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Segretari-Pensionati & penalizzati PDF Stampa E-mail
Sabato 25 Giugno 2011 12:32

Questa è una e-mail di contatto dal sito http://www.segretariocomunale.com/ inviata da: Angela Maria Ressa Per ogni eventuale valutazione si trasmette in allegato nota in relazione ad  articolo pubblicato sui Segretari Comunali. Grazie per la cortese attenzione. Angela Ressa  IL SOLE 24 ORE  ITALIA OGGI GAZZ. EE.LL.    E, p.c.                                         RAI  MI MANDA RAITRE CANALE5- L’INDIGNATO  SPECIALE INPDAP ALTRI Cortese Direttore,  avrei qualche  puntualizzazione da fare, anche in relazione ad un articolo sui SSCC pubblicato di recente sul suo giornale,  da tutti sempre  apprezzato.  Negli ultimi tempi sui SS.CC. si è sentito di tutto e di più. Qualche svarione - bisogna ammettere-  è debordato qua e là.  Ciò non autorizza, comunque,  a dare la croce addosso all’intera categoria. Lascia esterrefatti, in particolar modo,  la proposizione,  in materia  di PENSIONE e IPS (Indennita' premio di servizio,  c.d. BUONUSCITA),  da parte dell’INPDAP di improbabili dissertazioni. Con echi, ancora più esorbitanti, e l’aggiunta di marasma al caos, sulla più prestigiosa  stampa nazionale del settore:  ITALIA OGGI,  IL SOLE 24 ORE,  riportati su “La gazzetta degli enti locali”,   rispettivamente in data 28/04/2011  e  23/05/2011.  Asserzioni, che, al vaglio dei soli dati oggettivi in prosieguo, si rivelano totalmente prive  di consistenza giuridica. Inutile ora scendere nei meandri dei particolari, troppo tecnici, perché si possa sperare nella comprensione di tutti. Anche se  tra gli addetti al settore ci si dovrebbe capire.  Vorrei, nel mio piccolo, provare a dimostrare  –senza irriverenza alcuna-  che le  disquisizioni in disamina,  pur prestigiosamente sostenute, si rivelano, da un meno sommario  raffronto con le leggi,    destituite di ogni fondamento giuridico.  Nonché  puntualmente cassate dall’incalzare della migliore  giurisprudenza. Cercherò di essere il più telegrafica possibile.  -IPS:  per i SS.CC.  in regime TFS,  l’istituto giuridico è DISCIPLINATO DALLA  LEGGE 8 marzo 1968, n. 152.   Orbene, la Legge   INDIVIDUA espressamente  all’art. 4, 1° c. “…quale BASE DI CALCOLO la RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA  degli ULTIMI DODICI MESI di effettivo servizio.”  E SPECIFICA  altresì  al 5° c. del successivo art. 11:  “LA  RETRIBUZIONE  CONTRIBUTIVA  E'  COSTITUITA  dallo  stipendio  o salario   comprensivo  degli  aumenti  periodici,  della  tredicesima mensilita'  e del valore degli assegni in natura, SPETTANTI PER LEGGE O  REGOLAMENTO  e  formanti  PARTE INTEGRANTE ED  ESSENZIALE  dello STIPENDIO stesso.”  Per i SS.CC , il collegamento è,  diretto, all’ art. 37 del  vigente CCNL 16-05-2001,   recante  L’ELENCAZIONE TASSATIVA delle  VOCI COMPONENTI LA “STRUTTURA  DELLA RETRIBUZIONE”. Tra le quali,  la retribuzione di posizione, che per i SS.CC., ha una propria compiuta disciplina giuridica. Tutta racchiusa  nel  successivo art. 41, compresi i commi 4° e 5°,    MAGGIORAZIONE E GALLEGGIAMENTO, COSTITUENTI ARTICOLAZIONI DELLO STESSO ISTITUTO GIURIDICO unitariamente considerato  dalla legge. Rectius: dal contratto, cui la legge rinvia.     