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| Rimborsi spese viaggi uso proprio automezzo |
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| Martedì 14 Giugno 2011 10:32 |
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AGGIORNAMENTO ROMA. con lettera prot. 30113 (P) del Ministero dell'Interno (ex Ages) Uffici Gestione Albo Segretari comunali e provinciali le OOSS sono state convocate presso la sede nazionale di via Cavour il giorno 21/06/2011 alle ore 12.00 per l'argomento spese viaggio. Con atto amministrativo l'Unità di Missione in Roma (Ministero dell'Interno Uffici Albo Segretari Comunali e Provinciali) revocava una serie di deliberazioni sulla base della disciplina di cui all’art. 6 comma 12, del D.L. n. 78/2010 sulla base dei pareri resi dalla Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato. La chiarezza espositiva della Corte dei conti Sez. riunite con deliberazione n.9/CONTR/11, ha stabilito che il caso di cui all’art.45 comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 è tutt’ora efficace “stante la diversità della fattispecie”. Se non si è ancora capito alcuni Regionieri sommano ancora le capre con i cavoli nonostante la Corte dei Conti sia in modo raffinato intervenuta sulla fattispecie. IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO. anche questo brocardo parrebbe al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato scritto sin dai tempi di Irnerio (vera Lucerna Iuris) scritto per mero errore. Fortunatamente, non occorre infatti essere dei geni per capire che gli spostamenti tra le diverse sedi istituzionali ove i segretari sono chiamati ad espletare le loro funzioni, nulla hanno a che vedere con le "missioni". La provocazione per la verità lanciata da alcuni colleghi potrebbe essere quella di revocare la propria disponibilità all'uso della macchina propria per spostamenti all'interno della convenzione o per spostamenti relativi alle reggenze cd "a scavalco" con conseguente richiesta dell'auto di servizio. Ma come non essere d'accordo circa la portata della pronuncia adottata con delibera del 7 febbraio 2011 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, riguardante il rimborso delle spese di viaggio ai segretari titolari di sedi convenzionate? E' di tutta evidenza che, per analogia, possa applicarsi anche ai segretari reggenti o supplenti presso sedi singole di segreteria. La Ragioneria Generale dello Stato scrive un parere che così riporta: “a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro; b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; c) si ritiene che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa.” Nulla però si riesce a comprendere circa la fondatezza degli assunti della Ragioneria (e sulla base di quali riferimenti normativi e giurisprudenziali), anzi risultano in netto contrasto sia con la richiamata deliberazione della Corte dei Conti in sezioni riunite sia con il CCNL vigente. Le sigle sindacali maggiormente rappresentative, al momento, tacciono. (tranne per correttezza, va rilevato, l'Unione UNSCP) che ha fatto sentire la propria voce a difesa dei lavoratori con una richiesta di ritiro dell'atto o di sospensione dell'efficacia in attesa di eventuali accordi o modifiche normative e contrattuali. |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2011 11:04 |


