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| LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE NR. 1/2012 NELL’ATTIVITA’ COMUNALE |
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| Venerdì 27 Gennaio 2012 09:02 |
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LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE NR. 1/2012 NELL’ATTIVITA’ COMUNALE
enti strumentali - le aziende speciali e le istituzioni sono sottoposte alla disciplina del codice dei contratti pubblici,ed i loro atti fondamentali devono essere approvati dal consiglio comunale(art.25) - dal 2013 sono sottoposte al patto di stabilità anche le aziende speciali e le istituzioni (art.25) Contrattualistica - i compensi per gli incarichi di liberi professionisti sono liberamente negoziabili (art.9); Contabilità - dal 2013 l’affidamento di servizi pubblici mediante gara costituisce indice di virtuosità ai fini del patto di stabilità ( art.25); - è ripristinata fino al 2014 la tesoreria unica per tutte le entrate comunali ad eccezione delle somme provenienti da indebitamenti non assistiti da contribuzione pubblica (art.35,8°co) - è possibile ridurre per un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione dei lavori e fino allo 0,38%, l’aliquota Imu sulle abitazioni non occupate realizzate da imprese di costruzioni e destinate alla vendita(art.56) Servizi Pubblici Locali - la normativa locale è soggetta a monitoraggio della Presidenza del consiglio ai fini del rispetto dei principi di tutela della concorrenza(art.4 ); - devono essere individuati e specificati nella carta del servizio, i diritti anche risarcitori che gli utenti possono far valere nei confronti di un gestore di servizio pubblico(art.8 ); - entro il 30-6-2012 le regioni devono stabilire gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici locali(art.25); - per la verifica circa il mantenimento della gestione di un’attività economica occorre preliminarmente individuare gli obblighi di servizio pubblico. La delibera di verifica dei Comuni sopra i diecimila abitanti è soggetta a preventivo parere obbligatorio dell’autorità di tutela della concorrenza che si deve sopprimere entro sessanta giorni. La verifica sul mantenimento delle attività economiche deve essere svolta entro il 23 gennaio 2013 e comunque prima dell’affidamento di un servizio pubblico(art.23); - tra i parametri di valutazione dell’offerta tecnica ai fini della scelta del gestore di un servizio pubblico dev’essere incluso anche il parametro relativo alle economie di gestione che l’affidatario conseguirà nel corso di durata del contratto e che dovranno essere destinata alla riduzione delle tariffe od all’efficentamento del personale(art.23); -l a gestione in house di un servizio pubblico locale a rilevanza economica è consentita se il valore del servizio non supera l’importo annuo di € 200000,00(art.23); - gli affidamenti non conformi alla nuova disciplina dei servizi pubblici cessano improrogabilmente al 31-12-2013 ad eccezione di quelli affidati a società miste che scadono il 31-3-2013. Fino all’individuazione del nuovo gestore od alla liberalizzazione del mercato in caso di cessazione del monopolio,continuano a svolgere il servizio in regime di prorogatio legale i vecchi gestori(art.23) - è prorogato al 31-3-2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale d’individuazione dei parametri e delle modalità per l’assunzione della delibera di verifica della necessità di mantenimento della gestione delle attività economiche in capo al Comune(art.23) Lavori pubblici - il promotore finanziario concessionario può finanziare l’opera con l’emissione di obbligazioni destinate agli investitori istituzionali(art.41); - le opere pubbliche possono essere realizzate con il contratto di disponibilità che consiste nell’individuare,secondo le ordinarie procedure di evidenza pubbliche,un soggetto che a sua cura e spese realizzi l’opera e la metta a disposizione dell’amministrazione appaltante che corrisponderà un canone per la disponibilità ed eventualmente un prezzo per il trasferimento finale della proprietà(art.44); - l’importo da destinare alla realizzazione di opere d’arte nei progetti di costruzione di nuove opere pubbliche non è più obbligatorio per le opere di valore fino a un milione di euro. Per le opere di valore superiore al predetto importo è stabilito nel seguente modo: a) 2% per opere tra uno e meno cinque milioni di euro; b) 1% per opere tra cinque e meno venti milioni di euro; c) 0,5% per opere pari o sopra venti milioni di euro (art.47); - nella progettazione di lavori pubblici può essere omesso il progetto preliminare o quello definitivo purchè il livello di progettazione scelto contenga anche gli elementi di quello omesso. E’ possibile presentare per le autorizzazioni prescritte il progetto esecutivo anziché quello definitivo. La procedura espropriativa può essere avviata con l’approvazione del progetto esecutivo (art.52); - è possibile emettere prestiti obbligazioni per finanziarie opere pubbliche,garantiti dal patrimonio immobiliare disponibile (art.54).
Brescia,26-1-2012 Nota a cura del dott. Giacomo Andolina[*]
*Segretario generale del Comune di Brescia |
| Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2012 09:05 |


