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RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO C.C.N.L. SIGLATO IL 01.03.2011 DAL 31.12.2009 PDF Stampa E-mail
Giovedì 31 Marzo 2011 21:42

fonte ex ages Puglia, ora Ministero Interno.

TOTALE RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO C.C.N.L. SIGLATO IL 01.03.2011 CON DECORRENZA DAL 31.12.2009
Segretari Comunali e Provinciali

1) Stipendio Tabellare +
Indennità Integr.Speciale (comprensivo 13^ mensilità)

2) Retribuzione di Posizione

3) Totale Retribuzione Lorda Annuale

FASCIA C - cl. IV
1) € 34.648,71
2) € 7.332,22
3) € 41.980,93

FASCIA B - cl. III
1) € 43.310,89
2) € 7.837,59
3) € 51.148,48

FASCIA B*/A - cl. II
1) € 43.310,89
2) € 15.584,45
3) € 58.895,34

FASCIA A - cl. 1B
1) € 43.310,89
2) € 21.781,93
3) € 65.092,82

FASCIA A* - cl. 1A
1) € 43.310,89
2) € 33.143,98
3) € 76.454,87

FASCIA A* - cl. 1A Enti Metropolitani
1) € 43.310,89
2) € 39.857,92
3) € 83.168,81

N.B.
1) Gli Enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una MAGGIORAZIONE della Retribuzione di Posizione riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2011. La predetta indennità non può essere superiore al 50% secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale (art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segr. Com.li e Prov.li del 16/05/2001 – art.1 Accordo integr. naz.le del 22/12/2003 – art.1 Accordo integr. naz.le del 13/01/09 – lettera B del C.C. di livello territoriale regionale della Puglia del 17/09/08).
2) Sempre nell’ambito delle risorse disponibili, gli Enti assicurano, altresì, che la retribuzione di posizione del Segretario (riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2011) non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’Ente – cosiddetto GALLEGGIAMENTO – in base al Contratto Collettivo dell’area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art.41 comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/01).
3) Al Segretario Com.le e Prov.le è attribuito un compenso annuale, denominato RETRIBUZIONE di RISULTATO, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01).
4) Al Segretario Com.le e Prov.le a cui sono state conferite funzioni di DIRETTORE GENERALE, ai sensi dell’art.108 del TUEL, nell’Ente dove svolge la sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’Ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa (art.44 del CCNL del Segretari Com.li e Prov.li del 16.05.01); con Legge 42 del 26.03.2010 art. 1, comma 1 quater lett. d, è stata prevista la soppressione degli incarichi di Direzione generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
5) Al Segretario che ricopre Sedi di Segreteria Convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva – cosiddetta INDENNITA’ di CONVENZIONE - di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva; al Segretario titolare di Segreterie Convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili (art.45 del CCNL del 16/05/01).
6) Al Segretario possono essere conferiti incarichi di reggenze e supplenze a SCAVALCO con provvedimento motivato dell’Agenzia ai Segretari titolari di sede, in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità. Al Segretario spetta un compenso nella misura del 15% sulla retribuzione complessiva di godimento per incarichi sino a 60 gg. e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore (art.1 Accordo integrativo Naz.le Segretari Com.li del 13.01.2009).
7) A seguito della Legge Bassanini (n.59 del 15.03.1997) è stata ampliata considerevolmente la competenza di rogito dell’ufficiale rogante; con il D.Lgs. 267/00 è stato ribadito che il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali dell’interesse dell’Ente.
Sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Com.le e Prov.le, si applicano i DIRITTI di SEGRETERIA nella misura prevista dalla tabella D della L.604/62 spettanti per il 10% all’Agenzia e per la quota del 90% al Comune; l’art.41 della L.312/80 prevede che una quota parte dei diritti spettanti al Comune ed alle Province (=il 90% di cui sopra) venga attribuita al Segretario fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento. Per il calcolo del compenso per i diritti di segreteria, si prendono a base dello stipendio le voci indicate nell’art. 37 del CCNL – 16.05.2001.