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Controlli: Le briglie sciolte Una possibile linea di valorizzazione del ruolo del Segretario comunale e provinciale. (Ansa) Camera - Messaggio Fini all'ANCI, Autonomie locali una risorsa Aggiornamento 22/10/2008 a seguito di DDL AC 1441-bis-a ed Atto Senato 1082.
PROPOSTA FEDERALISTA SUL RIORDINO AUTONOMIE LOCALI (relativamente ai segretari comunali e provinciali e delle autonomie locali) Con l’approvazione della “carta delle Autonomie” sarà portata a termine la riforma dello Stato, in chiave federalista e sarà completato il processo di trasferimento dei poteri dal centro alla periferia. “nell’attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
B) Il Segretario comunale, provinciale e delle autonomie locali (comunità montane, unioni di comuni ed altre forme associative locali) è dirigente dello Stato presso il Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali) ed è al servizio delle Autonomie Locali; le sue fuinzioni dovranno sempre più essere caratterizzate dal servizio verso le comunità amministrate, da connotazioni di garanzia ed imparzialità e terzietà e garanzie per poterle svolgere correttamente e senza pressioni di sorta o pregiudizi per la carriera. Sono assorbiti i principi della Corte Costituzionale Sentenze nr. 103 e 104 del 2007: il Governo è delegato ad emanare un Decreto Legislativo che rispetti tali principi generali di nomina sottraendo le pericolosità del c.d. spoil system a tale figura professionale. Il segretario comunale, provinciale e delle autonomie locali può svolgere la sua funzione anche presso le singole prefetture UTG con compiti di coordinamento e dirigenziali. Quando non esercità titolarità presso autonomie locali può a domanda essere distaccato presso le UTG Prefetture di ultima titolarità o residenza e nell'esercizio delle funzioni dirigenziali risponde direttamente al Prefetto con vincolo di subordinazione gerarchico-funzionale. Con l'atto di accettazione della nuova nomina cessa automaticamente l'utilizzo presso l'UTG Prefettura. C) Occorre dare concretezza al principio generale che l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo non può essere svuotato da una nomina libera effettuata dai soggetti sottoposti a tale controllo di "conformità amministrativa", ma scegliendo i nominativi da un apposito albo, con deliberazione del Consiglio Comunale per una durata non inferiore ad anni sei. D) A vantaggio dei cittadini il Segretario comunale ha potestà rogatoria ampliata e generale per tutti gli atti svolti nell'interesse pubblico. Inoltre, ha facoltà rogatoria anche nell'interesse dei singoli cittadini. puo' rogare tutti i contratti nell'interesse pubblico ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; può rogare tutti i contratti, in relazione alle sue competenze, anche nell'interesse dei privati cittadini con limite di importo pari 50 mila euro con il limite dei diritti di rogito percepibili pari al 50% del proprio trattamento economico complessivo; E) è previsto l'obbligo iniziale di permanenza del Segretario comuinale della sezione regionale del primo incarico per almeno 3 anni. F) in caso di sede di segreteria vacante per oltre 120 giorni il Consiglio di Amministrazione della Sezione interessata, previa deliberazione, può procedere direttamente alla nomina del titolare della sede di segreteria. G) Prevedere un ampliamento delle funzioni del Segretario comunale e provinciale, affinché tale figura professionale assicuri, oltre che il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, il rispetto della legalità e dell’efficienza dell’attività dell’Ente, costituendo, inoltre, un punto di riferimento per il cittadino all’interno delle realtà locali”. H) Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita' e svolge funzioni di direzione generale dell'ente L’attribuzione di ulteriori funzioni potrà essere esaminata nel corso del periodo di esercizio della delega da parte del Governo. a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; I) Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ed è inserito nel comparto della dirigenza dello Stato con salvaguardia delle peculiarità della figura e dell'ultimo trattamento stipendiale; il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie