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| Gare e mancati controlli: DURC, SOA casellario integrale e annotazioni |
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| Lunedì 21 Giugno 2010 14:50 |
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Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Dal 1° febbraio 2008 entrano in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008. (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008). Le stesse si applicano a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, relativi sia ai settori ordinari, sia ai settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. Le disposizioni si applicano alle procedure di scelta del contraente per le quali la data di pubblicazione del bando, ovvero quella della lettera di invito, è successiva al 31/01/2008. L'aggiornamento delle istruzioni operative sarà disponibile a breve sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sopra indicato (link: http://www.autoritalavoripubblici.it/ ) Nelle gare sono pochissimi i comuni che hanno iniziato un lavoro di controllo puntuale e di verifica specifica circa le (auto-)dichiarazioni che le imprese rendono -consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci- ai sensi del Dpr 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006. I consigli pratici sono semplici e sono i seguenti. 1. controllo a tappeto sia per i legali rappresentanti sia per i direttori tecnici, anche se cessati nel triennio antecedente la gara) dei seguenti documenti: CASELLARIO PENALE "INTEGRALE" ai sensi dell'art.39 DPR 313/2002 (integrale, con esenzione del bollo, richiesto d'ufficio per PA) da chiedere al Sistema informativo del Casellario presso il Tribunale competente per territorio. 2. prendere cognizione della determinazione Aut. Vigilanza LLPP 1/2005 e della determinazione n. 16/2001 http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=2520 3. Verifica puntuale della certificazione SOA e della sezione "annotazioni", previo rilascio di password per la sezione richiamata, ovvero di estensione dei permessi per quelle già eventualmetne in possesso, (anche in relazione alle tipologie di lavori e categorie) dal sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture soprattutto come si evidenziava, per la parte, quella più significativa ed importante c.d. delle "annotazioni", poiché anche se revocate tutte le SOA rimangono pubblicate permanentemente sul sito (per ragioni di documentazione cronologica); occorre quindi una puntuale verifica aggiornata delle codizioni effettive in cui si trova l'impresa partecipante.
4. procedere in caso di riscontro di dichiarazioni mendaci informazione all'Autorità Giudiziaria, e, in caso di annotazioni che evidenziano anomalie o problemi rispetto a quanto in atti, comunicare, in ogni caso, all'Autorità o eseguire direttamente una annotazione (termine 10 giorni) a cui l'Autorità risponderà nel termine di ulteriori dieci giorni.
5. Verificare nel caso in cui le imprese avessero motivi ostativi alla certificazione (anche nella data in cui vi fu rilascio da enti certificatori SOA) segnalando i fatti direttamente al ministero delle infrastrutture ed al servizio ispettivo dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
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seguirà documento di ausilio per le commissioni di gara.
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Il controllo, ed è bene che lo sia specie in questa fase iniziale, può essere esteso a tutte le ditte partecipanti; si ricorda che il sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture permette di inserire tutti i codici fiscali delle ditte e di avere una stampa delle annotazioni di tutte le ditte partecipanti in pochissimi secondi.
Gli effetti positivi dei controlli si dovrebbero verificare nel giro di pochi mesi specie se il sistema è verificato per tutte le procedure di evidenza pubblica da tutte le stazioni appaltanti.
La conseguenza principale dovrebbe essere quella di favorire la vera concorrenza tra le imprese, depurando il mercato da coloro che hanno reso false dichiarazioni, o che hanno modificato la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti per la PA al fine di ottenere nuovi lavori e nuovi appalti, senza dover seguire i passi di gradualità della realizzazione delle commesse.
Particolarmente delicato risulta anche la cessione di ramo d'azienda e relative certificazioni; tali situazioni sono potenzialmente pericolose nei casi in cui si dovessero verificare duplicazioni o clonazioni di categorie di lavori già cedute ad altri.
Sarebbe opportuno che nei bandi di gara ci fosse la previsione contenuta anche nella determinazione n. 16/2001 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di forniture e lavori pubblici. Tale previsione ha il seguente tenore:
"La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili deve contenere una attestazione circa la assenza di sentenze di condanne con il beneficio della non menzione, ovvero di irrogazione di pene "patteggiate" (applicazione della pena su richiesta delle parti cpp 444) ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze, ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto."
I soggetti che si trovano con il casellario integrale con diciture diverse da "NULLA", quando possibile, è ben che ottengano la riabilitazione (tramite il proprio legale di fiducia) anche al fine di rimuovere ostacoli alla partecipazione alle gare.
E' fortemente auspicabile quindi che tutti i Segretari comunali e provinciali anche nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 97 TUEL e 107 TUEL, dove addirittura non fossero i nominati Responsabili di Servizio, o presiedessero commissioni di gara, vigilino attentamente sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, del DpR 445/2000. Tali operazioni di controllo saranno tanto più efficaci quanto elevato sarà il grado di collaborazione tra gli stessi Segretari comunali ed i Responsabili di Area o di Servizio o di Procedimento.
Inoltre, occorre prestare attenzione al proliferare di certificazioni DURC false (vediGuida agli enti locali de il Sole24Ore n.18 del 3 maggio 2008, pag.6). Nella lotta contro il lavoro sommerso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dal 1 luglio 2008 sarà emesso con logo anticontraffazione (ologramma) e su carta filigranata della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili. A breve campagna di sensibilizzazione nei Comuni e presso i responsabili dei servizi tecnici dei lavori pubblici. Ottima iniziativa richiedere il DURC prima dell'inizio lavori soggetti a permesso di costruire o a Denuncia Inizio Attività (DIA). paolo bertazzoli segretario comunale
consigliere Ages Sez. Lombardia
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Documenti da chiedere per contratti di appalto (purchè previsti nel bando o lettera invito) in relazione all’art.38 del Codice contratti
1)cciaa (certificazione) e verifica dei poteri di firma delle parti comparenti; 2)casellario fallimentare 3)carichi per pendenti (Cancelleria/Procura della Repubblica) 4)casellario penale integrale (non quello che sarebbe rilasciato "a richiesta delle parti") 5)osservatorioLLPP (verifica SOA, verifica sospensioni SOA e verifica annotazioni riservate) 6)anagrafe tributaria 7)durc 8)ispettorato lavoro a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. |


