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| novità normative 2^ semestre 2010 (G.Andolina) |
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| Lunedì 31 Gennaio 2011 09:42 |
PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE CONCERNENTI L’ATTIVITA’ COMUNALE DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010
Amministratori locali
- non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali e che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società (art.8,3°co dpr 168/2010)
- i gestori di servizi pubblici a rilevanza economica non possono affidare incarichi inerenti tale gestione agli amministratori loro parenti o affini fino al quarto grado(art.8,1-2 co. dpr 168/2010);
Personale
-la comunicazione di nuova assunzione,proroga,cessazione di un rapporto di lavoro dev’essere fatta entro il ventesimo giorno successivo alla data di inizio dell’evento (art.5,l.183/2010); -le notizie concernenti le retribuzioni e i cv dei dirigenti e segretari comunali da pubblicare sul sito comunale,devono essere comunicati alla funzione pubblica che procederà a pubblicarli sul suo sito (art.5,2°co l.183/2010); - per esigenze organizzative previsto da documenti programmatici è possibile ricorrere al comando di dipendenti pubblici fino a tre anni (art.13 l.183/2010); - sono accessibili le notizie concernenti lo svolgimento di una prestazione di chiunque svolge una funzione pubblica e le valutazioni sul suo svolgimento,salvo che trattasi di informazioni correlati a dati sensibili. (art.14 l.183/2010); - le casse pensioni sono tenute,se richiesto dall’ente,l’anzianità contributiva di un dipendente (art.14,2° l.183/2010); - il 70% dei risparmi del part-time può essere destinato all’incentivazione della mobilità del personale,mentre nessuna quota può essere destinata per la produttività dei dipendenti (art.16 l.183/2010); - per avviare un’attività professionale e imprenditoriale un dipendente pubblico può essere posto in aspettativa senza assegni per dodici mesi (art.18 l.183/2010); - entro l’8 marzo 2011 dovrà essere istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing (art.21 l.183/2010); - è modificata la disciplina dei permessi per i familiari dei disabili di particolare gravità (art.24 l.183/2010); - è esteso agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria il potere di diffida a regolarizzare violazioni alla disciplina del rapporto di lavoro sanabili(art.33 l.183/2010); - nei modi che saranno previsti da un apposito decreto ministeriale,dovranno essere comunicate ai nodi regionali della Borsa continua del lavoro ,le informazioni concernenti le procedure comparative per gli incarichi di collaborazione e quelli concernenti procedure concorsuali per la copertura di posti in dotazione organica(art.6 l.183/2010); - gli enti che presentano un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% possono procedere alla copertura di tutti i posti che si sono resi vacanti se tali assunzioni sono necessarie per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali proprie dell’ente in materia di polizia locale (1,comma 118 l.220/2010); -è prorogata fino al 31-3-2011 la validità delle graduatorie vigenti al 31-12-2010(d.l.nr.225/2010); - fino al 31-3-2011 è possibile ricorrere al lavoro accessorio per l’impiego di persone in cassa integrazione o mobilità(d.l.nr.225/2010)
Bilancio
- è attribuito alla società pubblica per gli studi di settore il compito di determinare il fabbisogno standard per la copertura della spesa concernente l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. I fabbisogni saranno determinati in via progressiva con effetto dal 2012 e fino al 2014 (d.lgs nr.216/2010); - patto di stabilità:nel triennio 2011-2013,il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista,non dev’essere superiore rispettivamente all’11,4%(2011),14%(2012 e 2013) della media della spesa corrente del triennio 2006-2008. Il saldo finanziario dev’essere attivo e sono previsti dei correttivi limitati al 2011. Dev’essere inviato al Ministero dell’economia un rendiconto semestrale sul rispetto del patto. L’omesso invio del rendiconto equivale a mancato rispetto del patto. Continuano ad applicarsi le sanzioni previste nel 2010 per il mancato rispetto del patto (art.1,commi:87-107;109-114;119-122 l.220/2010); - nel triennio 2011-2013,l’ammontare degli interessi passivi conseguenti dall’indebitamento del penultimo anno antecedente a quello di assunzione del mutuo,non può essere superiore all’8% delle