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decreto 18/07/2011 n.119 riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. PDF Stampa E-mail
Giovedì 28 Luglio 2011 10:54


DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in  materia
di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso  e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge  n.  183  del
2009 che  conferisce  delega  al  Governo  ad  adottare  disposizioni
finalizzate  al  riordino  della  normativa  vigente  in  materia  di
congedi, aspettative e permessi, comunque  denominati,  fruibili  dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata  legge  n.  183  del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per  le  pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in  attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative  e  permessi,  in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  al
fine  di  riordinare  le  tipologia  dei   permessi,   ridefinire   i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione  dei  congedi,  dei  permessi  e  delle
aspettative,  comunque  denominati,  nonche'  di   razionalizzare   e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
regolamenti.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
- Si riporta il testo  dell'articolo  23  della  citata
legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati
al riordino della normativa vigente in materia di  congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati,  fruibili  dai
lavoratori  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici  o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
disposizioni vigenti in materia,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
salva l'applicazione dell' articolo 15  delle  disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi,  tenuto  conto
del loro contenuto e  della  loro  diretta  correlazione  a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d)   ridefinizione   dei   presupposti   oggettivi    e
precisazione    dei    requisiti    soggettivi,     nonche'
razionalizzazione e semplificazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi di  cui  al  presente  articolo,  al  fine  di
garantire l'applicazione certa ed uniforme  della  relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento  alle  persone  con
handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'  articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni  dei
datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, che si esprime  entro  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione  dei  relativi  schemi;  decorso  tale
termine,    il    Governo    puo'    comunque    procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere  per
l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  che  si  esprimono  entro  quaranta   giorni
dall'assegnazione;  decorso   tale   termine,   i   decreti
legislativi possono essere  comunque  emanati.  Qualora  il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi  attuativi  della
delega di cui al  presente  articolo  non  deve  comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
Conferenza unificata - 1.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo  23,  comma  1,  della
citata legge n.  183  del  2010,  vedasi  nelle  note  alle
premesse.




Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma  1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea  o  terapeutica  della
gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute.».


Note all'art. 2:
- Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come  modificato  dal
presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1.  E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
parto;
c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non  goduti  prima  del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo  di
congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute.».




Art. 3


Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con  handicap  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo  anno  di  vita
del bambino, al prolungamento  del  congedo  parentale,  fruibile  in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.


Note all'art. 3:
- Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
decreto legislativo n. 151 del 2001,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento  del  congedo  -  1.  Per  ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o,  in  alternativa,  il
lavoratore  padre,  hanno  diritto,  entro  il   compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento  del
congedo  parentale,  fruibile  in  misura  continuativa   o
frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi
di cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo  pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,  sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo  possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di  cui  al  comma  1  decorre  dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  della
legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate.):
«Art.  4.   Accertamento   dell'handicap   -   1.   Gli
accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».




Art. 4

Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo  per  assistenza  di  soggetto  portatore  di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di  cui  all'articolo  33,
comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992  ,  n.  104,  e  successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui  al
comma 1, ad entrambi i genitori,  anche  adottivi,  del  bambino  con
handicap   in   situazione   di   gravita',   che   possono   fruirne
alternativamente,  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito  del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   handicap   in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di  patologie  invalidanti  del  coniuge  convivente,  ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del  congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in  presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha  diritto  a  fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei  congedi  di  cui  al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi  hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti  in  misura  pari  al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero  maturato  nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto  a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva  ai  fini
della maturazione delle ferie, della  tredicesima  mensilita'  e  del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».


