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Diritti rogito e natura tributaria di Paolo Bertazzoli PDF Stampa E-mail
Lunedì 21 Giugno 2010 14:53

rischio di danno erariale e scelta della forma di stipula

La scelta di avvalersi del Pubblico Ufficiale Rogante (P.U.R.) in capo al Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.107 TUEL, brevi considerazioni.

Premesso che i diritti di "rogito" (che sono quelli dovuti per attività rogatoria) sono spesso erroneamente scambiati per quelli di "segreteria"(che sono ad esempio quelli relativi al rilascio di una carta di identità), si fa presente che, in ogni caso, entrambi hanno natura tributaria e non sono "negoziabili". Mentre i diritti di segreteria possono riguardare diritti per la emissione di carte di identità o diritti connessi a pratiche edilizie, (vedi tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, sostituita dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e modificata con l'art. 19-ter della legge 440/1987); quelli definiti diritti di "rogito", invece, sono strettamente connessi alla attività rogatoria che il Pubblico Ufficiale svolge a favore dell'Ente e in genere delle parti.

Invece la facoltà di avvalersi del Pubblico Ufficiale Rogante è la nuova frontiera delle facoltà in capo ai responsabili di servizio.

Normalmente nei regolamenti comunali si stabilisce poco circa le modalità di scelta della forma delle stipulazioni.

Buona cosa è invece prevedere in capo al responsabile di area o di servizio (art.107 TUEL) quello di scegliere direttamente se avvalersi di un pubblico ufficiale rogante e quindi, indirettamente, tra diverse forme di stipula, consapevole ovviamente dei rischi che si corrono in caso di eventuale contenzioso.

A tale facoltà di scelta va contrapposta una responsabilità anche di natura disciplinare e/o contabile nel caso in cui per scelta inopportuna e temeraria si sia proceduto alla sottoscrizione di contratti senza utilizzare la forma pubblica o un pubblico ufficiale rogante (anche esterno in caso di particolari complessità degli atti da rogare).

La enorme capacità di prevenire eventuale contenzioso, anche di rielvanti entità, che non traspare minimamente, ma che è certamente presente in ogni atto sipulato in forma pubblica, non è un argomento ancora sufficientemente sensibile agli occhi di molti amministratori locali. I quali, però, ben si rendono conto, invece, ogni volta che giunge in Comune un decreto ingiuntivo o una citazione in giudizio che facilmente avrebbe potuto essere evitata con una buona valutazione dei rischi circa la scelta indiretta della forma di un contratto, o meglio della possibilità di avvalersi o meno del Pubblico ufficiale Rogante, poiché la concreta scelta tra le forme di stipula (atto pubblico / scrittura privata autenticata) è sottratta completamente alle parti ed è invece rimessa in capo esclusivamente al PUR, che deve però prediligere la forma dell'atto pubblico (così: codice deontologico notai).

Diviene di fatto una scelta possibile entro i binari dei principi deontologici e delle normative che governano l'atto che deve essere stipulato, e, pertanto, dovrebbe essere meramente residuale la scelta che ricada sulla stipula di un atto per scrittura privata autenticata nei soli casi dove le parti non fossero compresenti, ma giungessero alla stipula in tempi diversi.

Il Consiglio Nazionale del Notariato adotta, infatti, ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, come modificato dall'art. 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220, i principi di deontologia professionale dei notai.

Dove al Capo III - Degli atti in generale, Sezione I, Della forma, cosi si dispone:

47. - L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

Le scelte pertanto e le conseguenze positive e negative delle scelte è giusto che ricadano sui singoli reponsabili di servizio, sperando che in caso di contenzioso, almeno, si proceda alla verifica delle rispettive responsabilità.

L'unica cosa che invece balza agli occhi è la somma dei diritti di rogito, che, spesso, viene comunicata alle parti, ma che comprende anche tasse, imposte di registro e di bollo, in proporzioni tali che su 700 euro complessivi solo 400 euro sono di "diritti di rogito" a cui peraltro in buona quota beneficia lo stesso Ente (Comune) e il sistema di sostentamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali in ROMA, e ciò su valori contrattuali ad esempio di oltre 55 mila euro.

Per questi motivi è stato redatto il presente parere di regolarità tecnica,ex art. 49 TUEL, peraltro positivo, anche se articolato e condizionato al rispetto dei principi sopra esposti.

