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autentiche di firma (elettorali) indietro tutta: basta politici: solo segretari, notai, cancellieri, (e...sindaci) PDF Stampa E-mail
Martedì 20 Dicembre 2011 17:31

Vuoi vedere che anche in Parlamento hanno compreso la faciloneria e le proporzioni alluvionali di firme false "autenticate" da soggetti politici anziché i soliti che invece lo fanno di professione?

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Atto Camera: 4294
Proposta di legge: FRANCESCHINI e BRESSA: "Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum" (4294)

PROPOSTA DI LEGGE __
ART. 1.
1. L’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«ART. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca- mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legisla- tivo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comu- nali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decre- to-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, i notai, i cancellieri dei tribunali e i cancellieri delle corti di appello, i segre- tari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente dele- gati dal sindaco.
2. L’autenticazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere compiuta con le modalità stabilite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra- tiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

da Camera.it

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende restringere il novero dei soggetti legittimati ad autenti- care le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature nonché delle richieste di referendum. Infatti, sempre più spesso, in occasione di elezioni, si verificano gravi irregolarità legate alle sottoscrizioni false per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature nonché delle richieste di referendum. Tale situazione di illegalità, a partire dalla riforma della legge 21 marzo 1990, n. 53, operata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che ha ampliato il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme dando la relativa competenza anche ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, ha assunto proporzioni sempre più allarmanti: il crescente numero di
violazioni è testimoniato anche dalle in- chieste aperte dalle procure della Repub- blica di tutta Italia, le quali dimostrano l’estensione di un fenomeno in parte do- vuto proprio alla presenza di autenticatori compiacenti.
Il    problema    delle    « firme    false »    ha, quindi, assunto una dimensione che non è più accettabile. La gravità della questione si riscontra soprattutto nel fatto che la partecipazione    di    una    lista    « non    legitti- mata » alla competizione elettorale rischia di alterare il giusto risultato e quindi di comprimere la volontà popolare posta alla base della nostra democrazia rappresen- tativa. La gravità di tali condotte non si riduce, quindi, a mere questioni burocra- tiche: esse, al contrario, minano « dal basso» la trasparenza e la legalita

Ultimo aggiornamento Sabato 31 Dicembre 2011 17:16