LE NOVITA’ NORMATIVE PIU’ RILEVANTI PER L’ATTIVITA’ COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE 2011
Fonti:
- l.r. nr.3/2011
- d.l. nr.225/2010(l.conv..10/2011)
- d.l. nr.70/2011 (l. conv. 106/2011)
- d.l. nr.98/2011(l.conv. 111/2011)
- d.lgs nr.23/2011
- d.m. 23-4-2011
- d.m. 30-6-2011
Assetto istituzionale
- agli organi collegiali dell’Aler non si applica il divieto di corrispondereemolumenti diversi dal gettone di presenza previsto dall’art.6,2°co del d.l. nr.78/2010
(art.8,1°co l.r.3/2011);
- l’organizzazione dell’esercizio associato obbligatorio dele funzioni fondamentali da parte dei Comuni fino a 5000 abitanti dev’essere avviata dai Comuni interessati entro il 31-12-2011 per essere conclusa entro il 31-12-2013.
A tal fine il limite demografico minimo che i Comuni associati sono obbligati a raggiungere è quello quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati(art.20,comma 2quater d.l.98/2011);
Società pubbliche
- entro il mese di ottobre 2011,occorre pubblicare sul sito telematico,curandone anche l’aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio (art.8 d.l.98/2011)
- entro il 31-12-2011 i Comuni tra trentamila e cinquantamila abitanti devono porre in liquidazione le società in numero superiore ad un’unità (art.20,13°co d.l.98/2011);
Urbanistica
- il termine ultimo di validità del prg è fissato al 31-12-2012(art.12 l.r.3/2011)
- dopo il 30-9-2011 non è possibile più adottare piani attuativi senza l’adozione del pgt(art.12 l.r.3/2011)
- l’autorità competente per la V.A.S. è individuata all’interno dell’ente oppure in modo associato tra diversi enti(art.12 l.r.3/2011)
- nella definizione dei criteri per individuare le destinazioni d’uso ammissibili nei centri storici,occorre tener conto del rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, della incolumità pubblica, della sicurezza urbana, nonché della salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale
(art.12 l.r.3/2011)
- gli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici e loro varianti devono essere pubblicati sul sito telematico comunale (art.5,6°co d.l.70/2011)
- i procedimenti di v.a.s. e di verifica all’assoggettabilità della medesima concernente uno strumento urbanistico si svolgono nell’ambito del procedimento di formazione dello stesso strumento urbanistico
Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati
(art.5,8°co d.l.70/2011)
Edilizia
- è delegata ai Comuni la funzione di ricevere le denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche e l’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori in violazione della correlata disciplina(art.9l.r.3/2011 )
- devono essere corredati d’ufficio i certificati da allegare alle domande del permesso di costruire o alla Scia il cui rilascio è di competenza del Comune(art.12l.r.3/2011)
- le varianti edilizie che non incidono sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, non necessitano di provvedimento confermativo e possono essere sanate con comunicazione di eseguita variante sottoscritta da tecnico abilitato,da presentare entro la data di ultimazione dei lavori(art.12 l.r.3/2011)
- l’autorizzazione paesaggistica diventa efficace al momento del suo rilascio senza più attendere trenta gg. dalla sua comunicazione alla sovrintendenza(art.4,16°co d.l.70/2011)
- la disciplina concernente l’autorizzazione paesaggistica,si applica anche per la coltivazione di cave e torbiere(art.4,16°co d.l.70/2011)
- la domanda di permesso di costruire dev’essere corredata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
La richiesta d’integrazione documentale da parte del responsabile del procedimento può avvenire entro 30 gg.dalla presentazione della domanda di permesso di costruire(60gg nei comuni di oltre centomila abitanti o in caso di progetti complessi).
Il permesso di costruire dev’essere adottato entro trenta giorni dalla presentazione della relazione conclusiva del responsabile del procedimento(60gg nei comuni di oltre centomila abitanti o in caso di progetti complessi).
In caso d’inerzia si forma il silenzio assenso(e non più il silenzio rifiuto),salvo il caso di intervento soggetto a. vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,per il quale la mancata adozione del provvedimento di permesso di costruire equivale a silenzio rifiuto. (art.5,2° d.l.70/2011)
- non si considerano difformità dal titolo abilitativo edilizio, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali; (art.5,2° d.l.70/2011)
- la disciplina della s.c.i.a. (art.19 l.241/1990) non si applica a quella della d.i.a. quando quest’ultima è alternativa o sostitutiva del permesso di costruire.