Del presente breve contributo sono felice di poter finalmente ringraziare anche per la possibilità di approfondimento ed interessante confronto durante le eccellenti lezioni presso la SSPAL Lombardia, il Ch.mo Dott. Giuseppe GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano. PARERE FAVOREVOLE ARTICOLATO

Premesso che, ai sensi della nuova capacità rogatoria del segretario comunale, notevolmente ampliata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 97 decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000, la stipula di cui alla bozza di deliberazione rientra nelle funzioni proprie del Segretario comunale, nell’interesse dell’Ente, parte contraente, la cui forma può essere quella pubblica amministrativa ( atto pubblico o scrittura privata autenticata), e che, per la stipula dell’atto di concessione in uso di immobile de quibus, sussiste il diritto del Comune all’esazione dei diritti di rogito.

Si sottolinea che, la situazione giuridica è disciplinata con l’applicazione dei diritti di segreteria di cui all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465 dello 04.12.1997, il quale precisa che “sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lettera b) della legge n. 127/’97, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”.

È noto che la tabella D, ad oggi, non è ancora stata modificata ed al n.4 consente la riscossione dei diritti di rogito, con l’applicazione esclusiva del calcolo proporzionale sul valore economico delle stipulazioni relative agli oggetti negoziali, solo se collegati all’attività rogatoria del segretario.

Ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria si sottolinea che la eventuale esenzione di oneri tributari potrebbe configurare l’ipotesi di danno erariale per mancata riscossione dei diritti de quibus ancorché gli accordi negoziali siano volti a mantenere indenne una parte stipulante nelle spese di registrazione, stipula e accessorie.

Infatti, tali diritti di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente Locale ma, per la quota stabilita dall’ articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all’ Agenzia e sono versati direttamente all’istituto di credito incaricato del servizio di cassa, cosi come previsto dall’art. 21 del D.P.R.465/1997.

Tali diritti hanno natura tributaria e costituiscono, in sostanza, delle tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente, a fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente, e una loro esenzione o riduzione potrebbe essere disposta solo con una norma di legge in relazione al principio di legalità tassatività che non consente interpretazioni in via analogica.

Pertanto, sui contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, dovranno comunque applicarsi i diritti di segreteria/rogito nella misura prevista dalla tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962 n. 604 e s. m. i.

IL SEGRETARIO COMUNALE (Bertazzoli)

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brevi considerazioni sulle forme degli atti:

1) ATTO PUBBLICO / ATTO PUBBLICO IN FORMA AMMINISTRATIVA
responsabilità del Pubblico Ufficiale Rogante (P.U.R.) a) disciplinare b) civile
2) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
3> ATTO UNILATERALE
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SCRITTURA PRIVATA ( quando si sottoscrive solo tra le parti senza nessuna forma di autentica)
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brevi considerazioni sulle formalità:
Le ipotesi di nullità sono tassative, tra le altre: violazione della competenza territoriale (se si riceve un atto al di fuori dei confini dell'ente dove si presta servizio), assenza di testimoni (l'omessa rinuncia è stata abrogata da provvedimenti normativi di "semplificazione amministrativa" nel novembre 2005); mancanza di sottoscrizioni, mancanza della data di stipulazione, mancata LETTURA dell'atto alle parti, violazione delle modalità dell'intervento in atto di sordi o sordomuti (art. 56 e art.57 Legge Notarile)
Si ricorda che tutti gli atti rogati dai segretari comunali devono osservare la Legge Notarile in quanto applicabile. (così anche art.96 Reg.to n.827/1924) come pure sono da osservare le norme sulla attività di documentazione e sul documento (artt.47-60 Legge Notarile). Le norme specifiche di responsabilità "professionale" pur non estendendosi in capo ai segretari comunali e provinciali dal c.d. diritto "comune" sono però assoggettate al proprio stato di responsabilità (civile, penale, amministrativa, contabile e non ultima DISCIPLINARE -soggetto deputato ai procedimenti disciplinari AGES sezioni regionali o nazionale).
Si ricorda inoltre che la L. 28-11-2005, n. 246, denominata “legge di semplificazione”, nel perseguire il fine del riassetto della normativa con l’art. 12 comma 1 lett. b) e c) modifica gli articoli 47 e 48 l. not. ponendo la presenza dei testimoni come eccezione alla regola.
Ne segue che oggi l’atto può essere ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso), salve le ipotesi seguenti:
- atti di donazione;

- convenzioni matrimoniali e loro modificazioni;

- dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;

- quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;

- quando il notaio o una parte richieda la presenza dei testimoni;

- altri casi previsti dalla legge.

