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| STOP della Cassazione agli Agenti di Polizia Locale: niente cumulo indennità di turno e straordinario o altre indennità |
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| Venerdì 18 Febbraio 2011 09:46 |
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Polizia Locale: Niente cumulo tra turno e straordinario. La Suprema Corte di Cassazione civile sezione lavoro con sentenza del 9 aprile 2010 n. 8458 stabilisce in modo definitivo che l'indennità di turno assorbe le altre diverse tipologie di trattamento economico anche nel caso di festivi infrasettimanali e di straordinario con maggiorazione per lavoro svolto nella giornata festiva. In sintesi non è possobile il cumulo di più istituti economici e poiché il tiurno non può essere cumulato con lo straordinario festivo è possibile fruire solamente della indennità di turno con buona pace dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000 comparto regioni ed autoniomie locali. l'isitituto del turno è regolato dall'art. 22 CCNL citato e compensa in modo integrale ogni disagio eventualmente subito dalla diversa articolazione dell'orario di lavoro; la maggiorazione è del 10% nei turni diurni, del 30% in quelli festivi e notturni e del 50% nei turni che impegnano nei giorni festivi-notturni. il corollario è che l'articolo 24 CCNL citato vale solo per i dipendenti non turnisti che sono chiamati in via eccezionale a lavorare in giornate festive in straordinario. Unica rara eccezione: turnista che in base al turno assegnato in una determinata settimana dovrebbe essere di riposo ed invece viene chiamato al lavoro. QUESTIONE CHIUSA. |
| Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Febbraio 2011 10:50 |


