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Questa è una e-mail di contatto dal sito http://www.segretariocomunale.com/ inviata da: Angela Maria Ressa Per ogni eventuale valutazione si trasmette in allegato nota in relazione ad articolo pubblicato sui Segretari Comunali. Grazie per la cortese attenzione. Angela Ressa IL SOLE 24 ORE ITALIA OGGI GAZZ. EE.LL. E, p.c. RAI MI MANDA RAITRE CANALE5- L’INDIGNATO SPECIALE INPDAP ALTRI Cortese Direttore, avrei qualche puntualizzazione da fare, anche in relazione ad un articolo sui SSCC pubblicato di recente sul suo giornale, da tutti sempre apprezzato. Negli ultimi tempi sui SS.CC. si è sentito di tutto e di più. Qualche svarione - bisogna ammettere- è debordato qua e là. Ciò non autorizza, comunque, a dare la croce addosso all’intera categoria. Lascia esterrefatti, in particolar modo, la proposizione, in materia di PENSIONE e IPS (Indennita' premio di servizio, c.d. BUONUSCITA), da parte dell’INPDAP di improbabili dissertazioni. Con echi, ancora più esorbitanti, e l’aggiunta di marasma al caos, sulla più prestigiosa stampa nazionale del settore: ITALIA OGGI, IL SOLE 24 ORE, riportati su “La gazzetta degli enti locali”, rispettivamente in data 28/04/2011 e 23/05/2011. Asserzioni, che, al vaglio dei soli dati oggettivi in prosieguo, si rivelano totalmente prive di consistenza giuridica. Inutile ora scendere nei meandri dei particolari, troppo tecnici, perché si possa sperare nella comprensione di tutti. Anche se tra gli addetti al settore ci si dovrebbe capire. Vorrei, nel mio piccolo, provare a dimostrare –senza irriverenza alcuna- che le disquisizioni in disamina, pur prestigiosamente sostenute, si rivelano, da un meno sommario raffronto con le leggi, destituite di ogni fondamento giuridico. Nonché puntualmente cassate dall’incalzare della migliore giurisprudenza. Cercherò di essere il più telegrafica possibile. -IPS: per i SS.CC. in regime TFS, l’istituto giuridico è DISCIPLINATO DALLA LEGGE 8 marzo 1968, n. 152. Orbene, la Legge INDIVIDUA espressamente all’art. 4, 1° c. “…quale BASE DI CALCOLO la RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA degli ULTIMI DODICI MESI di effettivo servizio.” E SPECIFICA altresì al 5° c. del successivo art. 11: “LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E' COSTITUITA dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, SPETTANTI PER LEGGE O REGOLAMENTO e formanti PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE dello STIPENDIO stesso.” Per i SS.CC , il collegamento è, diretto, all’ art. 37 del vigente CCNL 16-05-2001, recante L’ELENCAZIONE TASSATIVA delle VOCI COMPONENTI LA “STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE”. Tra le quali, la retribuzione di posizione, che per i SS.CC., ha una propria compiuta disciplina giuridica. Tutta racchiusa nel successivo art. 41, compresi i commi 4° e 5°, MAGGIORAZIONE E GALLEGGIAMENTO, COSTITUENTI ARTICOLAZIONI DELLO STESSO ISTITUTO GIURIDICO unitariamente considerato dalla legge. Rectius: dal contratto, cui la legge rinvia. Si sottolinea inoltre che l’art. 41 non stabilisce nessuna distinzione soggettiva tra i Segretari Comunali, confluiti dopo la riforma del 1997 ( DPR N. 465) in un’unica autonoma tipologia professionale. Per cui ogni ulteriore differenziazione, tra ex-dirigenti ed ex-funzionari, è insostenibile perché giuridicamente obsoleta. Tant’è vero che, nella stessa fascia professionale “B”, figurano sia gli uni che gli altri. Senza alcun altro distinguo oltre –per la retribuzione di posizione- il SOLO DATO OGGETTIVO del numero degli abitanti dell’ente. Si confrontino le relative tavole allegate ai vari CCNL, dal biennio economico 1998/1999, in poi. Ora, a fronte dell’esplicita lapalissiana disciplina IPS, testé ricordata, e di recente riconfermata dall’INPDAP: Circolare N. 17/2010, - tutte le varie determinazioni difformi risultano palesemente improponibili. In particolare le note INPDAP n.569/2001, n.14/2008 e similari, non fondate, a riguardo, su nessuna normativa, né attuale né pregressa. NONOSTANTE: -1°) il nitido dettato di LEGGE; -2°) la consolidata GIURISPRUDENZA –ESAUSTIVA a favore dei SSCC: T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sent. n. 3039/ 1999, definitivamente confermata, in secondo grado, dal Consiglio di Stato, n. 1845/2001; -3°) la citata CIRCOLARE N. 17/2010; L’INPDAP continua ancora incomprensibilmente ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di riesumare, dai CCNL del lontano 1995 -non più in vigore- la sepolta EX INDENNITÀ DI DIREZIONE. -GIURIDICAMENTE INESISTENTE, si sottolinea “ad abundantiam”, non solo per gli ULTIMI DODICI mesi, ESCLUSIVAMENTE RILEVANTI ai fini IPS: ART. 4, 1° c. L. 152/1968, ma per tutti gli ultimi quattordici anni! - Nonché la remota ed ormai superata - con la riforma del 1997- DISTINZIONE TRA SS ex-dirigenti e SS ex-direttivi. PER conteggiare – a discapito di quest’ultimi- solo in minima parte la retribuzione di posizione. In applicazione, tramite arzigogolati sofismi, di una bizzarra regolamentazione (per una ancora più surreale frammentazione), che, tra l’altro, nessuna legge, nessun regolamento, nessun CCNL ha MAI previsto. Si provi il contrario! -PENSIONE: Pari imprescindibile unitarietà di disciplina dello stesso –indivisibile- istituto giuridico rileva anche per la legislazione in materia pensionistica. La retribuzione di posizione , infatti, per testuale definizione legislativa è “…QUIESCIBILE in quota A ai sensi della legge 334/1997”. Come testualmente evidenziato dalla recente sentenza della CORTE DEI CONTI a SEZIONI RIUNITE N.2/2009/QM. Sentenza nella quale la Corte aggiunge: “E appare significativo rilevare che l’INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002 desume la pensionabilità in quota A di questa SECONDA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della “MAGGIORAZIONE DI UN EMOLUMENTO, GIÀ UTILE A PENSIONE NELLA PRIMA QUOTA DI PENSIONE”. Con ciò CONFERMANDO per gli aspetti evidenziati la PERDURANTE VALIDITÀ della citata NOTA 20/2002; e, nel contempo, sconfessando ed ESAUTORANDO ogni difforme valutazione: INPDAP 11/2006 e 15/2008, e similari. Nonostante tutto, L’INPDAP invece continua incomprensibilmente a richiamare le NOTE 11/2006 e 15/2008. PER NEGARE COSì A TUTTI I SSCC IL computo, in quota A, della MAGGIORAZIONE della retribuzione di posizione. Penalizzando, così facendo, l’intera categoria. Con gravi consequenziali pregiudizi economici. Ma la legge a riguardo è chiarissima. E quando la legge parla chiaramente (purtroppo, non sempre), c’è poco da aggiungere: art. 12 Preleggi. Non ci si deve dimenticare poi che si verte in materia sottoposta (art. 97 Costituz.) a riserva di legge; (relativa per la disciplina del rapporto di lavoro: art. 2 c. 2° D. Lgs. N. 165/2001). E che solo l'espressa previsione nel CCNL di una clausola di ultrattività può determinare il protrarsi degli effetti oltre la propria naturale scadenza. Per cui, ciò che non è nella legge, non sta né in cielo né in terra! Ed ora che L’INPDAP si appresta ad emanare la nota operativa -(CFR.: NOTA P.S.)- per i CCNL bienni economici 2006/07 e 2008/09, vorrà per l’ennesima volta trincerarsi dietro il paravento delle dissonanti note n.569/2001, n.14/2008, N. 11/2006 e N. 15/2008, per eludere la legge e negare inviolabili diritti ad un’intera categoria? Trascinando così l’ente in defatiganti contenziosi, con consequenziali responsabilità per evidente causa temeraria o per colpa grave nell’errata applicazione della disciplina, ed ingenti danni erariali. Ma si dirà di più: ammesso per assurdo che si possa dimostrare la sussistenza del benché minimo appiglio normativo, bene, che si INDICHI, una buona volta, - per le affermazioni in confutazione- la specifica NORMA di riferimento: DI LEGGE o REGOLAMENTO O CCNL. Perché NESSUN’ALTRA FONTE NORMATIVA Può ESSERE AMMESSA: ART. 1 delle Preleggi, primo, elementare, BASILARE PUNTO-CARDINE DEL VIGENTE ORDINAMENTO GIURIDICO, complessivamente considerato! Altrimenti, -è giocoforza!- SI APPLICHI semplicemente -SENZA BISOGNO DI ALCUNCHÉ ovverosia senza alcun ulteriore passaggio giuridico- l’esplicita NORMATIVA in vigore. ! Viviamo o no in uno stato di diritto?! Perché, pure da un sommario raffronto, abbaglia come il sole la discordanza delle contestate note INPDAP con la vigente legislazione. Aspetti giuridici comprovati dalla citata sentenza della CORTE DEI CONTI a SEZIONI RIUNITE N.2/2009/QM. Seguita a ruota, negli ultimi mesi, da ben 18 sentenze di varie Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti in pedissequa applicazione. Con condanna dell’INPDAP al pagamento anche delle spese di giudizio. E, come nelle favole, -normalmente a lieto fine- vorrei poter concludere: “Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, ché ho detto la mia.” La presente viene trasmessa anche all’INPDAP, ANCI, ANPCI, SSPAL, M.I., EX-AGES M.I., M. FP, ai comuni, alla stampa del settore, tv, sindacati, ecc. Con la speranza di una qualche forma di riscontro e/o di confronto accademico; e di un generale passaparola, a sostegno ad ogni livello. CALOPEZZATI, 15/06/2011 ANGELA RESSA, S.C., in pensione dal 2010. Ora anche scrittrice: "LA VITA A RITROSO" Edizione Gruppo Albatros Il filo – 2009. NOTA P.S.: L’INPDAP, con Nota Operativa n. 23, di pari data della presente, insiste - in base a quale norma non è dato ancora sapere- sulle vecchie posizioni. In confutazione delle quali –pur col dovuto rispetto- la presente può mantenere tutta la sua (eventuale?!) validità. AMR
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