entrate correnti (art.1,comma 108 l.220/2010); - continua ad applicarsi il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione di quelle relative alla tassa rifiuti(art.1,comma 123 l.220/2010); - sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni al codice della strada(d.m.22-12-2010); - l’obbligo di affidare la riscossione coattiva delle entrate comunali,con procedure di evidenza pubblica decorre dal 31-3-2011(d.l.nr.225/2010); - fino al 31-3-2011 è possibile utilizzare i proventi dei permessi di costruire per finanziare la spesa corrente nel limite del 75% di cui almeno il 25% dev’essere destinato alla manutenzione ordinaria del verde pubblico,delle strade(d.l.nr.225/2010);
Contrattualistica
- i contratti stipulati successivamente al 7-9-2010 devono contenere clausole espresse sull’osservanza degli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari,per quelli in corso a tale data le stesse clausole s’intendono automaticamente inserite ai sensi dell’art.1374 cc(art.6 dl187/2010); - il nove giugno 2011 entrerà in vigore il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici concernente sia i lavori pubblici che l’acquisto di beni e servizi(dpr nr.207/2010); - le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi(art.9 dpr 168/2010); - la conclusione di contratti di valore tra 40000,00 e 150000,00 è soggetta al pagamento del contributo all’Autorità sui contratti pubblici nella misura di € 30,00 (Delib.Auto.Vig.contr.p. del 3-11-2010); - entro 60gg.dalla stipula,devono essere comunicati con procedura telematica all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici i dati concernenti la procedura di aggiudicazione dei seguenti contratti: > lavori di valore tra € 40000,00 e 150000,00; > forniture beni e servizi di valore tra € 20000,00 e 150000,00 (comunicazione Presidente Autorità Vigilanza Contr.Pubb.del 14-12-2010) Società pubbliche - i comuni inferiori a 30000 abitanti possono mantenere le partecipazioni in società pubbliche che hanno conseguito utili risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi(art.1,comma 117 l.220/2010); - nelle gare per la scelta del socio operativo la valutazione dell’offerta tecnica(qualità e corrispettivo del servizio),deve prevalere sul prezzo della partecipazione societaria. Il bando inoltre deve prevedere i criteri di determinazione della liquidazione del socio al termine della gestione e il ricorso a procedure di evidenza pubblica in caso di interruzione della gestione del servizio da parte del socio operativo (art.2 dpr 168/2010); - le società pubbliche affidatarie di servizi pubblici locali a rilevanza economica devono osservare il codice dei contratti pubblici per l’acquisto di beni e servizi (art.6 dpr 168/2010); - le società pubbliche non quotate che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica,devono adottare provvedimenti per assicurare il reclutamento di personale secondo i criteri previsti per i dipendenti pubblici(art.7 dpr 168/2010);
Servizi pubblici locali
- entro il mese di ottobre 2011 occorre adottare una delibera quadro concernente i servizi pubblici a rilevanza economica gestiti dall’ente per attestare,a seguito di analisi di mercato,la necessità della gestione pubblica dei servizi per i quali la legge non pone l’esclusiva,in quanto rispondente ai bisogni della comunità ed il mercato non ne consente l’accessibilità e l’universalità. Alla delibera dev’essere data adeguata pubblicità e dev’essere inviata all’Autorità per la concorrenza(art.2 dpr 168/2010); - le imprese gestori di servizi pubblici locali a rilevanza economica con diritti di esclusiva,non possono svolgere attività in mercati diversi dall’ente committente se non per il tramite di società separate. La costituzione di società separate sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità per la concorrenza(art.2 dpr 168/2010); - i bandi di gara per l’affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica devono prevedere: ° l’esclusione di una qualsiasi preferenza per il concorrente che detiene la disponibilità delle reti,impianti e dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili; ° una proporzionalità tra requisiti professionali e valore e caratteristiche del servizio; ° una durata della gestione non superiore alla durata degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali previsti per il servizio; ° l’esclusione di forme di aggregazione o collaborazione tra più soggetti che già godono dei requisiti richiesti,se le