e' disciplinato dai contratti collettivi ed è inserito nel comparto ministeriale (Ministero degli Interni). ============================================= Breve considerazioni sul Segretario comunale come soggetto di intermediazione strategica e sinergica tra Politica e Gestione, tra società e Stato, tra Autonomie locali e Governo centrale alla luce delle maggiori e complessi sistemi normativi, anche locali, ed alla situazione di criticità del DPR 465/97 in relazione alle recentissime Sentenze della Corte Costituzionale nr. 103 e 104 del 2007 e delle scelte illuminate di molti paesi dell'Unione Europea tra cui la Spagna. Con la totale demolizione di tutte le forme di controllo preventivo (oggi in Italia rimangono solo quelle punitive e repressive), ormai, da parecchio tempo, tutti gli Enti Locali sono in grado, volendo, di agire in modo scomposto e dannoso: nulla ha a che fare il vero esercizio dell'autonomia che, se esercitata in modo selvaggio e non corretto, costringe ormai solo le magistrature ad arginare i danni (es. TAR, Corte dei Conti, Procure della Corte dei Conti, e, in casi di illeciti di natura penale anche le Procure della Repubblica), ponendovi sì rimedio, ma, purtroppo, con sistemi "curativi" che hanno l'amaro sapore della chiusura della stalla dopo che i buoi son già fuggiti.Infatti riescono solo ad intervenire, a cose fatte, e proprio per reprimere i comportamenti illeciti evidentemente già avvenuti.
È innegabile che la prevenzione è certamente molto meglio della cura, ed anzi, tanto più è seria e potenziata la prevenzione, tanto più diminuisce la necessità di cura e la situazione patologica. Prevenire è meglio che curare, non vi è dubbio. Ancora meglio si potrebbe gestire il miglioramento utilizzando un sistema di prevenzione (e non solo di cura dunque) facendo tesoro delle analisi statistiche delle situazioni che possono creare atti e fatti illeciti. L'autonomia degli Enti Locali peraltro non deve essere intesa come un cavallo allo stato semi-brado lanciato al galoppo e senza briglie, poiché la destinazione, ed un giorno ce ne potremmo accorgere troppo tardi, potrebbe non piacere né al cavallo (Ente Locale) né al cavaliere (amministratori), né tantomeno agli spettatori (che potremmo individuare nei cittadini). Come dice molto autorevolmente il Presidente emerito della Corte dei Conti Francesco Staderini "Non c'è autonomia senza controllo"1. E, facendo tesoro degli insegnamenti di diritto penale del Caro e compianto Prof. Federico Stella, che in questa occasione sono felice di poter ricordare, direi anche che non c'è vera autonomia senza vero controllo. Sia dunque un controllo preliminarmente indipendente e soprattutto preventivo. E si lasci ai soli casi patologici un controllo successivo e "curativo" delle magistrature. Potremmo ricercare un modello di controllo sugli atti come quello ora esercitato della Corte dei conti in sede di controllo collaborativo, ma, possibilmente, è necessario che sia ben più capillare e diffuso a tutti gli Enti Locali ed agli atti amministrativi. Come fare? L'unica figura, oggi, e da tempo, in grado di relazionarsi in modo sinergico sia con gli Amministratori sia con l'apparato gestionale e burocratico è ancora una volta il Segretario comunale e provinciale. Se è vero che il controllo di legittimità era divenuto in casi estremi e patologici ostacolo al buon andamento è altrettanto vero che la completa assenza di esercizio del potere di controllo e di collaborazione da parte del Segretario comunale e provinciale, oggi, determina una situazione di potenziale pericolo per tutti gli Enti Locali. tanto più la terzietà del soggetto che ha funzioni di coordinamento della dirigenza, di controllo sugli atti e funzioni notarili è messa a repentaglio, tanto più grandi divengono i pericoli per il rispetto dell'art.98 della Costituzione. Oggi il controllo di “regolarità tecnica” (art.49 TUEL) è effettuato, quando presente, dal Responsabile del servizio, nonché dipendente comunale. Questo dipendente dell'Ente è necessariamente soggetto ad una serie di dipendenze e sudditanze tra le quali ricordiamo: quella funzionale, di lavoro e di servizio verso l’ente locale di appartenenza, e, sia pure in modo mediato, ma poi nemmeno tanto, verso gli amministratori.
