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| Mercoledì 15 Febbraio 2012 06:52 |
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art. 1 del D.L. 5/2012; Ritardi nella chiusura del procedimento. Avocazione automatica (nei piccoli e medi comuni al segretario)e obbligo di chiusura procedimento in metá tempo rispetto a quello inizialmente stabilito.
Gli apicali inadempienti vengono sostituiti da altri funzionari ai vertici delle amministrazioni (nei piccoli e medi comuni leggi i segretari comunali).
I funzionari sostituiti vanno incontro a una sanzione amministrativa o amministrativo-contabile.
Inoltre, attraverso il meccanismo di valutazione delle performance viene regolata la loro
retribuzione di risultato. Le penalità si inaspriscono ulteriormente se il ritardo o l’inadempienza
dell’amministrazione produce un ricorso amministrativo. L’ufficio ritardatario deve rilasciare i documenti con l’indicazione
dei tempi previsti dalla legge e quelli più lunghi necessari in concreto dall’amministrazione.
Art. 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e
poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "8. La
tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo
amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei
conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile
del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua,
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di
più elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di
giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
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