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| dismissioni partecipate modalità (Corte Conti Lombardia parere 602/2011 del 15 NOV. 2011) |
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| Martedì 22 Novembre 2011 09:38 |
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Parere [link:] Corte Conti Lombardia n. 602/2011 del 15/11/2011
CONCLUSIONI: Comuni con popolazione infeiore ai 30.000 abitanti non possono istituire società. Entro il 31/12/2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del DL 78/2010, ovvero ne cedono la partecipazione a meno che le società costituite abbiano: il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi [in tutti gli esercizi precedenti!] riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime". Le disposizioni non si applicano alle società con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30 mila abitanti; i comuni con popolazione tra 30 e 50 mila possono detenere le partecipazioni di UNA SOLA SOCIETA'. Entro il 31/12/2013 i comuni mettono in liquidazione le partecipazioni delle altre società già costituite. === Nel parere n. 602/2011 della Corte dei Conti della Sezione della Lombardia con estrema chiarezza si sono delineate le tempistiche in relazione alle dismissioni delle società partecipate. Il dubbio interpretarivo preospettato da un comune riguarda la individuazione del termine legale entro il quale i comuni ricompresi tra i 30mila e i 50 mila sono tenuti a dismettere (vendere) le partecipazioni contra legem. A fronte della originaria scadenza del 31/12/2011 per dismettere tali partecipazioni societarie (che si riferiva sia ai comuni inferiori ai 30.000 sia a quelli compresi tra i 30 e i 50 mila) ex art 14 co.32 D.L. 78/2010 convertito dala L.122/2010 ha statuito quanto segue: "43. All'art 1 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 il comma 117 è sostituito dal seguente: 117. Ai fini della applicazione dell'art.14 co.2 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al comma 32 del medesimo articolo 14 le parole: "entro il 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti entroil 31/12/2013, e, dopo il secondo periodo, è inserito il sguente: " Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino ai 30.000 abitanti nel caso in cui le società costituite a) abbiano al 31/12/2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi [in tutti gli esercizi precedenti!] riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime". L'art.2 co. 43 del D.L. 225 del 29 dicembre 2010 convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10 sostituendo la scadenza 31/12/2012 con quella 31/12/2013 si riferisce espressamente al comma 32 dell'art.14 considerato nella sua interezza e quindi riferibile anche alle partecipazioni societarie contra legem possedute dai comuni aventi popolazione tra i 30mila e i 50 mila abitanti. Anche per questi la scadenza è rinviata al 31/12/2013 in quanto compresa nel comma 32. Successivamente l'art. 16 del DL 138/2011 all'art. 14 co.32 si sostituivano "31 dicembre 2013" con 31 dicembre 2012; alla lettera a) si sostituivano "31 dicembre 2013" con 31 dicembre 2012. Questo anticipo coinvolge unicamente i comuni sotto i 30mila abitanti; infatti il Legislatore non richiama il co.32 nella sua interezza. La diversa scansione temporale si giustivicherebbe dal fatto che i comuni più grandi di 30.000 abitanti hanno diverse esigenze di snellimento degli apparati. Sulla soglia dimensionale dei 30.000 abitanti è interdetta la partecipazione societaria ( i comuni inferiori a 30mila ed enti ed enti che sono a ciò abilitati (in via generale e fermo il rispetto degli altri requisiti di legge - nel caso in cui il comune abbia oltre i 50 mila abitanti, nel limite di una partecipazione di enti tra i 30 e i 50 mila abitanti). a maggior ragione non appare irragionevole che la stessa soglia dimensionale ponga uno spartiacque in materia di partecipazioni societarie oltre che nell'"an" nel "quantum" e anche nel "quando", differenziando le categorie degli enti locali in base alla popolazione sotto il profilo della scansione cronologica delle dismissioni. ==== Questo parere della Corte dei Conti esprime quindi una giustificazione più che comprensibile delle diverse scadenze temporali e modalità e requisiti anche in relazione alle dimensioni dei comuni interessati alla dismissione delle partecipazioni. Gavardo, 22/11/2011 Paolo Bertazzoli |
| Ultimo aggiornamento Martedì 22 Novembre 2011 19:59 |


