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scelta del contraente le possibilità per i Responsabili di Servizio PDF Stampa E-mail
Domenica 10 Luglio 2011 11:04

IL SEGRETARIO COMUNALE Circ. n.

ORDINE DI SERVIZIO. LINEE GUIDA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE ED UTILIZZO PREMINENTE DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Normativa: 1) Decretolegislativo12aprile2006,n.163Codicedeicontrattipubblicirelativia
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
2) Regolamentocomunalecontratti(approvatocondeliberaCCseapplicabile) inapplicabile nelle parti eventualmente in contrasto con la normativa speciale vigente
3) Regolamentocomunaleforniturebenieserviziinapplicabilenellepartieven- tualmente in contrasto con la normativa speciale vigente

Il Segretario Generale

Visti i principi contenuti nell'art. 97 co.1 e co. 2 della Costituzione

Visto l'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL)

Vista la Normativa vigente, in particolare il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10/12/2010 - suppl. ord. n. 270 - in vigore dal 09/06/2011)

 

EMANA IL PRESENTE ORDINE DI SERVIZIO

Che i responsabili di area, di servizio, di procedimento ed i dipendenti utilizzino il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture quale normativa per ogni procedura di scelta del contraente anche nella predisposizione delle determinazioni e delle proposte di deliberazioni di giunta e consiglio comunale specie con le integrazioni successive stabilite dalle normative vigenti.
Inoltre, nella predisposizione degli inviti alle ditte che sia attentamente valutata la possibilità di inserire la seguente affermazione:

A tutto il Personale Dipendente AREA TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Contratti del Comune di

“Questa Pubblica Amministrazione Locale in caso di mancata risposta da parte della Vs. ditta con adeguato preventivo fa presente che riterrà opportuno valutare la sospensione di ulteriori inviti anche per un lasso di tempo significativo; ciò anche al fine di dissuadere circa una mancata partecipazione con evidente una riduzione del numero delle offerte e conseguente diminuzione della congruità ed utilità dell’indagine di mercato. IN SINTESI: “se decidete di non rispondere all’invito è possibile che per molto tempo non ne riceverete.”.
Rilevato inoltre che la recente giurisprudenza afferma il principio di rotazione: Tar Lombardia, Brescia, sentenza n 2240 del 19 novembre 2009 - L’art. 125 del vigente codice dei contratti stabilisce un principio di rotazione fra i fornitori dell’amministrazione; preclude quindi di riconoscere in capo al precedente gestore di un servizio una pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla procedura indetta per riaffidare lo stesso servizio, ovvero a conoscere le ragioni dell'omesso invito, ed impone invece di osservare il principio opposto.
Verificato che l’intera disciplina del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), a partire dall’art. 2 della legge 266 del 2002 (per il settore edile), estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall’art. 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006 e dal successivo decreto delegato MD 24 ottobre 2007 (così come le diverse circolari esplicative INPS e INAIL), prevede l’obbligo del DURC per i contratti e per i pagamenti conseguenti ad appalti.
Ne deriva che NON esiste alcun obbligo di DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali
Mentre la acquisizione del DURC è necessaria caso di contratti d’appalto, non lo è invece per i seguenti casi: a) quando il contraente è una società senza dipendenti e con soci iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria il DURC può essere rilasciato solo con la regolarità INAIL, dal momento che si tratta di soggetto che ha la posizione INAIL ma NON ha la posizione INPS; pertanto in relazione a quest'ultimo istituto, la risultanza non potrà che essere "Non regolare", ma tale condizione non può essere di ostacolo al pagamento;
b) quando il contraente è un libero professionista o un'associazione di liberi professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria il DURC non può essere rilasciato, dal momento che si tratta di soggetti che NON hanno posizioni né INPS né INAIL.
Preso atto che la recente normativa impone di inviare raccomandata AR alle ditte invitate per renderle edotte dell’esito della gara entro cinque 5 giorni dalla aggiudicazione provvisoria (anche per procedure di cottimo fiduciario!) Altresì,
DISPONE
1) che i Responsabili di Area e Responsabili di Servizio e di Procedimento, ovvero di RUP o altri dipendenti amministrativi e collaboratori o esecutori ovvero istruttori anche direttivi nella predisposizione degli atti relativi alle procedure di scelta del contraente si conformino ai principi della recente normativa riaffermati anche in sede giurisprudenziale.
Che comprendano che le indicazioni regolamentari di limiti di 10 o 20  o 40 mila euro per affidamenti diretti sono POSSIBILITA' E NON UN OBBLIGO. E che rimane esclusiva competenza e facoltà del responsabile di Area procedere ad evidenza pubblica anche per importi “fino a ventimila" ed oltre mentre è un vero e proprio obbligo per importi sopra le soglie previste dal regolamento.
Pertanto, occorre concordare con il Responsabile dell'Area PRIMA DI OGNI ALTRA COSA la eventuale autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento diretto che avverrà solo ed esclusivamente in casi di effettiva emergenza e necessità o per importi decisamente non significativi. In tutti gli altri casi occorre valutare la scelta del contraente e
le relative procedure. Per il cottimo fiduciario occorre che il resp. di Area o procedimento scelga personalmente le ditte a cui inviare gli inviti (almeno 5 ditte) con principio di rotazione e una sospensione di almeno 12 mesi per coloro che non rispondono all'invito con adeguato preventivo di spesa.
2) che la normativa richiamata insieme con i regolamenti per le forniture di beni e servizi e di altri regolamenti (es regolamento sui contratti) siano scrupolosamente applicati senza eccezione di sorta.
3) che il presente ordine di servizio qualora violato anche con colpa lieve possa essere considerato ai fini di un procedimento disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità di ordine amministrativo e contabile.
4) Che il personale richiamato prenda visione della G.U. n. 84 del 12 aprile il decreto legislativo 20 marzo 2010, n.53: Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (con le modifiche al Codice dei Contratti) e che disponga inoltre l’invio della determinazione che approva la aggiudicazione provvisoria a tutte le ditte partecipanti con raccomandata AR (possibilmente utilizzando la Posta Elettronica Certificata qualora anche la ditta ne abbia una, annotando per il controllo di gestione il relativo risparmio rispetto alla raccomandata con il servizio postale)
5) Che il personale richiamato predisponga SEMPRE la pubblicazione delle gare sul sito internet del Comune dando la completezza di informazioni nelle pagine dedicate: delibere, determine, allegati in pdf ovvero in formato doc se da compliare, ampio risalto alle comunicazioni ivi comprese le aggiudicazioni provvisorie, pubblicazioni dei verbali di aggiudicazione, determine di approvazione e ogni altro documento relativo alla gara ritenuto utile alla valutazione del responsabile area/procedimento ovvero del personale amministrativo
6) che in ogni determinazione in uno specifico punto del deliberato ed in ogni capitolato speciale vi sia la seguente dicitura:” la ditta si impegna a non eseguire le opere o le forniture senza adeguato contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa (salva espressa dichiarazione di urgenza e formale richiesta del Responsabile dell’Area tecnica); inoltre, nei capitolati speciali occorre inserire l’apposito articolo relativo alle spese: “ Tutte le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc..), eccetto l'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore”.

IL SEGRETARIO

Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Luglio 2011 17:29