stesse diventano limitative della concorrenza; ° i criteri per l’individuazione dei beni da trasferire a titolo gratuito al nuovo gestore al termine dell’affidamento; ° i criteri per determinare l’indennizzo dovuto al gestore in caso di recesso anticipato o di beni non ancora ammortizzati al termine della gestione (art.3 dpr 168/2010); - il contratto di servizio o la carta dei servizi deve prevedere il ricorso a procedure conciliative in caso di controversie riguardanti l’utenza (art.11 dpr 168/2010); - i componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica non devono: ° aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta; ° aver ricoperto nell’ultimo biennio la carica di amministratore locale; ° aver concorso con dolo o colpa grave accertata giudizialmente,all’approvazione di atti di precedenti gare dichiarati illegittimi; ° essere dipendenti o amministratori dell’ente locale che indice la gara qualora alla medesima concorre una società partecipata dal Comune (art.8,4-9 co. dpr 168/2010); - i gestori di servizi pubblici a rilevanza economica non possono affidare incarichi inerenti tale gestione agli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi , loro parenti o affini fino al quarto grado,dell’ente locale o degli altri organismi che hanno svolto nel triennio precedente, funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali. Il divieto si estende anche ai consulenti e collaboratori ,fino al triennio precedente l’affidamento, dei soggetti affidatari del servizio. Tale divieto non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati per le quali vige la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. (art.8,1-2 co. dpr 168/2010); - il controllo del contratto di servizio o sue modifiche e aggiornamenti è soggetto alla vigilanza dell’organo di revisione se concerne servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house dopo il 2010 o in corso con società partecipate dall’ente locale affidante (art.8,10°co. dpr 168/2010); - il parere dell’Autorità per la concorrenza per l’affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica a società in “house” è obbligatorio quando il valore complessivo dell’affidamento non supera in un anno € 200000,00(art.4 dpr 168/2010);
Sportello unico attività produttive
- tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,devono essere svolti con procedura telematica tramite lo sportello unico delle attività produttive(art.1 dpr 160/2010); - il suap strutturato in forma telematica dev’essere istituito entro il 28 gennaio 2011. Ad esso dev’essere preposto un responsabile e, fino a quando non è nominato, s’intende tale il segretario comunale. Dopo la predetta data,le funzioni proprie del suap, fino a quando non sarà istituito dal Comune, s’intendono delegate alla Camera di commercio(art.4 dpr 160/2010); - il termine di avvio di un’attività soggetta a Scia decorre dalla data di ricevimento della segnalazione indicata nella ricevuta rilasciata dal Suap.Essa costituisce anche termine per la maturazione del silenzio assenso nei casi previsti dalla legge (art.5 dpr 160/2010); - le scia possono essere presentate al Suap anche per il tramite delle Agenzie per le imprese.In tal caso le attestazioni di conformità dei requisiti sono sostituiti da una dichiarazione dell’agenzia (art.6 dpr 160/2010); -i procedimenti del suap hanno durata massima di 30gg,salvo la necessità di assumere intese,nullaosta od autorizzazioni da altre autorità ed in tal caso si ricorre alla conferenza di servizio(art.7 dpr 160/2010); - è confermata la speciale procedura di variante urbanistica per il tramite del suap(art.1 dpr 160/2010);
Varie -l’attività di raccolta della plastica e carta nelle scuole non necessita di autorizzazione se svolta in modo non professionale(art.7,dlg. nr.205/2010); - devono essere adottate misure per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (art.9,dlg. nr.205/2010); - la neve sgomberata dall’apposito servizio comunale non è considerata rifiuto (art.28,dlg. nr.205/2010); - è prorogato al 31-3-2011 l’obbligo di denuncia degli immobili non accatastati (d.l.nr.225/2010); Le presenti novità legislative sono state rielaborate e rese in forma sintetica a cura del Segretario Generale del Comune di BRESCIA (BS) Dott. Giacomo Andolina. Si ringrazia per il prezioso contributo professionale. paolo bertazzoli segretario generale del Comune di Gavardo BS ================== |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Gennaio 2011 11:05 |


