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| CCNL Segretari 2006-2009, biennio 2006-2007 e 2008-2009 |
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| Martedì 01 Marzo 2011 00:00 | ||||||||||||
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ROMA 01/03/2011 firmato biennio 2008-2009. ecco i risultati a regime dal 01/01/2009: € 168,53 per le fasce A e B; € 136,65 per la fascia C. tabellare annuo per 12 mensilità è: € 37.202,67 per le fasce A e B; € 30.170,51 per la fascia C. raggiunta l’equiparazione del trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali al tabellare della Dirigenza comparto Regioni ed EELL: nota negativa: utilizzo dal 31.12.2009 di parte della retribuzione di posizione sul tabellare, per 12 mensilità: Fascia A: Enti metropolitani €. 39.857,92; Enti con oltre 250.000 abitanti, in Comuni capoluogo di Provincia e Amministrazioni provinciali €. 33.143,98; Enti fino a 250.000 abitanti €. 21.781,93 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CSA Regioni e Autonomie Locali CISAL (ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) (ammessa con riserva)
…………f.to………………..
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
TITOLO I
3. I richiami all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come “Datore di lavoro”. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE Art. 3 Stipendio tabellare
Livello A
Livello B
Livello C
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per li biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ROMA 21/01/2011 Consiglio dei Ministri approva preintesa biennio economico 2008- 2009. 14/12/2010. ARAN; CCNL Segretari firmato CCNL quadr. normativo e biennio economico 2006-2007 23/02/2011 conv. ARAN per biennio ec. 2008-2009 approfondimento e LINK informativa arretrati contrattuali segretari disponibilità link ministero dell'interno MODULO ROMA. 21 GENNAIO 2011. Il Consiglio dei Ministri nr. 122 ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, ad esprimere il parere favorevole del Governo sui seguenti Atti di contrattazione collettiva: - Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro relativo ai Segretari comunali e provinciali; La parola alla Corte dei Conti per la definitiva approvazione del biennio economico. chiusa la tornata contrattuale vecchia di oltre 5 anni. Si ringrazia Ciro Mennella Segretario comunale per la tempestiva notizia. paolo bertazzoli
Data: 14/12/2010
Descrizione: Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e per il biennio economico 2006 - 2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Quadriennio NORMATIVO 2006 - 2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) CONFSAL
…………………………(F.to)……………….. ………………(F.to)……………….. CSA Regioni e Autonomie Locali CISAL
…………………………(F.to)……………….. ………………(F.to)………………..
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE TITOLO I
TITOLO II
IL RAPPORTO DI LAVORO CAPO I NORME DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
TITOLO III IL TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Art. 1
3. I richiami all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come “Datore di lavoro” Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art.3
2. Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare: a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall’Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione; e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all’interno dell’Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997; f) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ed all’espletamento dell’incarico affidato; g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997; h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio; i) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; j) non valersi di quanto di proprietà dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio; k) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria; l) informare l’Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale; m) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore; Art. 4
Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 5
Codice disciplinare
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi. 3. Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001. 8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente o del Datore di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001. 13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo. Art. 6
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 7
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
2. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall’incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del segretario in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) e c), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previsto dall’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001 e dall’art. 8 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del segretario disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il segretario è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare), l’autorità competente per i procedimenti disciplinari ritenga che la permanenza in servizio del segretario provochi un pregiudizio alla credibilità dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare loro da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività delle medesime amministrazioni. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare). 7. Al segretario sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al segretario precedentemente sospeso verrà conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono escluse le indennità o compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Art. 8
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al segretario, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 10, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il segretario ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del segretario consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il segretario ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 5. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, in caso di mancata nomina, al segretario sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000. 6. Ove, a seguito della riammissione in servizio, il segretario consegua la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Datore di lavoro gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione. 7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al segretario altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. Art. 9 La determinazione concordata della sanzione
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. 3. L’autorità disciplinare competente o il segretario può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del segretario per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del segretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il segretario, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il segretario aderisce o conferisce mandato. 7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal segretario e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente. 8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. TITOLO III IL TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I
Art. 11 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 10 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 10 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per li biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Art. 12
Conferma di discipline precedenti 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001 ed in data 7 marzo 2008.
Dichiarazione congiunta n.1
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Marzo 2011 12:00 |