In alcuni casi sono anche possibili situazioni di marcata sudditanza, verso Sindaco, Assessori e talvolta anche verso Consiglieri comunali; questa situazione ambientale del Responsabile di Servizio è decisamente insufficiente a garantire a tali soggetti la terzietà che attualmente già con grande difficoltà viene invece esercitata dai Segretari comunali sugli atti posti in essere dagli Organi dell’Ente Locale.2
l'Art. 49 secondo comma del TUEL dispone che "in sostituzione provvede il Segretario dell'Ente", ma ciò che più è importante è che la responsabilità descritta dal terzo comma non è e non rimane circoscritta ai soggetti di cui al primo comma, ma si estende al Segretario comunale, così la numerosissima giurisprudenza, facendo nascere responsabilità dirigenziale e da culpa in vigilando anche quando i pareri vengono espressi da altri soggetti; anche quanto il Segretario comunale svolge funzioni meramente notarili di verbalizzazione di sedute di Giunta comunale. Analogamente è quanto viene richiesto al Notaio quando nella funzione di adeguamento tipica del pubblico ufficiale rogante si appresta a dare lettura di un contratto durante un atto pubblico.
(sul punto della culpa in vigilando del Segretario comunale vedi Corte Conti Sez. TOSCANA Sent. citata).
Occorre pertanto un nuovo tipo di controllo preventivo, senza i lati negativi del precedente parere di legittimità, che sia in grado però di garantire all'Ente Locale ed alle autonomie ed al Segretario comunale, che esercita questi controlli oggi individuati de iure condendo con l'accezione di "pareri di conformità amministrativa", la necessaria serenità e il perseguimento dell'interese pubblico.
Questi controlli occorre che siano esercitati, come le per le delicate funzioni affidate alle magistrature ordinarie, militari e contabili, in piena autonomia e con caratteristiche di ferma indipendenza ed assoluta ed indiscussa terzietà.
Come potrebbe, oggi, il Segretario comunale e provinciale esercitare tali obblighi già richiesti da sempre dalle magistrature, che da sempre ripongono estrema fiducia nei Segretari comunali e provinciali e quindi allo stesso tempo hanno un'estrema esigenza che i Segretari vigilino sul corretto e generale funzionamento dell'Ente, anche attraverso l'esame degli atti amministrativi, se il sistema, peraltro smantellato con le sentenze recenti della Corte Costituzionale sullo spoil system 103 e 104 del 2007, non è in grado di garantire al Segretario comunale la adeguata terzietà per mezzo di un'indipendenza3 effettiva?
Di questi tempi e tutte le volte che manca tale necessaria indipendenza, ricordiamoci, il Segretario comunale è chiamato comunque a rispondere dalle magistrature, anche contabili, per la sola culpa in vigilando vedi Corte Conti Sez. TOSCANA Sent. 505 del 22 marzo 2006 dove il Segretario comunale, nel caso di mero verbalizzante di seduta di Giunta comunale, veniva condannato al ristoro dei danni per gli effetti di una deliberazione a cui altri avevano sottoscritto parere di regolarità tecnica e contabile.
Tale responsabilità e tali nuove funzioni del Segretario comunale, per poter essere effettivamente esercitate con la giusta tranquillità ed imparzialità, dovrebbero avere un adeguato contrappeso formato da un sistema di garanzie, così lo è per altre importanti funzioni quali quella Parlamentare di iniziativa legislativa (guarentigie parlamentari a presidio della libera iniziativa legislativa), quella di Giornalista (con libertà di stampa e di espressione Costituzionalmente garantite), quella di Magistrato (con inamovibilità e con l'espressione "i giudici sono soggetti soltanto alla legge").
