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| dal 1 gennaio 2012 basta certificati per le Pubbliche Amministrazioni |
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| Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:09 |
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DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER I RILASCI DEI CERTIFICATI – CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
(se ad esempio l’INPS richiedeva uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’INPS che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate.)
VANTAGGIO: autodichiarazioni gratis e risparmio del certificato.
RISCHIO PER IL CITTADINO: procedimento penale se dichiara il falso.
In sostanza i certificati e gli atti di notorietà non potendo essere rilasciati per uso di altra Pubblica Amministrazione devono quindi essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive (non più una facoltà per il cittadino ma un obbligo).
A seguito delle modifiche al DPR 445/200 art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012 art.40 : le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46/47.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi (6) dalla data di rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12/11/2011 N. 183
Non vengono modificate le norme relative all’imposta di bollo e diritti di segreteria, e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è “certificazione”, come le autentiche di firme e le copie conformi.
SINTESI:
1) I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000) : ADOZIONE, DIVORZIO, SEPARAZIONE, PROCESSO PENALE ECC. e rientrano nella precedente tabella B per le esenzioni. 2)I certificati da produrre a PRIVATI per cui le norme prevedono già delle esenzioni: ASSOCIAZIONI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI, DATORI DI LAVORO, BORSE DI STUDIO PRESSO ENTI PRIVATI, CERTIFICATI USO SUCCESSIONE PER NOTAI O ISTITUTI DI CREDITO (tabella B DPR 642 26/10/1972) |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:52 |