Nelle ipotesi nelle quali ricorre la disciplina della s.c.i.a. in materia edilizia, il termine per l’integrazione documentale è di trenta gg. dalla presentazione della denuncia.
(art.5,2° d.l.70/2011)
- per gli interventi edilizi in edifici di civile abitazione,la relazione acustica è sostituita da una dichiarazione di tecnico abilitato se nel Comune ha adottato la zonizzazione acustica del territorio
(art.5,5°co d.l.70/2011)
- dal prossimo nove ottobre e fino alla vigenza di diversa legge regionale,per gli interventi edilizi su edifici esistenti o riguardanti aree urbane da riqualificare al di fuori dei centri storici è possibile:
a) ricorrere al permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico anche per il mutamento di destinazione d’uso purchè si tratti di destinazioni compatibili o complementari;
b) è possibile riconoscere quale misura premiale un aumento della volumetria fino al 20% del volume dell’edificio per gli interventi di residenza,del 10% della superficie coperta per gli altri interventi;
c) delocalizzare volumetrie in aree diverse;
d) modificare la sagoma per armonizzarla architettonicamente con gli organismi edilizi esistenti
(art.5,14°co d.l.70/2011)
Contabilità
- è prorogata al 31-12-2011 la disciplina concernente la nomina del commissario prefettizio in caso di mancata approvazione del bilancio comunale nel termine previsto(art.1 tab 1 d.l.225/2010)
- il termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale 2011 è fissato al 31-8-2011(DM 30-6-2011)
- limitatamente al 2012 sono escluse dal rispetto del limite del 20% della spesa del 2009,le mostre autorizzate dal Ministero dei Beni culturali fino alla concorrenza del limite di spesa di 40milioni di euro.
Non si computano inoltre nel predetto limite le spese per festività civili riconosciute con legge(art.10,20°co d.l.98/2011)
- sono nulli gli atti e i contratti di servizio che mirano ad eludere le regole del patto di stabilità (art.20,10°co d.l.98/2011)
- qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali
(art.20,12°co d.l.98/2011)
Entrate comunali
- con riguardo agli immobili esistenti nel territorio dell’ente è attribuito ai Comuni il gettito delle seguenti imposte :
> in misura del 30%:
- imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti di compravendita immobili
- imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle su atti soggetti a IVA;
- tributi speciali catastali
- tasse ipotecarie
> in misura intera:
- irpef per i redditi fondiari escluso quelli agrari;
- imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione;
> in misura del 21,7% (21,6% dal 2012) del gettito:
- cedolare secca sulle locazioni (imposta sostitutiva facoltativa dell’irpef,
dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione immobili)
> in misura da determinare con apposito dpcm
- imposta sul valore aggiunto
Le predette misure di trasferimenti di tributi erariali costituiscono il gettito minimo garantito e potranno essere aumentate con apposito dpcm.
Lo stesso provvedimento potrà prevedere che dal 2014 il gettito della cedolare secca venga attribuito per intero ai Comuni con corrispondente riduzione della compartecipazione al gettito dell’imposta di registro e dell’iva.
(art.2 d.lgs nr.23/2011)
- con apposito decreto ministeriale verrà fissata la parte del predetto gettito che effettivamente verrà erogato direttamente ai Comuni,la differenza invece alimenterà il fondo perequativo sperimentale.
Quest’ultimo avrà durata fino a quando non saranno definiti i fabbisogni standards ed i criteri di riparto del medesimo saranno stabiliti dal predetto decreto ministeriale con i seguenti vincoli:
* il 30% dovrà essere ripartito in base al numero dei residenti;
* il 20% in favore dei Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali e delle isole monocomune;
* il restante in base ai fabbisogni standards se determinati;
(art.2,2° e 7°co d.lgs nr.23/2011)
- con l’attribuzione del gettito della cedolare secca,della compartecipazione all’Iva e della quota di fondo perequativo sperimentale,cessano in misura corrispondente i trasferimenti erariali;
(art.2,8°co d.lgs nr.23/2011)
- dal 2012 viene meno l’addizionale sull’energia elettrica;
(art.2,5°co d.lgs nr.23/2011)
- sono attribuiti ai Comuni il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili e il 50% del maggior gettito di tributi statali riscossi grazie alla collaborazione fornita dagli enti locali;
(art.2,10°co d.lgs nr.23/2011)
- sarà possibile accedere ai dati dell’anagrafe tributaria ed alle altre banche dati della p.a. secondo modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle entrate;
(art.2,10°co d.lgs nr.23/2011)
- i comuni capoluoghi di provincia,le unioni di comuni e quelli riconosciuti dalle regioni come comuni turistici,possono istituire un’imposta di soggiorno nella misura fino a un massimo di 5 euro per notte,da far pagare a coloro che soggiornano in strutture ricettive esistenti nel territorio comunale. Il gettito dell’imposta dev’essere destinato a finanziare il turismo locale, beni culturali o ambientali,servizi pubblici locali(art.4, d.lgs nr.23/2011)
- è possibile istituire od aumentare l’addizionale irpef nel limite massimo dello 0,40% ed entro il limite dello 0,20% ogni anno.