Note all'art. 4:
- Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
decreto legislativo n. 151 del 2001,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
grave - 1. Fino al compimento del terzo anno  di  vita  del
bambino  con  handicap  in  situazione  di  gravita'  e  in
alternativa  al  prolungamento  del  periodo   di   congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo  alle  due  ore  di  riposo
giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge  5  febbraio  1992  ,  n.  104,  e
successive modificazioni, e' riconosciuto,  in  alternativa
alle misure di cui al comma  1,  ad  entrambi  i  genitori,
anche adottivi, del bambino con handicap in  situazione  di
gravita', che possono fruirne  alternativamente,  anche  in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai  sensi  dell'articolo  33,
comma 4, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non  puo'
superare la durata complessiva di  due  anni  per  ciascuna
persona portatrice  di  handicap  e  nell'arco  della  vita
lavorativa. Il congedo e' accordato  a  condizione  che  la
persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo  pieno,
salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai  sanitari  la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo  ed
i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104  del
1992  non  possono  essere  riconosciuti  a  piu'   di   un
lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa  persona.   Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
di gravita', i diritti  sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni  l'altro  genitore
non puo' fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2
e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e
continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
coperto da  contribuzione  figurativa;  l'indennita'  e  la
contribuzione  figurativa  spettano  fino  a   un   importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2011,  sulla  base  della  variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal  datore
di  lavoro   secondo   le   modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di  maternita'.  I
datori di  lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva,
detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
contributi  previdenziali  dovuti  all'ente   previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di  lavoro
privati, compresi  quelli  per  i  quali  non  e'  prevista
l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono  dei  congedi  di
cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore  a
sei  mesi  hanno  diritto  ad  usufruire  di  permessi  non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni  di  congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo,   senza   riconoscimento    del    diritto    a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
fini  della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto.  Per  quanto
non espressamente previsto dai  commi  5,  5-bis,  5-ter  e
5-quater si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al  presente
articolo spettano anche qualora  l'altro  genitore  non  ne
abbia diritto.».
- Si riporta il testo  dell'articolo  33  della  citata
legge n. 104 del 1992:
«Art. 33. Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la  persona  handicappata  non  sia
ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che  si  cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della  citata  legge  n.
1204 del  1971  ,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'ultimo comma del medesimo articolo  7  della  legge  n.
1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore  di  cui  al  comma  3  ha  diritto  a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina  al
domicilio della persona da  assistere  e  non  puo'  essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5  si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei  presupposti  per
l'accertamento  della  responsabilita'   disciplinare,   il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di  cui  al
presente articolo, qualora il datore  di  lavoro  o  l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir  meno  delle  condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi  diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.».
- Per il riferimento al citato  articolo  4,  comma  1,
della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  vedasi  in  note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  2,  della
legge 8 marzo 2000, n. 53  (Disposizioni  per  il  sostegno
della maternita' e della paternita', per  il  diritto  alla
cura e alla formazione e per  il  coordinamento  dei  tempi
delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di  datori  di  lavoro  pubblici  o
privati possono richiedere, per gravi e documentati  motivi
familiari, fra i quali le patologie  individuate  ai  sensi
del  comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo   o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale  periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non  ha  diritto
alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
attivita'  lavorativa.  Il   congedo   non   e'   computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini  previdenziali;  il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri  della
prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30  dicembre  1979,  n.  663  (Finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche  amministrazioni  in  base  alla  legge  1°
giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere  dal  1°  gennaio  1980,  per  i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di  maternita'  di
cui all'articolo 74, primo comma, della legge  23  dicembre
1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a  cura
dei datori di lavoro all'atto  della  corresponsione  della
retribuzione per il periodo di paga  durante  il  quale  il
lavoratore  ha  ripreso   l'attivita'   lavorativa,   fermo
restando l'obbligo del datore di  lavoro  di  corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e,  in  ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione  del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di  lavoro  deve  comunicare  nella  denuncia
contributiva,  con  le  modalita'  che  saranno   stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  i  dati
relativi alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e  di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di  sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
all'articolo 8 della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903  ,
erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al  quale  si
riferisce  la  denuncia  stessa,   ponendo   a   conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con  quelli  dei
contributi  e  delle  altre  somme   dovute   dall'Istituto
predetto secondo le disposizioni  previste  in  materia  di
assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui  al  primo  comma,  indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi  titolo
in  dipendenza  del  rapporto  di   lavoro   e   restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro  non  possa  recuperare  le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla  denuncia  contributiva  risulti  un
saldo attivo a favore  del  datore  di  lavoro,  l'INPS  e'
tenuto a rimborsare  l'importo  del  saldo  a  credito  del
datore di lavoro entro novanta giorni  dalla  presentazione
della  denuncia  stessa;  scaduto  il   predetto   termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal  novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati  di  5  punti,  a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora  la  denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il  termine  di
novanta giorni decorre dalla  data  in  cui  il  datore  di
lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede
direttamente  al  pagamento  agli  aventi   diritto   delle
prestazioni di  malattia  e  maternita'  per  i  lavoratori
agricoli, esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per  i
lavoratori  assunti  a  tempo  determinato  per  i   lavori
stagionali;  per  gli  addetti  ai  servizi   domestici   e
familiari; per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi  dal
lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque  le  modalita'  disciplinate  dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi  in  cui
esse siano previste dai contratti collettivi  nazionali  di
lavoro di categoria.
Ai  soci  delle  compagnie  del  danno  industriale   e
carenanti di Genova vengono assicurate  le  prestazioni  di
cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
161 , che sono poste a carico del fondo assistenza  sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta  legge  attraverso
appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i  dati  retributivi  ed
ogni altra notizia necessaria per la  determinazione  delle
prestazioni.
Il  Ministro  del  lavoro  della  previdenza   sociale,
sentito  il  consiglio  di  amministrazione   dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,   in   relazione   a
particolari situazioni e tenuto conto  delle  esigenze  dei
lavoratori  e  dell'organizzazione  aziendale,   puo'   con
proprio  decreto   stabilire   sistemi   diversi   per   la
corresponsione  delle  prestazioni  di  cui   al   presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri  le  prestazioni  economiche  per  malattia   e   per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed  in  misura
superiore a quelli spettanti, e' punito  con  la  multa  da
lire  200.000  a  lire  1.000.000,  salvo  che   il   fatto
costituisce  reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro  i  termini
di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita'  dovuta  e'  punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per  ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
economiche per maternita', malattia ed  infortunio  di  cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi,  in  misura  pari
all'aliquota  vigente  nell'anno  1979   per   gli   operai
dell'industria  -  e   il   pagamento   delle   prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli  iscritti  alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le  malattie
restano affidati, con  l'osservanza  delle  norme  gia'  in
vigore, alle  gestioni  previdenziali  delle  casse  stesse
mediante  convenzione  con   l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri  relativi  al
servizio prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio  1980,  n.  33  (Conversione  in
legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre
1979,   n.   663,   concernente   provvedimenti   per    il
finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  la
previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e  per
la  proroga  dei  contratti   stipulati   dalle   pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.  285,
sull'occupazione giovanile), e' pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.