La modifica più innovativa è data dalla piena equiparazione fra l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata cd. formale, di cui al comb. disp. degli artt. 2703 c.c., 72 l. not. 86 reg. not. e l. 226/43.
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sulla questione diritti di rogito vedi anche sezione quesiti http://www.agenziasegretari.it
in tema di rappresentanza vedi anche:
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 3257
La rappresentanza degli enti locali nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 19 marzo 2002
http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/Studi_e_approfondimenti/3257.pdf
punto di vista del notariato sulle facoltà rogatorie dei  segretari comunali e provinciali:
Studio n. 1762/1997  Legge Bassanini e competenza di rogito dei segretari comunali

Versione Scaricabile:
I presenti studi hanno il pregio di essere argomentati in modo eccellente anche se sono tesi a limitare fortemente le facoltà peraltro ampliate  a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 97 decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000
CAPO II  Segretari comunali e provinciali
Articolo 97
Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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esempio di articolo sulla facoltà di scelta in capo al responsabile di servizio.
(Stipulazione e forma del contratto)

1. Il contratto è stipulato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. ___ del presente Regolamento.

2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Altresì, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata in tutti i casi in cui il Responsabile del Servizio ritiene di dare maggior rilevanza alla scelta della forma pubblica anche al fine di dare maggiore certezza e tutele ai contraenti.

3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte. Questa scelta operata autonomamente dal Responsabile del Servizio ha, in caso di contenzioso evitabile se si fosse utilizzata la forma pubblica, conseguenze sulla responsabilità ivi compresa la valutazione di instaurare adeguato procedimento disciplinare per il soggetto che ha operato la scelta.

4. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

5. I contratti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, affidati a seguito di trattativa privata, possono essere formalizzati, in relazione all'importo e alla natura del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. La proposta e l'accettazione devono contenere gli elementi essenziali del contratto e possono essere trasmesse a mezzo telefax ovvero per via telematica secondo la normativa vigente.

6. Alla rogazione o all'autenticazione dei contratti provvede il Segretario generale o - in caso di sua assenza, vacanza, impedimento - un Vice Segretario generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.

7. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.

8. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
Art. ___ (Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale ) [estratto]

1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti alle aree, ai settori e ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori, aree o progetti, il dirigente competente viene individuato da idonei atti organizzativi. In caso di vacanza del posto, l'individuazione del dirigente competente spetta al segretario comunale, al direttore generale qualora nominato.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice di cui all'art. 13; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto. [...]
[omissis]
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Allegato " Documenti da chiedere per contratti di appalto (purchè previsti nel bando o lettera invito) in relazione all’art.38 del Codice contratti"
1) cciaa
2) casellario fallimentare "INTEGRALE" equivalente a quello chiesto d'ufficio ex art. 39 DPR 14/11/2002 n.313
3) carichi per pendenti
4) casellario penale
5) osservatorio llpp (con attenzione alle note riservate -cd annotazioni-)
6) anagrafe tributaria
7) durc
8) ispettorato lavoro

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.


aggiornamento 23/07/2008

estratto:

Parere n. 3/2008
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio SCUDIERI Presidente f.f.
dott. Giuliano GALLANTI Consigliere
dott.ssa Luisa D’EVOLI Primo Referendario (relatore)
dott. Pietro MALTESE Primo Referendario
dott. Silvio RONCI Primo Referendario
nell’adunanza del 30 aprile 2008 ha assunto la seguente deliberazione.

La norma individua il presupposto per l’esigibilità dei diritti di 3 segreteria di cui all’art. 40 della legge n. 604 del 1962 che rinvia alla tabella D della medesima legge.

L’esigibilità è strettamente connessa all’intervento del segretario comunale in veste di ufficiale rogante o per le attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti. Diversa è invece la fattispecie individuata dall’art. 107, comma 3, del t.u.e.l. relativa alle ipotesi dei contratti ed atti che rientrano nella competenza dei dirigenti. Su questi atti, per i quali non è prevista da parte del segretario l’autenticazione nell’interesse del Comune, non è infatti da ritenersi legittima l’esigibilità dei diritti di segreteria, costituendo tali atti espressione dell’autonomia riconosciuta ai dirigenti nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

Né rileva, per una diversa lettura della disciplina, la natura tributaria dei diritti di segreteria, giacché l’esigibilità rinvia, nella fattispecie, al presupposto del tributo (intervento del Segretario comunale in veste di ufficiale rogante o per le attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti nell’interesse dell’Ente) e non già alla natura dell’entrata.

In questo senso, la Sezione ritiene pertanto di confermarsi anche all’indirizzo già espresso dalla Corte nei due precedenti pareri richiamati nella stessa richiesta del quesito (parere n. 42 del 2 ottobre 2007 della Sezione di controllo per l’Emilia Romagna e parere n. 9 del 20 febbraio 2008 della Sezione di controllo per la Lombardia), che hanno ambedue escluso la legittimità dell’esazione dei diritti di segreteria sui contratti stipulati dai dirigenti senza la partecipazione del Segretario comunale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Albenga. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova, nell’adunanza del 30 aprile 2008.
Il Magistrato Estensore Il Presidente
(Luisa D’Evoli) (Antonio Scudieri)