Oggi, infatti, assistiamo, a fronte di una maggiore complessità delle autonomie locali e delle funzioni e delle responsabilità a cui è chiamato il Segretario comunale e provinciale, ad una proporzionalità inversa del sistema dei contrappesi: a fronte di una complessità maggiore delle fuzioni di controllo, da esercitare con vera imparzialità, pena la condanna da parte degli Organi di Controllo rimasti a baluardo della vera autonomia degli Enti Locali: la Corte dei Conti, ad una diminuzione, anziché aumento, delle garanzie per il corretto esercizio delle funzioni a cui sono legate responsabilità amministrative, contabili e dirigenziali.
Pensiamo alla semplice "non conferma" di un Segretario comunale che con scrupolo abbia inteso ottemperare all'art. 97 TUEL, il quale rischia, e non poco, di vedersi "non confermato" con transito in condizione di "disponibilità" con vera anticamera della mobilità con perdita dello stesso status di Segretario comunale e provinciale per il solo fatto di aver correttamente operato all'interno delle proprie funzioni. Agire quidi senza distinzioni di parti politiche e dunque al «servizio esclusivo della Nazione» (art. 98 Cost.); vedi inoltre: Corte Costituzionale, Sentenza 23 marzo 2007, n.103: Spoil system e Corte Costituzionale, Sentenza 23 marzo 2007, n. 104.
Anche i Giudici di Palazzo Spada il 21/08/2006 con sentenza nr.4858, chiariscono i rapporti gestionali e le funzioni. Legittima ritengono infatti la attribuzione al Segretario comunale delle competenze dirigenziali. Si esplicita l'operatività della lettera d) dellart.97 TUEL. Ai Segretari comunali, dunque, poteri più estesi e chiara statuizione della legittimità di tutti i provvedimenti [sindacali] di attribuzione delle funzioni gestionali [in assenza di apicali o dirigenti], e, non solo delle classiche funzioni di consulenza generale e di coordinamento oltre a quelle di direzione generale già spesso affidate dal Sindaco al Segretario comunale non solo per questioni di risparmio. Al di là delle rivendicazioni di carattere economico collegate all'indicibile tempo trascorso dalla scadenza del CCNL (lavoratori che aspettano dal 2001), la categoria propone diverse ipotesi riguardo al proprio status giuridico legate alla evoluzione dei sistemi di governance degli Enti Locali anche tenendo conto delle diverse esperienze che disciplinano figure analoghe negli Stati dell'Unione Europea.
Alla luce delle recentissime sentenze della Corte Costituzionale (n.103 e 104/2007) con le quali viene dichiarata l'incostituzionalità del sistema c.d. dello spoil system (temporaneità degli incarichi di responsabilità in funzione della volontà del politico di turno), un efficiente ed efficace sistema di governance degli Enti Locali deve risolvere tre problemi: l'autonomia reale della gestione e della dirigenza locale, (ed a maggior ragione dei Segretari Comunali e Provinciali) fino a che non venga modificato l'art. 97 della Costituzione che garantisce l'imparzialità della Pubblica Amministrazione4. Un ulteriore problema è il superamento del dualismo, che è stato tanto nefasto per le autonomie locali, tra la figura del Segretario Comunale e quella del Direttore Generale, figura, peraltro, che non ha trovato un numero significativo quando era disgiunta da quella di Segretario comunale. Oggi dunque ancor di più con il proliferare di norme e di leggi regionali e di inizio di esercizio effettivo della potestà di autoregolamentazione, la figura che può gestire in ambito locale i processi sinergici e di raccordo tra Politica e Gestione, è, ancora una volta, quella ormai storica del Segretario comunale e provinciale.