Si  sottolinea inoltre che l’art. 41 non stabilisce nessuna  distinzione soggettiva tra i Segretari Comunali, confluiti  dopo la riforma del  1997 ( DPR N. 465) in un’unica  autonoma tipologia professionale.  Per cui ogni ulteriore  differenziazione, tra ex-dirigenti ed ex-funzionari, è insostenibile perché   giuridicamente obsoleta. Tant’è vero che, nella stessa fascia  professionale “B”,  figurano sia gli uni che gli altri. Senza alcun altro distinguo oltre –per la retribuzione di posizione-  il SOLO DATO OGGETTIVO del numero degli abitanti dell’ente.  Si confrontino le relative tavole allegate ai vari CCNL, dal  biennio economico 1998/1999, in poi. Ora, a  fronte dell’esplicita lapalissiana disciplina IPS, testé ricordata, e di recente  riconfermata dall’INPDAP: Circolare N. 17/2010, -   tutte le varie  determinazioni  difformi  risultano  palesemente  improponibili.  In  particolare le note INPDAP n.569/2001, n.14/2008 e similari,  non fondate, a riguardo,   su nessuna  normativa, né attuale né pregressa.  NONOSTANTE:  -1°)  il nitido dettato di LEGGE;  -2°)   la  consolidata GIURISPRUDENZA –ESAUSTIVA a favore dei SSCC: T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sent. n. 3039/ 1999, definitivamente confermata, in secondo grado, dal Consiglio di Stato, n. 1845/2001;   -3°)    la citata CIRCOLARE N. 17/2010;  L’INPDAP continua  ancora incomprensibilmente ad   arrampicarsi sugli specchi per cercare di  riesumare, dai CCNL del lontano 1995 -non più in vigore- la  sepolta EX INDENNITÀ DI DIREZIONE.   -GIURIDICAMENTE INESISTENTE, si sottolinea “ad abundantiam”, non solo per gli ULTIMI DODICI mesi, ESCLUSIVAMENTE RILEVANTI ai fini IPS:  ART. 4, 1° c. L.  152/1968,   ma per tutti gli ultimi  quattordici anni! -   Nonché  la remota ed ormai superata - con la riforma del 1997- DISTINZIONE TRA SS ex-dirigenti e SS ex-direttivi.  PER conteggiare –  a discapito di  quest’ultimi-  solo in  minima parte la retribuzione di posizione. In  applicazione, tramite  arzigogolati  sofismi,  di una bizzarra regolamentazione (per una ancora più surreale frammentazione),  che, tra l’altro,  nessuna legge,  nessun  regolamento, nessun CCNL ha MAI previsto.  Si provi il contrario! -PENSIONE: Pari  imprescindibile unitarietà di disciplina dello stesso –indivisibile- istituto giuridico rileva anche  per la  legislazione in materia  pensionistica.  La retribuzione  di posizione , infatti, per testuale definizione legislativa è   “…QUIESCIBILE in quota A  ai sensi della legge 334/1997”.  Come testualmente evidenziato dalla recente sentenza della CORTE DEI CONTI a SEZIONI RIUNITE  N.2/2009/QM.   Sentenza nella quale la Corte aggiunge:  “E appare significativo rilevare che l’INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002 desume la pensionabilità in quota A di questa SECONDA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della “MAGGIORAZIONE DI UN EMOLUMENTO, GIÀ UTILE A PENSIONE NELLA PRIMA QUOTA DI PENSIONE”.   Con ciò CONFERMANDO per gli aspetti  evidenziati la PERDURANTE  VALIDITÀ della citata NOTA  20/2002;  e, nel contempo,    sconfessando ed ESAUTORANDO  ogni difforme valutazione:  INPDAP  11/2006 e  15/2008, e similari.   Nonostante tutto, L’INPDAP invece continua incomprensibilmente   a richiamare   le    NOTE  11/2006 e  15/2008.  PER   NEGARE COSì A  TUTTI I SSCC IL computo, in quota   A,   della  MAGGIORAZIONE della retribuzione di posizione.  