Per il 2011 il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato al 31-8-2011(termine ultimo di approvazione del bilancio)(art.5,d.lgs nr.23/2011)
- dal 2014 sono previste per i Comuni due imposte(imposta municipale proprie ed imposta municipale secondaria) sostitutive rispettivamente dell’Ici e irpef sugli immobili la prima,della tosap (cosap), addizionale ex eca, pubblicità e pubbliche affissioni la seconda.
Sarà inoltre devoluto al Comune sempre dal 2014 il 30% del gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari (art.7 d.lgs nr.23/2011)
- la riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate comunali è assicurata dall’attuale concessionario fino al 31-12-2011.
Per le altre forme di riscossione coattiva è possibile prorogare fino al 31-12-2011 la durata dei contratti vigenti. (art.1 tab 1 d.l.225/2010)
- dal primo gennaio 2012 non è più possibile procedere alla riscossione coattiva delle entrate tramite il concessionario della riscossione(Equitalia),ma in uno dei seguenti modi:
a) mediante ingiunzione fiscale;
b) mediante iscrizione a ruolo se la riscossione avviene in gestione diretta o mediante società di capitale interamente pubblica. In questo caso rispettivamente il Sindaco o il legale rappresentante della società nominano uno o più funzionari della riscossione tra gli idonei all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione(art.7,2°co d.l.70/2011);.
- le azioni cautelari ed esecutive da avviare ell’ambito della riscossione coattiva di entrate comunali di valore non superiore ad € 2000,00,,possono essere svolte soltanto se precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo(art.7,2°co d.l.70/2011);
Servizi pubblici locali
- gli affidamenti diretti del trasporto pubblico locale cessano la loro durata al 30-9-2011 (art.1,tab.1 d.l.225/2010);
- le autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico e servizio d’igiene urbana cessano le loro funzioni al 31-12-2011(art.1,tab.1 d.l.225/2010);
- sono fornite indicazioni vincolanti per regolare le clausole sociali negli affidamenti delle concessioni del servizio di distribuzione del gas (DM 23-4-2011)
Contratti
(art.4,2°co d.l.78/2011)
- l’insussistenza di misure di prevenzione per la delinquenza mafiosa o di sentenza di condanna per reati contro la p.a. o l’Unione Europea,è estesa a tutti i soci nelle snc e per le altre società al socio unico o al socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
- è ridotto a un anno il tempo di cessazione dalla carica degli amministratori e soci condannati per l’applicazione della causa di esclusione dell’impresa qualora quest’ultima non si sia effettivamente dissociata dal comportamento del condannato;
- se l’intestazione fiduciaria è stata rimossa, l’esclusione opera solo per un anno dall’accertamento della violazione;
- l’esclusione per violazioni agli obblighi tributari opera soltanto se tali violazioni definitivamente accertate siano gravi (cioè d’importo non inferiore a quello stabilito periodicamente dal Ministero dell’economia per il blocco dei pagamenti da parte della p.a. nei confronti di destinatari di procedure di riscossione coattiva ed attualmente fissato ad €10000,00);
- è possibile concorrere alla stessa gara insieme ad una società controllata o controllante,a condizione che le ditte interessate dichiarino di formulato l’offerta autonomamente;
- sono nulle le cause di esclusione dalle gare previste dal capitolato o dalla lettera d’invito diverse da quelle disposte dalla legge o che non riguardano l’assenza di elementi essenziali,l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,la violazione del principio di segretezza delle offerte;
- i bandi di gara e le dichiarazioni sostitutive devono essere conformi a modelli tipo approvati dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici e l’eventuale deroga a tali bandi dev’essere motivata nella determinazione a contrattare;
- l’individuazione della migliore offerta economica avviene senza considerare gli oneri per la sicurezza e il costo del personale calcolato sui minimi salariali come stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore;
- il rispetto del costo del lavoro così come stabilito periodicamente dalle tabelle ministeriali,non costituisce più parametro legale di valutazione per l’anomalia dell’offerta;
- è aumentata ad un milione di euro la soglia di valore dei contratti di appalto di lavori pubblici fino alla quale è possibile ricorrere,senza motivazione,alla procedura negoziata senza bando.