Purtroppo però il sistema AGES (Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali5 ) non è riuscito a dare adeguate risposte al problema delle sedi vacanti.
Non lo ha fatto anche per la composizione stessa dei Consigli (in cui ricordiamolo ancora: ben 2/3 non sono nemmeno Segretari comunali), per fare un parallelismo, le rappresentanze sindacali sono più efficacemente elette nell’Esercito Italiano poiché hanno eletti in ogni categoria o fascia, rispetto a questo sistema AGES che ha il difetto enorme di rispondere più a logiche di natura politica che a valorizzazione della figura professionale e delle autonomie: infatti dei 2/3 in seno ad ogni Consiglio di Amministrazione e delle singole sezioni regionali, moltissimi sono Sindaci o ex Sindaci, Presidenti di Provincia o ex presidenti di Provincia, tutti, di fatto, di nomina governativa.
Sarebbe come se il Consiglio Superiore della Magistratura fosse composto per 2/3 da persone diverse dai giudici togati (che hanno vinto un concorso), come se l’ordine degli Architetti fosse costituito da costruttori ed imprenditori edili anziché dagli stessi professionisti. La attuale figura del Segretario comunale è praticamente descrivibile con una semplice metafora: è oggi, purtroppo, una torre di Pisa che pure resistendo con tutte le proprie forze, inesorabilmente e lentamente, senza adeguati contrappesi, pende sempre più verso chi è in grado di sceglierlo, o peggio, un domani, di "non sceglierlo" come Segretario comunale del proprio comune (l'organo monocratico a cui si fa riferimento è indubbiamente il Sindaco) le sue attuali modalità di semplice "non scelta" comportano, decorso un lasso di tempo inferiore alla durata di un mandato elettorale, oggi soli 2 anni, a causa di interventi normativi, alla perdita dello status dopo soli due anni successivamente alla risoluzione del rapporto di servizio senza alcuna motivazione da parte dell'Organo monocratico (Sindaco). La situazione odierna, è del tutto evidente, non risponde più a queste necessità di prevenzione, sinergia e controllo. I correttivi da attuare potrebbero essere, semplicemente, di tre ordini: il primo, e certamente più incisivo, quello di poter disporre in brevissimo tempo del potere di nomina da parte di un commissario ad acta nominato dall'Agenzia territorialmente competente sul territorio in caso di inerzia dell'Organo monocratico con termini chiari ed inderogabili; il secondo potrebbe essere quello di rendere effettivi i principi contenuti nelle sentenze 103 e 104 della Corte Cosituzionale e porre limiti alle "non conferme" con la conseguente cessazione ipso iure del rapporto di servizio il terzo potrebbe essere quello di riconoscere non solo le responsabilità dirigenziali, ma anche le funzioni così come alcune regioni stanno per fare in alcune iniziative legislative (Es. Friuli Venezia Giulia). Ed infine si potrebbe utilizzare un fondo perequativo dello Stato affinché anche i piccoli comuni possano essere in grado di avvalersi di figure dirigenziali altamente qualificate come quelle dei Segretari comunali e provinciali.
Occorre dunque che il primato della politica dimostri il proprio valore recuperando il baricentro di questa torre di Pisa tanto essenziale allo sviluppo delle autonomie locali ed al Paese.
Occorre quindi, a vantaggio di tutti, (ri-)stabilire l'equilibrio ormai compromesso con il DPR 465/97 ricollocando la figura centrale del Segretario comunale nell'alveo delle funzioni Statali, figura quindi che può garantire sia la legittima autonomia degli enti locali, sia l'applicazione delle regole generali dell'ordinamento e l'unitarietà ed uniformità del sistema.
La parola passa quindi alla capacità di iniziativa legislativa, e, in assenza delle iniziative parlamentari nazionali, anche di quelle regionali che in alcuni casi già hanno iniziative in corso che fondano il loro primo assunto così: "il segretario comunale è dirigente".