Penalizzando, così facendo,  l’intera categoria. Con  gravi consequenziali   pregiudizi  economici.  Ma la legge a riguardo è chiarissima. E quando la legge parla chiaramente (purtroppo, non sempre), c’è poco da aggiungere: art. 12 Preleggi. Non ci si  deve dimenticare  poi che  si  verte in  materia sottoposta (art. 97 Costituz.) a riserva di legge; (relativa per la disciplina del rapporto di  lavoro:  art. 2 c. 2°  D. Lgs. N. 165/2001).  E  che solo   l'espressa previsione nel CCNL di una clausola di ultrattività può determinare il protrarsi degli effetti oltre la propria naturale scadenza.   Per cui,  ciò che non è nella legge, non sta né in cielo né in terra! Ed ora che L’INPDAP si appresta ad emanare la nota operativa -(CFR.:  NOTA  P.S.)-  per i  CCNL  bienni economici 2006/07 e 2008/09,  vorrà per l’ennesima volta trincerarsi  dietro il paravento delle dissonanti note n.569/2001, n.14/2008, N. 11/2006  e N. 15/2008,   per eludere la legge e negare inviolabili diritti ad un’intera categoria?  Trascinando così l’ente  in defatiganti contenziosi,    con consequenziali   responsabilità  per evidente causa temeraria o per colpa grave  nell’errata applicazione della disciplina,  ed ingenti danni   erariali.  Ma si dirà di più: ammesso  per assurdo   che si possa dimostrare la sussistenza  del benché  minimo  appiglio normativo, bene,   che  si  INDICHI, una buona volta,  - per le affermazioni in confutazione- la specifica NORMA di riferimento:  DI LEGGE o  REGOLAMENTO  O CCNL.  Perché NESSUN’ALTRA FONTE NORMATIVA Può ESSERE AMMESSA:  ART. 1 delle Preleggi, primo, elementare,  BASILARE PUNTO-CARDINE DEL  VIGENTE ORDINAMENTO GIURIDICO, complessivamente considerato! Altrimenti, -è giocoforza!-  SI  APPLICHI semplicemente -SENZA BISOGNO DI ALCUNCHÉ  ovverosia senza alcun ulteriore passaggio giuridico- l’esplicita  NORMATIVA  in vigore.   ! Viviamo o no in uno stato di diritto?! Perché,  pure da un sommario  raffronto,  abbaglia come il sole    la   discordanza    delle contestate  note INPDAP    con la  vigente legislazione.   Aspetti giuridici comprovati dalla  citata sentenza della  CORTE DEI CONTI a SEZIONI RIUNITE  N.2/2009/QM.  Seguita a ruota, negli ultimi mesi, da  ben 18 sentenze di varie  Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti in pedissequa applicazione. Con  condanna dell’INPDAP al pagamento anche delle spese di giudizio. E, come nelle favole, -normalmente a lieto fine- vorrei poter concludere: “Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, ché ho detto la mia.”    La presente viene trasmessa anche  all’INPDAP, ANCI,  ANPCI, SSPAL,  M.I., EX-AGES M.I., M. FP, ai comuni,  alla    stampa del settore,  tv,   sindacati, ecc. Con  la speranza di una qualche forma di riscontro e/o di confronto accademico; e di un generale passaparola,  a sostegno ad ogni  livello. CALOPEZZATI,   15/06/2011 ANGELA RESSA, S.C., in pensione dal 2010. Ora anche scrittrice: "LA VITA A RITROSO" Edizione  Gruppo Albatros Il filo – 2009.  NOTA  P.S.: L’INPDAP, con  Nota Operativa n. 23, di pari data della presente, insiste - in base a quale norma non è dato ancora sapere- sulle vecchie  posizioni. In confutazione delle quali –pur col dovuto rispetto-  la presente può mantenere tutta la sua (eventuale?!) validità. AMR