A tal fine alla procedura occorre invitare fino a 5 o dieci concorrenti per i contratti di valore rispettivamente di cinquecentomila o un milione di euro;
- la soglia di valore dei contratti per il ricorso alla procedura ristretta semplificata è elevato ad € 1500000,00;
- la soglia di valore dei contratti per la fornitura di beni e servizi da acquisire con il cottimo fiduciario ad invito diretto è aumentata a € 40000,00;
- per il finanziamento delle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e consentite nel limite del 5% dell’importo dei lavori,è possibile utilizzare anche il ribasso d’asta nel limite del 50% del suo importo;
- possono procedere all’asseverazione del piano economico finanziario nell’ambito del “project financing” anche le società di servizi delle banche iscritte nell’albo degli intermediari finanziari;
- nell’ambito della finanza di progetto è previsto un ulteriore procedimento che prevede l’iniziativa diretta dell’operatore privato che propone alla p.a. di realizzare interventi non inclusi nella sua programmazione. Tale procedimento si avvia con la decisione dell’amministrazione di far propria la proposta inserendola nella propria programmazione ed una gara con a base il progetto preliminare,lo schema di convenzione ed il p.e.f. presentato dall’operatore privato che è tenuto a partecipare alla gara godendo del diritto di prelazione in caso di aggiudicazione di una proposta differente da quella presentata dal medesimo.
- sono introdotti dei termini predeterminati per la definizione degli accordi bonari ed un tetto di 65000,00 euro nella determinazione dei compensi spettanti ai componenti la commissione di conciliazione;
- l’ammontare complessivo delle riserve nei contratti pubblici non può superare il 20% del valore del contratto;
- nei contratti per forniture e servizi di valore non superiore ad euro ventimila,il d.u.r.c. è sostituito da un’autodichiarazione della ditta interessata(art.4,co.14bis d.l.70/2011);
- dal 27-3-2011,la partecipazione alle procedure contrattuali pubbliche degli operatori economici degli operatori economici aventi sede nei paesi a fiscalità privilegiata(cd.”black-list” tra i quali Svizzera e San Marino) è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero dell’economia(DM 14-12-2010);
- i contratti di forniture di beni e servizi conclusi secondo parametri di convenienza economica peggiori rispetto alle convenzioni Consip esistenti,sono nulli e sono causa di responsabilità amministrativa(art.11,6°co d.l.98/2011);
- per i contratti di forniture e servizi di valore fino a 40000,00 euro non è necessario fornire dati all’Autorità di Vigilanza ed a tal fine non è necessario più acquisire il cig (comunicato AVCP 25-7-2011)
Personale
- con provvedimento del Ministro della Funzione pubblica è possibile estendere fino al 2014 il blocco degli aumenti del trattamento economico dei pubblici dipendenti e l’obbligatorietà della mobilità tra p.a.(art.16,1°co d.l.98/2011)
- le visite fiscali per le assenze per malattie sono disposte valutando la condotta complessiva del dipendente interessato e gli oneri connessi con l’effettuazione della visita.(art.16,9°co d.l.98/2011)
- l’esercizio della facoltà di risolvere il contratto di lavoro per il raggiungimento dei 40 anni di servizio non necessita di motivazione se sussiste un atto generale che disciplina i criteri di esercizio della facoltà(art.16,11°co d.l.98/2011).
- ai fini del calcolo della percentuale d’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente(40%),al disopra della quale non è possibile procedere ad assunzioni,sono da considerare anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo,non quotate in borsa, che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (art.20,9°co d.l.98/2011);
- è prorogata fino al 31-12-2011 la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio anche per le attività degli enti locali nel rispetto dei vincoli previsti per la spesa del personale e per il patto di stabilità (art.1 tab 1 d.l.225/2010)
Patrimonio
- è ridisciplinata la cd.”acquisizione sanante” in caso di esproprio illegittimo (art.34 d.l.98/2011);
- possono essere conferiti in fondi immobiliari d’investimento beni e diritti immobiliari individuati dal piano delle alienazioni a condizione che sia stato approvato dall’organo di governo un progetto per il loro riutilizzo e valorizzazione e la società di gestione del fondo sia stata individuata con procedure di evidenza pubblica.
Le proposte di valorizzazione possono essere presentate anche dai privati.