(paolo bertazzoli)
ulteriori approfondimenti sulla figura del segretario comunale: Docente di diritto delle amministrazioni locali LUMSA di Roma.
link
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0043_giardino.pdf
Dove in sintesi la differenza tra direttore generale nominato dal Sindaco e il Segretario comunale, quest'ultimo non è uomo di fiducia in senso stretto del primo cittadino.
"Si potrebbe altresì auspicare un processo di unificazione delle due figure, segretariale e direzionale, che peraltro non costituirebbe una novità assoluta sol se si consideri quanto di già sancito dal nostro ordinamento, in particolare dall’art. 108, comma 4 del T.U.E.L., secondo cui: “Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 327 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”." da ed inoltre:
"Da ultimo va segnalato l’apporto reso, al riguardo, dalla Conferenza Unificata in ordine alla Carta delle Autonomie locali attraverso un emendamento secondo cui il Codice dovrà “prevedere una funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione”31." NOTE:
1. Così anche il Presidente della corte dei Conti emerito Francesco STADERINI in occasione di un intervento recente il 23 ottobre 2006 presso la LUISS
2. Corte Conti Sez. TOSCANA Sent. 505 del 22 marzo 2006 3. Costituzione della Repubblica Italiana.Art. 98. 1° co.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
4. Costituzione della Repubblica Italiana. La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 5. l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali istituita con L.15 maggio 1997, n.127 è stata oggetto di modifica della composizione C.d.A.: ora 9 componenti di cui solamente 3 eletti dai Segretari comunali. Gli altri, ampia maggioranza, sono nominati. BIBLIOGRAFIA
ABBOT, A. The System of Professions. Chicago-London: University of Chicago Press, 1988. BULLÓN, A. Historia del Secretariado de Administración Local. Madrid: Abella-El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1968. BONOMI G., "Vicende d'Epoca -1911-1953 - Un segretario comunale racconta". (per quarantadue anni Gino Bonomi è stato Segretario comunale nei Comuni di Genivolta e Casalmorano). CIVILE, G. Note su storia e opinione pubblica. In MACRY, P. (bajo la dirección de). Crollo dello Stato, apparati pubblici, opinione pubblica. In Bolletino del dicianovesimo secolo, nº 6, 2000, p. 14-22. MELIS, G. L´amministrazione. In ROMANELLI, R. (bajo la dirección de). Storia dello Stato italiano dall´Unità a oggi. Bologna: Il Mulino, 1995, p. 187-251. ROMANELLI, R. Sulle carte interminate. Un ceto di impiegati tra privato e pubblico : i segretari comunali in Italia, 1860-1915. Bologna : Il Mulino, 1989. TOSCAS, E. y AYALA, F. Entre profesionales y burócratas. Los secretarios municipales en la España del siglo XIX. In Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona : Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 119 (92), 2002, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-92.htm TOSCAS, E. Conflitti e discorsi di legittimazione in una comunità locale catalana dell´Ottocento. In Quaderni Storici, 1997, nº 94, p. 75-104. VIGO, G. Il maestro elementare italiano dell´Ottocento. Condizioni economiche e status sociale. In Nuova Rivista Storica, LXI, n. I-II, (enero-marzo 1977), p. 43-84. TOSCAS, E., AYALA, F. Estado liberal y poder local en España. El papel de las incompatibilidades entre ‘empleos públicos’ en la configuración del moderno secretario municipal: normas y prácticas. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de diciembre de 2003, vol. VII, núm. 154 Scripta Nova. REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 154, 1 de diciembre de 2003 Trad.abstract "Liberal state and local power in Spain. The role of incompatibilities among public jobs in the modern local council secretary's configuration: Standards and practices (Abstract)" Whitin the context of the problem of the relationships between the liberal State and the local power, and focusing our attention on Spain, the autor tackles the role of the central authorities in the gestation of a key administrative figure, the modern town clerk, by means of the establishment of incompatibilities between “public employment”, particularly among those of town councillor, notary public and school teacher on the hand, and that of town clerk on the other. The author also compares rules and practices in some specific towns, mainly Catalan; and he makes a comparative analysis, specially between Spain and Italy. It is maintained that, by facing many problems and negotiating whith the territory, the State played a relevant role in the processes of “professionalization” and “bureaucratization” of its employees. La situazione illuminata sulla professione del Segretario municipal della recente riforma in Spagna.
