanza di sottoscrizioni, mancanza della data di stipulazione, mancata LETTURA dell'atto alle parti, violazione delle modalità dell'intervento in atto di sordi o sordomuti (art. 56 e art.57 Legge Notarile)
Si ricorda che tutti gli atti rogati dai segretari comunali devono osservare la Legge Notarile in quanto applicabile. (così anche art.96 Reg.to n.827/1924) come pure sono da osservare le norme sulla attività di documentazione e sul documento (artt.47-60 Legge Notarile). Le norme specifiche di responsabilità "professionale" pur non estendendosi in capo ai segretari comunali e provinciali dal c.d. diritto "comune" sono però assoggettate al proprio stato di responsabilità (civile, penale, amministrativa, contabile e non ultima DISCIPLINARE -soggetto deputato ai procedimenti disciplinari AGES sezioni regionali o nazionale). Si ricorda inoltre che la L. 28-11-2005, n. 246, denominata “legge di semplificazione”, nel perseguire il fine del riassetto della normativa con l’art. 12 comma 1 lett. b) e c) modifica gli articoli 47 e 48 l. not. ponendo la presenza dei testimoni come eccezione alla regola. Ne segue che oggi l’atto può essere ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso), salve le ipotesi seguenti: - atti di donazione; - convenzioni matrimoniali e loro modificazioni; - dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni; - quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere; - quando il notaio o una parte richieda la presenza dei testimoni; - altri casi previsti dalla legge. La modifica più innovativa è data dalla piena equiparazione fra l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata cd. formale, di cui al comb. disp. degli artt. 2703 c.c., 72 l. not. 86 reg. not. e l. 226/43. ===
sulla questione diritti di rogito vedi anche sezione quesiti http://www.agenziasegretari.it
in tema di rappresentanza vedi anche:
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 3257 La rappresentanza degli enti locali nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 19 marzo 2002 http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/Studi_e_approfondimenti/3257.pdf punto di vista del notariato sulle facoltà rogatorie dei segretari comunali e provinciali:
Studio n. 1762/1997 Legge Bassanini e competenza di rogito dei segretari comunali
Versione Scaricabile: I presenti studi hanno il pregio di essere argomentati in modo eccellente anche se sono tesi a limitare fortemente le facoltà peraltro ampliate a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 97 decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000
CAPO II Segretari comunali e provinciali
Articolo 97 Ruolo e funzioni 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98. 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. =============
esempio di articolo sulla facoltà di scelta in capo al responsabile di servizio.
(Stipulazione e forma del contratto)
1. Il contratto è stipulato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. ___ del presente Regolamento. 2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Altresì, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata in tutti i casi in cui il Responsabile del Servizio ritiene di dare maggior rilevanza alla scelta della forma pubblica anche al fine di dare maggiore certezza e tutele ai contraenti. 3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte. Questa scelta operata autonomamente dal Responsabile del Servizio ha, in caso di contenzioso evitabile se si fosse utilizzata la forma pubblica, conseguenze sulla responsabilità ivi compresa la valutazione di instaurare adeguato procedimento disciplinare per il soggetto che ha operato la scelta. 4. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente. 5. I contratti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, affidati a seguito di trattativa privata, possono essere formalizzati, in relazione all'importo e alla natura del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. La proposta e l'accettazione devono contenere gli elementi essenziali del contratto e possono essere trasmesse a mezzo telefax ovvero per via telematica secondo la normativa vigente. 6. Alla rogazione o all'autenticazione dei contratti provvede il Segretario generale o - in caso di sua assenza, vacanza, impedimento - un Vice Segretario generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio. 7. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio. 8. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno. Art. ___ (Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale ) [estratto]
1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti alle aree, ai settori e ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori, aree o progetti, il dirigente competente viene individuato da idonei atti organizzativi. In caso di vacanza del posto, l'individuazione del dirigente competente spetta al segretario comunale, al direttore generale qualora nominato. 2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice di cui all'art. 13; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto. [...] [omissis]
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