Art. 5


Modifiche all'articolo 2 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o  di  impiego  con  qualsiasi  amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all'aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio  e
dottorato di ricerca nelle  Universita'),  come  modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai  corsi  di
dottorato   di   ricerca   e'    collocato    a    domanda,
compatibilmente con le  esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi di  studio  senza  assegni
per il periodo di durata  del  corso  ed  usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In
caso di ammissione a corsi di dottorato  di  ricerca  senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato  in
aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro Qualora, dopo  il  conseguimento  del
dottorato di ricerca, cessi il  rapporto  di  lavoro  o  di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.Non hanno diritto al congedo straordinario,  con  o
senza assegni,  i  pubblici  dipendenti  che  abbiano  gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i  pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a  corsi  di  dottorato
per  almeno  un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto
congedo. I congedi straordinari e i  connessi  benefici  in
godimento alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
al personale  dipendente  dalla  pubbliche  amministrazioni
disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini
della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
quiescenza e di previdenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche):
« 2. -  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
civile e dalle legge sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
devono conformarsi ai  principi  di  cui  all'articolo  45,
comma  2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'
avvenire esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  e
salvo  i  casi  previsti  dai  commi   3-ter   e   3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle  retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o,  alle  condizioni  previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni  di  legge,
regolamenti  o  atti   amministrativi   che   attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di  spesa  che  ne  conseguono  incrementano   le   risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».




Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei  confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che  si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il  primo  grado  o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della  persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni  di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o  siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei  permessi  di  cui  al
comma 3 per  assistere  persona  in  situazione  di  handicap  grave,
residente in comune situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,  il  raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».


Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della  legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.




Art. 7


Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge  24
dicembre  1993,  n.537,  e  successive  modificazioni,  i  lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta  una  riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per  cento  possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda  del  dipendente  interessato  accompagnata  dalla
richiesta  del  medico  convenzionato  con  il   Servizio   sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura  sanitaria  pubblica  dalla
quale risulti la necessita' della cura  in  relazione  all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non  rientrante  nel  periodo  di
comporto,  il  dipendente  ha  diritto  a  percepire  il  trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.  Il
lavoratore e' tenuto  a  documentare  in  maniera  idonea  l'avvenuta
sottoposizione  alle  cure.  In  caso  di  lavoratore  sottoposto   a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione  dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.
509.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
finanza pubblica):
«  42.  -  Salvo  quanto  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  ,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche   speciali,   che
prevedono  la   possibilita'   per   i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di  essere  collocati  in
congedo straordinario oppure in aspettativa per  infermita'
per attendere alle cure termali, elioterapiche,  climatiche
e psammoterapiche.».


- Si riporta il testo dell'articolo 26 della  legge  30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del  decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori  mutilati  e
invalidi civili cui sia stata  riconosciuta  una  riduzione
della capacita' lavorativa inferiore  ai  due  terzi,  puo'
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta  e  previa
autorizzazione del medico provinciale.».


- Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  23  novembre  1988,  n.  509(«Norme   per   la
revisione delle  categorie  delle  minorazioni  e  malattie
invalidanti,   nonche'   dei   benefici   previsti    dalla
legislazione vigente per le medesime  categorie,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  1,  della  legge  26  luglio  1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo  per  cure  -  Il  congedo  per  cure
previsto dall'articolo 26 della legge  30  marzo  1971,  n.
118,  puo'  essere  concesso  ai  lavoratori  mutilati   ed
invalidi ai quali  sia  stata  riconosciuta  una  riduzione
della attitudine lavorativa  superiore  al  50  per  cento,
sempreche'  le  cure   siano   connesse   alla   infermita'
invalidante riconosciuta.».




Art. 8

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le  parole:  «entro  il  primo  anno  di  vita  del
bambino» sono sostituite  dalle  seguenti  :  «entro  il  primo  anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.   Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis  si  applicano,  in  caso  di
adozione ed affidamento, entro i primi  tre  anni  dall'ingresso  del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».


Note all'art. 8:
- Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  citato
decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e affidamenti - 1.  Le  disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40  e  41  si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento  entro
il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si  applicano
anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti  con
handicap in situazione di gravita'.».




Art. 9


Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del  Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali

Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
delle finanze

Carfagna,  Ministro   per   le   pari
opportunita'


Visto, il Guardasigilli: Alfano




28.07.2011         Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato         12:53:01