La valorizzazione urbanistica dei beni oggetto di conferimento può avvenire anche mediante accordo di programma da completare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla deliberazione di costituzione del fondo
(art.33 d.l.98/2011);
- per gli edifici realizzati in aree p.e.e.p. sia in diritto di proprietà che di superficie, oppure in edilizia convenzionata,è possibile eliminare il vincolo del prezzo di vendita stabilito dal Comune o del canone di locazione alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento;
b) venga pagato un corrispettivo pari ad una percentuale sull’importo determinato con i criteri previsti per l’eliminazione dei vincoli di natura soggettiva concernenti il diritto di proprietà in aree peep.La misura della percentuale sarà fissata con decreto del ministero dell’economia;
c) venga stipulata una convenzione in forma pubblica da trascriversi nei registri immobiliari;
(art.5,co 3bis d.l.70/2011)
- non è più necessaria la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza per i contratti di locazione o compravendita immobili soggetti a registrazione(art.3,3°co d.lgs nr.23/2011;art.5,4°co d.l.nr.78/2011);
Attività economiche private
- dal mese di aprile 2012 quello che delle attività economiche e dei servizi non saranno espressamente regolamentato,sarà da considerare libero (art.29,co 1bis d.l.98/2011);
- dal primo gennaio 2012,le attività commerciali situate nei Comuni individuati dalla Regione come turistici o città d’arte,non sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale (art.35,6°co d.l.98/2011);
- entro il 30-9-2011 occorre accreditare al portale “impresainungiorno” lo sportello unico delle attività produttive o fornire gli elementi necessari alla camera di commercio per esercitare l’avvalimento del s.u.a.p. in luogo del Comune. Decorso inutilmente tale termine,il Prefetto avvia le procedure per la nomina di un commissario ad acta(art.6,2°co d.l.70/2011);
- le autorizzazioni comunali in deroga alle limitazioni delle emissioni sonore per lo svolgimento di eventi a rilevanza internazionali e per l’immagine della Lombardia come individuati dalla Giunta regionale, non devono prevedere limitazioni d’orario o di rumore tali da sacrificare l’effettivo e compiuto svolgimento dell’evento
(art.16 l.r.3/2011);
Varie
- è stato soppresso l’albo regionale di collaudatori(art.10 l.r.3/2011 )
- il termine entro il quale devono essere adottati i decreti ministeriali d’individuazione delle attività delle cooperative sociali e delle organizzazione di volontariato della protezione civile per applicare nei loro confronti il d.lgs nr.81/2008(sicurezza nei luoghi di lavoro) è fissato al 31-12-2011
(art.1 tab 1 d.l.225/2010)
- l’obbligo di riportare nella carta d’identità le impronte digitali decorrerà dal primo gennaio 2012 (art.1 tab 1 d.l.225/2010);
- la carta d’identità per i minori di età fino a tre anni ha validità triennale,per quelli di età fino a 18 anni validità quinquennale.
Per i minori di età fino a 14 ani la carta d’identità non ha valore per l’espatrio se il minore non è accompagnato da un esercente la patria potestà o da una dichiarazione,convalidata dalla questura, di assenso rilasciato da quest’ultimo a favore dell’affidatario del minore.
I minori fino a 12 anni non hanno l’obbligo di apporre le impronte digitali nella carta d’identità
(art.5,10°co d.l.70/2011) ;
- il reddito sul quale si applica la cedolare secca concorre nel computo dell’ISEE(art.3,7°co d.lgs nr.23/2011);
- è sempre consentito e non è soggetto ad autorizzazione o informativa,il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro
(art.6,2°co d.l.70/2011);
- entro il 30-10-2011 occorre pubblicare sul sito telematico comunale l’elenco dei documenti richiesti per ogni procedimento amministrativo ad istanza di parte.
La mancata pubblicazione del predetto elenco, concorre nella valutazione del dirigente interessato per la retribuzione di risultato e comporta l’obbligo dell’invito alla regolarizzazione della documentazione prima dell’assunzione di un provvedimento di diniego o di cessazione dell’attività in caso di s.c.i.a.
(art.6,2°co d.l.70/2011);
- il termine di sessanta giorni per rispondere ai questionari SOSE per la rilevazione dei fabbisogni standards,decorre dalla pubblicazione nella G.U. dell’avviso del Ministero dell’economia di disponibilità dei predetti questionari(art.6,2°co d.l.70/2011);
-occorre adottare programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi (art.6,2°co d.l.70/2011);
Brescia 6-8-2011 a cura del dott.G. Andolina