Va evidenziato che la Spagna ha approvato proprio quest'anno una riforma che porta la figura del Segretario comunale verso l’autorità centrale, ma nel contempo è garante delle autonomie ed in grado di rispettare le diverse e complesse esigenze delle stesse autonomie locali.
Analogamente, anche qui in Italia, ben si potrebbe, con poco sforzo, ricondurre la figura verso la Presidenza del Consiglio o riportarla, tradizionalmente, verso il Ministero degli Interni che ancora oggi esplica la sua attività di controllo e propone il Ministro lo scioglimento al Presidente della Repubblca (dopo adeguata istruttoria) lo scioglimento degli organi degli enti locali. Diciamocelo senza troppi giri di parole: lo hanno ben compreso anche in Spagna, sia chiaro non che si voglia intendere una supremazia italiana del diritto, dove (in Spagna) l’evoluzione delle Autonomie locali ha portato il paese a sviluppi generali, commerciali, turistici, di innalzamento della qualità di vita, di miglioramento complessivo che sono evidenti e sotto gli occhi di tutta l’Unione Europea. Eppure solo pochi anni fa la Spagna versava in condizioni non certo idilliache.
Dopo uno studio sui sistemi dei paesi dell’Unione, oggi, in Spagna, la figura del Secretario municipal è passata da empleados “privados” che svolgeva funzione pubblica (desempeñaban funciones “públicas”) a dirigente “del Estado". Poderose le garanzie di inamovibilità e&;amp;;nbsp;terzietà effettiva, e, quindi, per converso, anche le notevoli incompatibilità (alcune anche storiche) che tali garanzie hanno solitamente come contrappeso: XX. De hecho, el Reglamento de Secretarios de Ayuntamiento de 1905, vigente hasta 1907 y al que debían someterse todos los municipios españoles de más de 2.000 habitantes, establecía en su artículo 28: “El cargo de Secretario es incompatible: 1º Con todo otro municipal; 2º Con los de Notario, Escribano y Secretario de Juzgado municipal.; 3º Con toda retribución, gratificación, comisión ó encargo de ninguna Empresa constituida en España ó en el extranjero que tenga relación industrial o comercial con el Municipio. 4º Con todo cargo ó comisión retribuida del Estado ó de las Diputaciones. 5º Con el ejercicio de la Abogacía en los Tribunales contenciosos, y en los ordinarios cuando en el asunto sean parte el Estado, la provincia ó el Municipio. 6º Con todo cargo judicial.” Sono, lo si vede in prima battuta simili a quelle notarili. Come sono ormai piene le funzioni notarili affidate dall’art 97 TUEL al Segretario comunale quando una parte è la Pubblica Amministrazione, mentre il sistema previgente, affidava funzioni notarili in casi tassativi e non estensibili, oggi, ancorché la delicatissima funzione venga esercitata con parsimonia e con attenzione,è una possibilità offerta agli enti locali di avvalersi di tali Pubblici Ufficiali Roganti.
Se è indiscusso che la funzione notarile e quella di controllo debba rimanere fermamente indipendente da ogni altro potere o pressione è altrettanto evidente che questo sistema, come strutturato oggi, non è in grado di garantire tale indipendenza, se non a scapito di rischi professionali a carico prima e sopra tutto degli Enti locali e non ultimo anche a rischio, non solo professionale, del medesimo Segretario comunale. |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Giugno 2010 08:57 |


